AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA X.X.XX. N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI PROTESI AORTICHE TRANS-
CATETERE “TAVI” (Transcatheter Aortic Valve Implantation) IN FABBISOGNO ALL’AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
CAPITOLATO SPECIALE
Gara n. 6046215 CIG 6260140EF0
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO ART. 3 CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
ART. 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI FORNITURA ART. 5 CONTRATTO ESTIMATORIO
ART. 6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA: aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma
ART. 7 REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI
ART. 8 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE CONSEGNE DEI DISPOSITIVI ART. 9 FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 10 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI ART. 11 CAUZIONE DIFINITIVA
ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE ART. 13 SCHEDE DI SICUREZZA
ART. 14 REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI ART. 15 PREZZI, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 16 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART. 17 SUBAPPALTO
ART. 18 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 19 INADEMPLIMENTI E PENALI ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DEI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
ART. 23 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE
C ONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX D IPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
ART. 24 RECESSO UNILATERALE
ART. 25 SPESE DI PUBBLICAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
ART. 27 NORME E CONDIZIONI FINALI ART. 28 FORO ESCLUSIVO
ART. 29 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione della fornitura biennale di bioprotesi aortiche impiantabili per via trans-catetere “TAVI” (Transcatheter Aortic Valve Implantation) con adeguata dimostrazione di efficacia e sicurezza in pazienti non candidati o considerati ad alto rischio per la sostituzione valvolare aortica chirurgica.
Generalità
L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” indice una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza rilancio di nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 59, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, per la fornitura di protesi aortiche “TAVI” (Transcatheter Aortic Valve Implantation) impiantabili per via trans-catetere occorrenti all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
In particolare, la procedura è finalizzata all’individuazione di più operatori economici che, sulla base delle risultanze della gara, risultino idonei ad effettuare la fornitura in oggetto e con i quali, pertanto, verrà stipulato l’accordo quadro.
Il presente capitolato contiene le clausole che disciplinano l’accordo quadro, all’interno del quale verranno affidati gli appalti sullo stesso basati.
Ai fini della conclusione dell’accordo quadro, verrà espletata una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006. La scelta delle parti dell’accordo quadro avverrà in base ai criteri specificamente indicati nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA – QUANTITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI
Lotto unico, CIG 6260140EF0
Quantità biennale: n.80 bioprotesi aortiche corredate di pallone per valvuloplastica e di introduttori arteriosi.
L’importo unitario posto a base d’asta è pari ad € 21.000,00 per singolo dispositivo (IVA esclusa). La base d’asta si riferisce all’offerta unitaria di bioprotesi con pallone per valvuloplastica e relativi introduttori arteriosi comprensiva di tutto il materiale accessorio necessario ai fini della completezza dell’impianto del dispositivo stesso.
Rispetto agli articoli sopra descritti, le Ditte aggiudicatarie sono tenute a proporre i modelli relativi all’ultima produzione della ditta costruttrice.
Le quantità presunte, sopra riportate, sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta.
I quantitativi indicati sono meramente orientativi, non impegnativi e non configurano determinazione dell’entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire solo quei prodotti che l’Amministrazione appaltante richiederà senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, comma 1, del c.c..
Ogni appaltatore dovrà fornire fino all’importo massimo previsto per tutto il lotto, mentre l’Azienda Ulss non risponderà nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo i quantitativi preventivati solo un limite massimo di accettazione obbligatoria degli ordinativi da parte dei singoli fornitori.
Le forniture dei prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative comunitarie, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio ed all’uso, vigenti all’atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta; nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all’appaltante per quanto connesso a detto adeguamento.
I Dispositivi Medici forniti dovranno avere al momento della consegna una validità non inferiore ai 2/3 della validità massima.
I Dispositivi Medici, relative etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti all’atto della fornitura.
N.B.: Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto, avente ad oggetto una mera fornitura, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 per la mancanza di costi da interferenza. Tale circostanza, come indicato dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 3/2008, esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I.; pertanto:
- viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero, mentre restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
ART. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO QUADRO (60/40)
L’accordo quadro che sarà stipulato con le ditte aggiudicatarie/qualificate all’esito della procedura aperta, secondo quanto previsto dal Disciplinare, avrà una durata di anni 2 (due) decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, con facoltà di rinnovo per un (1) ulteriore anno, a prescindere dal fatto che l’importo contrattuale del lotto non venga raggiunto in detto periodo.
