VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO Clausole campione

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. 1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nei sessanta giorni successivi, l’Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’Ente tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. (artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore. Per quanto non previsto si rimanda all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Per le vicende giuridiche soggettive dell’esecutore del contratto, si applica l’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Tutte le operazioni societarie che comportino una variazione nell’assetto societario dell’esecutore del contratto, nonché gli atti di trasformazione, fusione e/o scissione che intervengano durante il periodo di vigenza dell’appalto dovranno essere comunicati al Comune entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell’appalto, con effetti risolutivi della situazione in essere. La tardiva comunicazione di quanto sopra comporta l’escussione della cauzione in percentuale proporzionata al numero dei giorni di ritardo. L’importo della cauzione dovrà, quindi, essere immediatamente reintegrato dall’Impresa aggiudicataria. L’omessa comunicazione di quanto sopra equivale, invece, a cessione del contratto e, come tale, sanzionata con l’immediata decadenza dell’appalto, l’escussione della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento contrattuale, nonché il risarcimento del danno.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.).