IL CONTRATTO DI RETE Clausole campione

IL CONTRATTO DI RETE. La disciplina civilistica del contratto di rete ha un’evidente rilevanza per l’applicazione dell’agevolazione in esame e, pertanto, se ne richiamano di seguito gli elementi principali. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (primo periodo). Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale. A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base alla lettera c) il contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …;”.
IL CONTRATTO DI RETE. I SOGGETTI
IL CONTRATTO DI RETE piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere: l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
IL CONTRATTO DI RETE. SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE - gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; - le società in nome collettivo ed in accomandita semplice; - le società di capitali; - le società cooperative; - le società consortili; - i consorzi con attività esterna; - i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; - le aziende speciali di enti locali ex L. 142/1990; - i consorzi tra enti locali ex L. 142/1990; - gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale di cui all'art. 2201 c.c.; - le società estere con sede amministrativa (o, anche, secondaria) in Italia; - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135, c.c. (imprenditori agricoli); - i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, c.c. (piccoli imprenditori commerciali); - le società semplici di cui all'art. 2251, c.c.
IL CONTRATTO DI RETE. LO SCOPO
IL CONTRATTO DI RETE. L’ORGANO COMUNE
IL CONTRATTO DI RETE. E LA DISCIPLINA DELLA CRISI (“NELLA” RETE E “DELLA” RETE)
IL CONTRATTO DI RETE. Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In tal caso l’organo comune appositamente nominato agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di invitalia. Le imprese possono essere di piccola, media e grande dimensione.
IL CONTRATTO DI RETE. 1.1. Il quadro normativo di riferimento
IL CONTRATTO DI RETE. Pag.18 E’ un nuovo istituto giuridico mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, impegnandosi a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. Le competenze in materia di servizi per l’impiego sono suddivise tra nazionali, regionali, provinciali e locali. Le Regioni sono un importante punto di riferimento nell'erogazione dei servizi per tutti coloro che cercano lavoro: sono infatti gli Enti che coordinano i servizi pubblici per l'impiego sul territorio. Le Regioni hanno competenze di:  orientamento relativo al collocamento;  programmazione regionale e relativo coordinamento;  promozione avvio attività imprenditoriale;  promozione iniziative di collocamento per fasce deboli;  attività coordinate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  politiche attive e di monitoraggio. A livello provinciale invece sono istituiti i Centri per l’impiego le cui funzioni sono specificatamente:  gestione dei servizi di collocamento e preselezione;  promozione di iniziative e interventi di politiche attive del lavoro sul territorio;  coordinamento territoriale per informare in modo integrato sulle attività di formazione e orientamento (professionale, avvio nuova impresa, incontro domanda e offerta)