In tutti i casi è prevista la possibilità per l’Azienda Ulss di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori 180 giorni dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure della nuova gara.
Qualora nel corso della vigenza dell’accordo quadro, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art. 1373 – II comma – del Codice Civile.
L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva, inoltre, di sospendere e di non aggiudicare la gara.
Sarà, infatti, la verifica del grado di soddisfacimento del prodotto alle esigenze terapeutiche dei pazienti trattati dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” a determinarne l’idoneità o meno.
L’Azienda Ulss. n. 6 “Vicenza”, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizi all’interesse dell’Aziende Ulss ovvero qualora per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, ne rendano opportuna la soppressione, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano avanzare alcuna pretesa a riguardo.
ART. 3 - CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
I contratti basati sull’accordo quadro saranno conclusi dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” da un lato e dall’operatore economico fornitore dall’altro, sulla base delle condizioni stabilite nel medesimo senza nuovo confronto competitivo.
Come indicato in premesse (art. 1 del presente capitolato - nonché nell’art.7 del Disciplinare), all’interno di detto accordo quadro stipulato tra l’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” e gli operatori economici aggiudicatari, la fornitura verrà aggiudicata alla Ditta prima in graduatoria nella misura minima dell’60%.
La quantità rimanente di fornitura, fino ad un massimo del 40%, senza nessun minimo garantito, verrà aggiudicata complessivamente a tutte le Ditte ammesse in graduatoria, offrendo la possibilità all’Azienda Sanitaria contraente di acquistare indistintamente da ciascuna di queste ultime, in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti.
Di seguito lo schema esemplificativo relativo all’aggiudicazione:
Graduatoria finale di gara | N° minimo dispositivi | N° massimo dispositivi |
1° classificato | 60% | 100% |
Dal 2° classificato all’ultimo | 0% | 40% |
La stazione appaltante terrà comunque conto delle risultanze della procedura di gara, sotto il profilo della valutazione tecnica delle offerte presentate e, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle esigenze specifiche del singolo paziente che si presenteranno volta per volta, nel corso del biennio contrattuale.
Si precisa, altresì, che l’Amministrazione potrà ordinare, in base alle proprie specifiche esigenze, da uno, da più o da tutti i fornitori aggiudicatari.
I contratti basati sull’accordo quadro conclusi dall’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” da un lato e dall’operatore economico fornitore dall’altro, assumeranno la forma di ordinativi di fornitura, come previsto dal successivo art.5 (Contratto estimatorio - Fasi).
ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura dei dispositivi medici è prevista secondo le modalità del contratto estimatorio ai sensi degli artt. 1556, 1557 e 1558 del Codice Civile .
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria si trovasse nell’impossibilità di rispettare i termini di consegna per cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione all’Unità Operativa di Cardiochirurgia entro il 2° giorno lavorativo dal ricevimento dell’ordine a mezzo fax e quindi di concordare con l’Unità Operativa stessa tempi di consegna, indicando:
Numero d’ordine emesso dall’ULSS e descrizione del dispositivo;
Periodo previsto di indisponibilità;
Causa di indisponibilità.
Qualora vi fosse la necessità, l’Impresa aggiudicataria dovrà concordare con l’Azienda Ospedaliera l’eventuale prodotto sostitutivo, garantendone la completa tracciabilità.
Qualora i ritardi di consegna siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per l’Impresa aggiudicataria di rispettare i tempi previsti, l’ULSS si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altre imprese, con diritto di rivalsa della medesima ULSS su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dall’Impresa aggiudicataria, per i conseguenti ed eventuali maggiori oneri.
L’Impresa aggiudicataria dovrà concordare con l’Unità Operativa di Cardiochirugia dell’ULSS n.6 il giorno e l’ora previsti per la consegna.
I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti dall’ULSS.
ART. 5 - CONTRATTO ESTIMATORIO
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire “in conto deposito” almeno una o più unità degli articoli relativi ai lotti aggiudicati, secondo le indicazioni del Medico.
La quantità in deposito potrà essere modificata, in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta dell’Azienda X.X.XX..
La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quantità “in conto deposito”, sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
Dopo l’impianto, la Ditta dovrà procedere al reintegro degli articoli utilizzati.
