Common use of Xxxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxxx. (a cura di), L‟affitto d‟azienda tra norme di legge e clausole di autonomia privata, in Notariato n. 5/2010, pag. 531 e segg. In base alla suddetta disposizione, per effetto della stipulazione del contratto di affitto d’azienda, il conce- dente - proprietario del bene - attribuisce l'intera gestione dell'azienda di cui è proprietario ad un soggetto terzo - affittuario - il quale, in conseguenza di ciò, si obbliga a "gestire l'azienda senza modificarne la de- stinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte". Ai sensi di tale norma, quindi, l'affittuario - al fine di garantire la conservazione dell'efficienza del 'sistema' aziendale - subentra nella pienezza dei rapporti facenti capo al concedente ed acquisisce prerogative di godimento e di disposizione sostanzialmente equivalenti a quelle del proprietario giacché estese non solo sulle dotazioni di scorte (c.d. capitale circolante) ma anche sugli impianti aziendali (c.d. capitale fisso)4. Oggetto del contratto di affitto è una azienda, considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la pro- duzione di beni e servizi5. Tra l’altro, perché si abbia affitto d’azienda non necessariamente occorrono tut- ti gli elementi che normalmente la costituiscono, ben potendo alcuni di essi – specie quelli immateriali, quale l’avviamento – mancare oppure non essere funzionanti al momento del sorgere del contratto6 pur- chè il loro difetto non comprometta l’unità economica del complesso affittato e la sua potenzialità produt- tiva7.

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Xxxxxxxxx. (La risoluzione giudiziale, cit., 81. Quando la parte chiede l’adempimento, il suo interesse è quello di ricevere la prestazione, rimanendo, d’altro canto, vincolata alla controprestazione; nel secondo caso, invece, l’interesse primario dell’attore è l’uscita dal contratto, per liberarsi dal proprio obbligo e poter tornare sul mercato. Per queste ragioni può almeno dubitarsi che la modifica della domanda di risoluzione in domanda di adempimento rientri nel perimetro della mutatio ammissibile secondo i criteri enunciati dalle Sezioni Unite e, specularmente, vi sono ragioni per ritenere la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 1453 cod. civ. coerente con le regole processuali generali di cui all’art. 183 cod. proc. civ. anche come reinterpretate. Peraltro — già vi si faceva cenno — la specialità della norma di cui all’art. 1453, comma 2, cod. civ. e il suo tenore letterale 65, pur nella loro semplicità, paiono argomenti decisivi per affermare la tendenziale assolutezza del divieto di cambiamento della domanda nel corso del processo. Gli argomenti di carattere sostanziale a cura di), L‟affitto d‟azienda tra norme sostegno di legge e clausole di autonomia privata, in Notariato n. 5/2010, pag. 531 e seggquesta conclusione sono molteplici. In base alla suddetta disposizioneprimo luogo, ritorna, ovviamente, la ratio della norma: la tutela dell’affidamento dell’inadempiente 66. Si aggiunge inoltre che, poiché è pacifico che il contraente deluso possa proporre, con l’atto introduttivo, la domanda di adempimento in via subordinata per effetto il caso di rigetto della stipulazione del contratto domanda di affitto d’aziendarisoluzione 67, il conce- dente - proprietario del bene - attribuisce l'intera gestione dell'azienda di cui è proprietario ad un soggetto terzo - affittuario - non merita tutela colui il quale, pur potendo sin da subito proporre entrambe le domande, l’una subordinata all’altra, non l’abbia fatto 68. In sintesi, il mutamento sarebbe vietato in conseguenza forza, da un lato, nel principio di ciòaffidamento, si obbliga a "gestire l'azienda senza modificarne che impone di tutelare la de- stinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni ragionevole aspettativa del debitore, e, dall’altro, del principio di scorte". Ai sensi di tale normaautoresponsabilità processuale, quindi, l'affittuario - al fine di garantire la conservazione dell'efficienza secondo il quale l’omissione colpevole del 'sistema' aziendale - subentra nella pienezza dei rapporti facenti capo al concedente ed acquisisce prerogative di godimento e di disposizione sostanzialmente equivalenti a quelle del proprietario giacché estese creditore deluso non solo sulle dotazioni di scorte (c.d. capitale circolante) ma anche sugli impianti aziendali (c.d. capitale fisso)4. Oggetto del contratto di affitto è una azienda, considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la pro- duzione di beni e servizi5. Tra l’altro, perché si abbia affitto d’azienda non necessariamente occorrono tut- ti gli elementi che normalmente la costituiscono, ben potendo alcuni di essi – specie quelli immateriali, quale l’avviamento – mancare oppure non essere funzionanti al momento del sorgere del contratto6 pur- chè il loro difetto non comprometta l’unità economica del complesso affittato e la sua potenzialità produt- tiva7deve ricadere sulla controparte.

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Xxxxxxxxx. (a cura di), L‟affitto d‟azienda tra norme di legge e clausole di autonomia privataIl credito al consumo, in Notariato n. 5/2010Trattato di diritto privato diretto da X. Xxx- L’art. 125-quinquies, pagpoi, al comma 3, dispone che «in caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la co- stituzione in mora del fornitore di beni o dei servizi, può chiedere al finan- ziatore di agire per la risoluzione del contratto. 531 La richiesta al fornitore de- termina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contrat- to di fornitura, determina la risoluzione di diritto, senza penalità e segg. In base alla suddetta disposizioneoneri, per effetto della stipulazione del contratto di affitto d’aziendalocazione finanziaria», risoluzione che comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate. La normativa in materia di credito al consumo non incide tuttavia sulla causa del leasing – e pertanto non può condividersi quell’orientamento che ravvisa tra locazione finanziaria e leasing al consumo una notevole differen- za 55, dal momento che il conce- dente - proprietario secondo non assolverebbe alla medesima funzione del bene - attribuisce l'intera gestione dell'azienda primo, avendo invece entrambi causa di cui è proprietario ad finanziamento –, limitandosi piuttosto a imporre un soggetto terzo - affittuario - il certo contenuto negoziale e, soprattutto, a regolamen- tare alcuni aspetti della fase prenegoziale e a dettare una disciplina indero- gabile in tema di collegamento tra leasing e fornitura 56. sone, XXX, La tutela del consumatore, a cura di X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxx, Torino, 2009, p. 226, secondo la quale, al di là della “formulazione stravagante” della norma – l’espressione, precisa l’A., è di G. DE NOVA, Il credito al consumo, in conseguenza di ciòLa nuova legge bancaria, si obbliga a "gestire l'azienda senza modificarne la de- stinazione cit., p. 1862 – che potrebbe sottrarre il leasing finanziario dall’ambito applicativo della disciplina sul credito al consumo, dal momento che l’acquisto della proprietà non è automatico e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni ogni caso puramente eventuale –, la locazione finanziaria rappresenta una delle tipiche ipote- si di scorte". Ai sensi credito al consumo, i cui limiti di tale norma, quindi, l'affittuario - al fine applicazione derivano soltanto dall’accezione restrit- tiva di garantire la conservazione dell'efficienza del 'sistema' aziendale - subentra nella pienezza dei rapporti facenti capo al concedente ed acquisisce prerogative di godimento e di disposizione sostanzialmente equivalenti a quelle del proprietario giacché estese non solo sulle dotazioni di scorte consumatore accolta (c.d. capitale circolante) ma anche sugli impianti aziendali (c.d. capitale fisso)4. Oggetto del contratto di affitto è una azienda, considerata come il complesso unitario di tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la pro- duzione di beni e servizi5. Tra l’altro, perché si abbia affitto d’azienda non necessariamente occorrono tut- ti gli elementi che normalmente la costituiscono, ben potendo alcuni di essi – specie quelli immateriali, quale l’avviamento – mancare oppure non essere funzionanti al momento del sorgere del contratto6 pur- chè il loro difetto non comprometta l’unità economica del complesso affittato e la sua potenzialità produt- tiva7p. 230).