Il pagamento avverrà solo per il materiale impiantato, mentre il materiale non utilizzato resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.
L’Azienda X.X.XX. gestirà il conto deposito attraverso un proprio sistema applicativo che permetterà di visualizzare in tempo reale i beni utilizzati, resi ed in giacenza (correlati dei relativi lotti e scadenze).
La Ditta è tenuta ad autorizzare l’affissione, da parte del personale del Magazzino Aziendale di Povolaro, di un’etichetta removibile sull’involucro esterno del Dispositivo Medico (cellophane).
N.B.: per alcuni dispositivi può non essere previsto il deposito di base; in questo caso la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, entro 2 giorni dall’invio della richiesta, i dispositivi richiesti.
FASI:
A) ORDINE DI COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO
L’Azienda X.X.XX., alla sottoscrizione del contratto, invierà alla ditta l’ordine (“ordine di reintegro”) con la dicitura “COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO”: nell’ordine saranno indicate la tipologia/quantità e misure dei prodotti necessari.
Entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto ordine, la ditta provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati.
La consegna iniziale di quanto costituente il conto deposito dovrà avvenire presso il Magazzino Aziendale sito in Povolaro di Dueville (VI) che provvederà successivamente a consegnarlo presso l’Unità Operativa interessata.
Le modalità di consegna per gli eventuali e successivi reintegri dovranno avvenire secondo quanto previsto nella fase successiva.
L’impresa si obbliga per tutta la durata del contratto, a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito; eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere concordate con il Direttore dell’U.O. interessata o persona da lui incaricata.
B) ORDINE DI REINTEGRO DEL CONTO DEPOSITO
L’impresa provvederà, a seguito dell’avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine di reintegro, salvo nei casi di imprevista e urgente necessità nei quali la consegna dovrà avvenire entro 24 ore dalla data di invio dell’ordine contenente espressa indicazione in merito all’urgenza, inviato a mezzo e-mail/fax all’indirizzo indicato dalla Ditta, nel quale saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:
qualità (codice e descrizione prodotto)
quantità
misura
Gli ordini di reintegro potranno essere revocati, attraverso comunicazione formale per fax, entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione ed in questo caso si dovranno considerare non trasmessi.
Ai fini di consentire la corretta gestione informatica del materiale in contratto estimatorio e la rintracciabilità del materiale impiantato, l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare sul documento di trasporto per la consegna del materiale a reintegro, quanto segue:
⇒ Numero e data dell’ordine di reintegro;
⇒ Luogo e consegna della merce;
⇒ REF e descrizione dei singoli prodotti;
⇒ Codice (lotto di produzione) e data di scadenza dei singoli prodotti;
⇒ nella causale di trasporto, la dicitura “in contratto estimatorio” o “in conto deposito”
In mancanza di tali dati, qualora i beni venissero respinti non saranno accettati reclami
dall’Impresa aggiudicataria.
Gli eventuali prodotti inviati in sconto merce e/o omaggio devono essere sempre evidenziati e consegnati con separato DDT.
C) ORDINE DI FATTURAZIONE DEL CONTO DEPOSITO
A seguito dell’avvenuta utilizzazione sarà emesso l’ordine di fatturazione, nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:
qualità (codice e descrizione prodotto)
quantità
misura
lotto di produzione
scadenza
DDT originale della consegna (data e numero)
CIG
L’effetto traslativo in capo all’X.X.XX. della proprietà della merce consegnata, non si produce al momento del suo ricevimento (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all’utilizzo del bene.
Solo con l’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l’Azienda X.X.XX. si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta.
La Ditta provvederà quindi ad emettere fattura di vendita dei prodotti di cui al predetto “ordine di fatturazione”.
Nella fattura dovrà pertanto essere citato il suddetto numero d’ordine.
E’ fatto divieto al fornitore:
di emettere fattura in assenza dell’ordine di fatturazione
di procedere al reintegro in assenza dell’ordine di reintegro.
D) VERIFICHE DEL CONTO DEPOSITO
E’ a carico dell’Impresa aggiudicataria la verifica trimestrale quali-quantitativa dei beni in conto deposito anche al fine di sostituire il materiale nei sei mesi precedenti la scadenza.
Con periodicità almeno semestrale, su iniziativa del fornitore, il personale dell’impresa, previo appuntamento, provvederà, in contraddittorio con il Direttore dell’Unità Operativa, o suo delegato, ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia i prodotti presenti, sia le scadenze dei medesimi che dovranno avere una validità residua non inferiore a 1/3 della validità massima. L’impresa è l’unica responsabile della corretta gestione delle scadenza dei propri materiali presso l’Azienda Sanitaria.
La ditta provvederà al ritiro del materiale in scadenza ed alla sua reintegrazione anche su richiesta del personale dell’Azienda X.X.XX..
La suddetta movimentazione di materiale dovrà essere debitamente documentata e portata a conoscenza del Servizio Approvvigionamenti attraverso il D.D.T. di reso e il D.D.T. di reintegro.
L’Azienda X.X.XX. non risponde del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni consegnati “in contratto estimatorio”/”in conto deposito”, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
La Ditta non può disporre dei beni consegnati in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuare la restituzione.
Al termine del contratto, entro 30 gg. dalla comunicazione, la Ditta provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative.
Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia a mezzo telefax che per posta elettronica.
Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato la consegna sarà considerata parziale ed il fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 24 ore dalla consegna parziale, salvo l’applicazione delle penali previste.
Nel caso di urgenza, qualora l’Impresa fornitrice dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sull’X.X.XX. per le eventuale spese sostenute.
L’eventuale documentazione del vettore attestante l’avvenuta consegna presso il Magazzino ricevente, in accompagnamento del Documento del Trasporto, dovrà essere rilasciata in copia all’ULSS ricevente anche nell’eventualità in cui venga utilizzato un dispositivo elettronico. In tale ultimo caso dovrà essere consegnato al ricevente idoneo riscontro cartaceo dei dati inseriti identificativi della merce in consegna oppure dovrà essere consentita l’effettuazione della copia fotostatica della schermata del dispositivo medesimo riportante la sottoscrizione rilasciata al vettore; in ogni caso, la ditta aggiudicataria potrà avanzare, senza oneri di interfacciamento aggiunti a carico dell’ULSS, le proprie proposte alternative alla documentazione cartacea e sulle quali la suddetta ULSS si riserva ogni determinazione.
Si avverte che l’ULSS non riconoscerà come eseguite consegne di materiali effettuate difformemente da quanto previsto, specie se comprovate dall’Impresa fornitrice esclusivamente sulla base della mera attestazione di consegna del vettore e cioè in assenza di regolare attestazione del Documento di trasporto da parte del Magazzino ricevente.
La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda ULSS che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con successiva comunicazione scritta.
I prodotti dovranno pervenire in perfetto stato di conservazione ed in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, dovrà essere garantito e adeguatamente documentato il mantenimento dell’intervallo di temperatura richiesto in modo continuativo in tutte le fasi del trasporto.
ART. 6 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA: aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma
Aggiornamento tecnologico
Qualora nel corso della durata contrattuale, l’impresa appaltatore introduca in commercio nuovi prodotti, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti, anche su richiesta del Direttore dell’U.O. ed autorizzazione di questa Azienda X.X.XX, alle medesime condizione negoziali - in sostituzione parziale, totale e/o affiancamento di quelli aggiudicati - previa valutazione qualitativa da parte dell’X.X.XX, ad un prezzo non superiore a quello dei prodotti sostituiti; in tal caso l’appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato (e il cui confezionamento risulti ancora integro), emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso.
Ampliamento della gamma
Qualora l’operatore economico appaltatore/qualificato, nel corso della durata del contratto, immetta in commercio prodotti che costituiscano ampliamento della gamma disponibile al momento della formulazione dell’offerta, questi deve comunicare all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” i nuovi codici e, se richiesto, fornire i nuovi prodotti alle condizioni di cui all’accordo quadro.
L’eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell’ULSS, previa acquisizione di parere tecnico favorevole della Direzione Sanitaria, degli utilizzatori e dei Servizi aziendali competenti.
Il fornitore potrà procedere su richiesta o comunque col consenso dell’ULSS alla sostituzione di prodotti o tipo di confezionamento, per i quali si renda necessario e conveniente un cambiamento con prodotti analoghi, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni di fornitura.
ART. 7 – REQUISITI TECNICI DEI MATERIALI
Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
I dispositivi devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE “dispositivi medici” attuata con D.L. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni e ai requisiti stabiliti dalla F.U. ultima edizione.