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Xxxxxxxxx. Il rapporto di gestione sottostante alla rappresentanza, ora in Studi sulla rap- presentanza, Milano, 1965, p. 208; sul mandato quale schema generale della gestione, cioè di ogni forma di gestione, v. espressamente X. Xxxxx xx., Patrimonio e gestione. Spunti per una rico- struzione sistematica dei fondi comuni d’investimento, in Riv. dir. comm., 1992, I, p. 51, nota 60. importante precisare, al fine di meglio delineare la funzione (e anche l’og- getto) di tale contratto, che quest’ultimo si distingue, quale strumento ne- goziale comportante l’esplicazione di un’attività di cooperazione, per l’es- sere diretto a cura difondare (in capo al mandatario) un obbligo di facere generico (sotto il profilo della non necessarietà della specificazione contenutistica, come nel caso del mandato generale) ma al contempo specifico (sotto il profilo della tipologia dell’attività da svolgere), L‟affitto d‟azienda tra norme in quanto avente ad oggetto il compimento di legge e clausole « uno o più atti giuridici patrimoniali (di autonomia privataregola, in Notariato n. 5/2010ma non necessariamente, pag. 531 e segg. In base alla suddetta disposizionenegozi giuridici), che implicano attività dichiarativa per effetto della stipulazione del contratto conto di affitto d’azienda, il conce- dente - proprietario del bene - attribuisce l'intera gestione dell'azienda di cui è proprietario ad un soggetto terzo - affittuario - il quale, in conseguenza di ciòun’altra (mandante) (1703); cioè, si obbliga a "gestire l'azienda senza modificarne prestare al mandante, un servizio, di contenuto giuridico (il cd. negozio gestorio)» (37). Tale ulteriore puntualizzazione consente, per un verso, di ribadire che «l’obbligazione di compiere l’attività gestoria costituisce quindi la de- stinazione nota elementare e costante della figura; ne identifica la funzione specifica » (38); permette, per altro ver- so, conformemente alla disposizione dell’art. 1703 c.c., di mettere l’accento sul fatto che oggetto del mandato è il compimento di atti giuridici, categoria quest’ultima ricomprendente gli atti giuridici in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni senso stretto ed i negozi giuridici (39), precisamente un’attività giuridica etero regolata (40). La peculiarità rappresentata dalla esclusiva rilevanza dell’area della coo- perazione giuridica, ossia l’imprescindibilità di scorte"quest’ultima nel mandato, ne consente la differenziazione rispetto a talune altre figure negoziali gene- ricamente collaborative. Ai sensi di tale norma, quindi, l'affittuario - Anzitutto rispetto al fine di garantire la conservazione dell'efficienza del 'sistema' aziendale - subentra nella pienezza dei rapporti facenti capo al concedente ed acquisisce prerogative di godimento e di disposizione sostanzialmente equivalenti a quelle del proprietario giacché estese non solo sulle dotazioni di scorte (c.d. capitale circolante) ma anche sugli impianti aziendali (c.d. capitale fisso)4. Oggetto del contratto di affitto è agenzia con il quale « una aziendaparte assume stabilmente l’incarico di promuovere, considerata come il complesso unitario per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di tutti i beni mobili contratti in una zona deter- minata » (art. 1742 c.c.), ove invece appare elemento essenziale e immobilicaratteriz- zante la cooperazione materiale (41), materiali e immateriali concessi in godimentoa cui si aggiungono, in quanto organizzati unitariamente per la pro- duzione di beni e servizi5. Tra l’altro, perché si abbia affitto d’azienda non necessariamente occorrono tut- ti gli elementi che normalmente la costituiscono, ben potendo alcuni di essi – specie quelli immateriali, quale l’avviamento – mancare oppure non essere funzionanti al momento del sorgere del contratto6 pur- chè il loro difetto non comprometta l’unità economica del complesso affittato e la sua potenzialità produt- tiva7.quali ulteriori tratti

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