I prodotti presentati devono essere già in commercio al momento dell’offerta. Le caratteristiche generali dei dispositivi sono di seguito elencati:
I prodotti devono essere costruiti in conformità alle norme di Buona fabbricazione per i dispositivi medici.
Tutti i componenti dei prodotti indicati nel presente capitolato devono essere privi di lattice e di DEHP ( ftalati ).
Le forniture dei prodotti dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative CEE, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio ed all’uso, vigenti all’atto della consegna ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta; nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto all’appaltante per quanto connesso a detto adeguamento.
Inoltre le forniture devono in particolare essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati nella Farmacopea ufficiale vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti.
La destinazione d’uso e la marca/nome commerciale dei singoli prodotti offerti devono essere dichiarati della documentazione tecnica e/o risultare dalle Schede tecniche che l’Impresa concorrente deve allegare in sede di presentazione dell’offerta stessa.
L’Impresa concorrente dovrà, inoltre, dichiarare il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005.
I prodotti, ove prescritto dalle vigenti norme, devono essere debitamente registrati e quindi in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 27.2.1973 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle circolari emanate in materia dagli organismi competenti.
Le forniture con scadenza dovranno recare le prescritte diciture e le consegne devono riguardare prodotti la cui data di scadenza sia congrua rispetto al normale consumo programmato.
L’Azienda ULSS si riserva comunque di non accettare prodotti che riportino date di scadenza con validità residue inferiori a due terzi del loro periodo di validità complessivo.
Si potrà INOLTRE derogare dal SUDDETTO termine perentorio in casi urgenti; in questa ipotesi, l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare che, se al momento della scadenza, il prodotto non fosse utilizzato, l’impresa stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico dell’Azienda ULSS
I prodotti offerti devono essere garantiti, esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per loro uso razionale ed l’Azienda ULSS deve essere sollevata da qualsiasi responsabilità verso terzi derivante da tali imperfezioni.
Il materiale offerto deve essere conforme a quanto specificato per ciascun riferimento a quanto sopra riportato e comunque deve soddisfare le esigenze di manualità, di tecniche d’uso, di indirizzi terapeutici degli Operatori.
In generale i prodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:
Essere conformi e corrispondere alle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche di cui a tutte le normative nazionali ed internazionali vigenti nella specifica materia ed in particolare a quanto stabilito dalla Farmacopea Ufficiale ultima edizione aggiornata ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta ed essere conformi ai saggi in essa prescritti relativamente a sterilità, assenza di tossicità, ecc, nonché alle norme di legge applicabili. In
conformità a dette prescrizioni, ogni fornitura dovrà essere accompagnata da un certificato di analisi in cui dovranno essere riportati chiaramente i risultati dei saggi chimici e biologici eseguiti. Nessun onere aggiuntivo potrà peraltro essere richiesto dalle ditte aggiudicatarie per quanto connesso a detto adeguamento.
I prodotti sterili devono riportare con chiarezza la data di avvenuta sterilizzazione, la data di scadenza ed il metodo di sterilizzazione.
Le confezioni singole, contenenti i presidi monouso sterili, debbono consentire che il materiale non aderisca internamente alla confezione, facilitando il prelievo senza inquinamento; l’involucro termosaldato deve riportare in etichetta tutti i dati previsti dalla normativa vigente (nome del produttore, numero di registrazione del Ministero Salue, marcatura CE, numero di lotto, data e metodo di sterilizzazione, data di scadenza, etc.);
Nell'eventualità di revoca o ritiro dal commercio a qualsiasi titolo, i prodotti saranno ritirati estemporaneamente previ accordi con il Direttore dell’U.O. interessata per accredito di pari valore o sostituzione;
Ciascun prodotto offerto deve possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione e, comunque, sulla bolla di consegna deve essere indicato il numero di lotto/i e la/le data/e di scadenza;
Ciascun prodotto dovrà essere corredato delle necessarie informazioni fornite dal fabbricante per garantire un corretto e sicuro utilizzo;
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente.
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
ART. 8 – MODALITA’ DI GESTIONE DELLE CONSEGNE DEI DISPOSITIVI
La consegna dei beni dovrà essere effettuata a terra, in porto franco, presso il Magazzino Aziendale sito in Povolaro di Dueville (VI).
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio.
In caso di richiesta espressa dal Servizio Approvvigionamenti, eccezionalmente, i beni potranno essere consegnati presso il Reparto richiedente. In tal caso la Ditta dovrà far pervenire copia debitamente firmata del DDT al Servizio Approvvigionamenti.
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell’ULSS non esonera l’impresa fornitrice da responsabilità anche per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
L’impresa dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che, per perdita di sterilità non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria, o per qualsivoglia causa anche dovuta a vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento.
L’impresa si impegna altresì al ritiro e alla sostituzione dei prodotti giacenti presso l’Azienda Sanitaria nel caso in cui gli stessi vengano ritirati dal mercato da parte del produttore.
Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
L’X.X.XX. si impegna a custodire con cura e diligenza il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni particolari impartite dall’impresa. Si impegna inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per
cui lo stesso è stato progettato e a informare immediatamente l’impresa di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità del bene.
L’X.X.XX. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere alla verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara e alla campionatura consegnata.
Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
Il fornitore in tal caso dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei pezzi/prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.
I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell’avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in sede di gara, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazioni scritte al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto (vedi art. 20 del capitolato).
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione entro 5 giorni lavorativi, l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui all’art. 18 e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Fermo quanto previsto dal successivo art. 18 (Inadempimenti e Penali) del presente capitolato, i prodotti che presenteranno difetti e/o difformità o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore per complessivi 5 (cinque) giorni lavorativi e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, al fornitore, che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro secondo le modalità concordate con l’Azienda X.X.XX..
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione.
Qualora il fornitore non provveda al ritiro della merce dopo 15 (quindici) giorni dalla medesima segnalazione, la merce verrà restituita a mezzo corriere individuato dell’Azienda, in porto assegnato.
Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il ritiro dei prodotti consegnati e non utilizzati, qualora al termine del periodo contrattuale l’Azienda disponga di materiale il cui confezionamento risulti ancora integro.
ART. 9 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico
– compreso quello di nuovo inserimento nel corso del contratto - addetto alla fornitura, comprendente:
istruzione iniziale per il corretto utilizzo dei prodotti mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti;
istruzione nel caso di fornitura di prodotti con innovazione tecnologica di cui all’art. 6
assistenza “on-line” e telefonica al personale addetto;
materiale didattico di supporto (audiovisivo, simulatori, etc)
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
Il “training” del personale - inteso sia come formazione iniziale che attività di supporto per tutta la durata della fornitura - dovrà essere svolto, da parte di “specialist” messi a disposizione dalla ditta, presso il luogo di utilizzo dei prodotti (laboratorio di emodinamica o sala operatoria), previo accordo con il Direttore dell’U.O. interessata.
Gli “specialist” dovranno operare nel rispetto delle istruzioni operative presenti presso ciascuno presidio ospedaliero e non possono in ogni caso compiere atti chirurgici.
La Ditta concorrente dovrà sviluppare nell’offerta tecnica (Busta 2) la descrizione dei requisiti di formazione richiesti al personale e dei quali si impegna a fornire il supporto costituito da tecnici (specialist) e/o medici (xxxxxxx) quando indicato, fino ad avvenuta certificazione ed autonomizzazione operativa completa del personale dell’Azienda ULSS.
ART. 10 - TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore.
L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, dovrà prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta.
Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 3 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico, nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda X.X.XX.
interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.)..
L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
ART. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente contratto che possano derivare dai dispositivi utilizzati per l’esecuzione della fornitura, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
La Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto.
L’appaltatore, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti.
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia adeguati per sinistro, per persona o cose ed inoltre dovrà garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti dell’appaltatore per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia adeguati per sinistro e per ciascuna persona.
L’appaltatrice prima di iniziare la fornitura dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.
La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Le Ditte dovranno farsi carico altresì di osservare le seguenti condizioni:
conformità delle caratteristiche tecniche costruttive dei dispositivi ai requisiti previsti dalla leggi vigenti ed alle norme applicabili;
copertura assicurativa dei dispositivi mediante regolare polizza contro i rischi di danneggiamento;
esonero dell’X.X.XX. da qualsiasi responsabilità per danni, incendio, furto, ecc. dei dispositivi, con la sola esclusione del dolo e colpa grave.
ART. 13 – SCHEDE DI SICUREZZA
L’appaltatore dovrà far pervenire le schede di sicurezza dei materiali diagnostici redatte ai sensi del D.M. 28.01.92 in lingua italiana.
ART. 14 - REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.
Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell’avvio della fornitura.
ART. 15 – PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Prezzi
Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta.
L’IVA a carico dell’Ulss sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
Il prezzo dovrà, altresì, comprendere la copertura assicurativa prevista all’art. 12 (Coperture assicurative) del presente capitolato.
Fatturazione
L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa fattura elettronica intestata all’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”.
A far data dal 31° marzo 2015, infatti, la Ditta aggiudicataria nei rapporti con le Stazioni Appaltanti dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ .
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx .
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
L’appaltatore, a seguito di ricevimento dell’ordine di acquisto di cui al precedente art.5 (Contratto Estimatorio), dovrà emettere la relativa fattura intestata all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, in cui dovrà essere indicato il numero d’ordine, il numero del DDT di consegna ed il CIG.
Non possono essere addebitati all’ULSS costi derivanti dalla fornitura di apparecchi o materiali di consumo erogati prima della data di emissione degli ordini di attuazione del contratto.
Pagamenti
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile e sottoposto, a partire dal secondo anno contrattuale, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:
entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa e comprovante la variazione richiesta, sulla base delle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
la variazione di prezzo può essere riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto;
ai sensi dell’art. 115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale può essere definito il nuovo prezzo.
ART. 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale
definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
ART. 17 – SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
ART. 18 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3, comma 7, L. 136/2010 l’appaltatore dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n. 0444- 753174, i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 19 - INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1. in caso di ritardo nella costituzione del “conto deposito” ossia in caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, in base a quanto previsto dall’art. 8 (Imballo/Confezionamento e trasporto/ consegna del materiale di consumo), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad €100,00 e comunque non superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA.
2. in caso di ritardo che si protrae per oltre 2 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara;
3. in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato “in conto deposito”, da effettuarsi entro il termine di 2 giorni lavorativi dall’ordine di reintegro (vedi art. 5), sarà dovuta – per ogni giorno di ritardo – una penale pari al 5% dell’importo complessivo dell’ordine emesso, al netto di IVA e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento rispetto al valore contrattuale. Nel caso l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
4. in caso di fornitura di prodotti difettosi, l’Azienda contesterà i difetti ed inviterà l’appaltatore all’immediata sostituzione entro 24 ore;
5. nel caso in cui un prodotto offerto non fosse più disponibile (cessata produzione/commercializzazione, ecc.), l’appaltatore dovrà fornire un prodotto alternativo da utilizzare nel sistema in uso, senza causare l’interruzione del servizio e previa valutazione ed autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. interessata; in caso di mancata messa a disposizione del prodotto alternativo sarà dovuta per ogni giorno di
ritardo una penale pari ad €100,00 e comunque non superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto al netto di IVA ; in caso di ritardo che si protrae per oltre 2 giorni l’Azienda X.X.XX. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l’Azienda X.X.XX. procederà ad ordinare la fornitura nel “libero mercato”, e verranno altresì addebitati all’appaltatore inadempiente i maggiori costi sostenuti dall’Azienda, per le quantità residue poste in gara.
La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale.
L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
a. assegnerà alla Ditta un termine di 24 ore per effettuare la consegna
b. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
c. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
d. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
e. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
In caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 24 ore. In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto a).
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese
sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART.21 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Azienda ULSS.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Azienda Ulss, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Azienda Ulss nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Ulss, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Qualora dovute, la Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 30 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
L’Azienda Xxxx potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’Azienda Xxxx potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda ULSS si riserva dopo tre contestazioni scritte relative ad inadempimenti imputabili alla ditta fornitrice di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 - OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014, rettificato con D.G.R. 1367/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “Informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’ A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 25 - RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
ART. 26 - SPESE DI PUBBLICAZIONE, CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX..
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” – Servizio Appalti e Public e-Procurement - Viale Rodolfi
n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Appalti e Public e- Procurement dell’X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, titolare del trattamento.
ART. 28 – NORME E CONDIZIONI FINALI
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 77 D. Lgs. 163/06.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 29 - FORO ESCLUSIVO
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 30 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dalla Azienda Sanitaria.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Ulss ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Azienda Ulss.