Sciopero Clausole campione

Sciopero. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Sciopero. Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o interrotto, salvo per scioperi. In caso di sciopero l’Aggiudicataria è tenuta a darne tempestiva comunicazione, con preavviso di non meno di dieci giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazione dell’astensione del lavoro, all’Amministrazione Comunale.
Sciopero. La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verrà detratta dal computo mensile. L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva dello sciopero al Dirigente del Settore competente del Comune di Portoscuso .
Sciopero. 1. Lo sciopero del personale dipendente dell’Appaltatore ed eventuali assemblee sindacali, nel rispetto delle normative vigenti in materia, deve essere comunicato almeno tre giorni prima all’Amministrazione, per potere informare le famiglie degli eventuali disservizi.
Sciopero. L’attività oggetto dell’appalto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati” e s.m.i.
Sciopero. In base alle disposizioni vigenti, in caso si verificasse lo sciopero nel settore dei trasporti, verranno comunque effettuati i servizi garantiti dall’Azienda che saranno tempestivamente comunicati di volta in volta agli utenti, tramite i siti aziendali, le biglietterie, le agenzie di viaggio convenzionate e gli uffici informazioni dell’Azienda.
Sciopero. Nel caso di sciopero la cui causa non sia direttamente attribuibile all’Assuntore (es. sciopero a carattere nazionale), deve esserne data preventiva comunicazione scritta al Committente entro 10 (dieci) giorni antecedenti l’evento. In tale eventualità, dovrà essere garantito un servizio minimo d'emergenza, da effettuarsi con le modalità che verranno indicate da parte del Committente.
Sciopero. L’ASP assicura agli utenti tutti i servizi essenziali, anche in occasione di scioperi del personale a norma delle vigenti disposizioni sulla autoregolamentazione degli scioperi e si impegna a dare una corretta e capillare informazione agli anziani e alle loro famiglie.
Sciopero. Nel territorio del Lazio, in caso di sciopero, il servizio di trasporto pubblico (superficie, metropolitana e ferrovie regionali gestite da Atac) è garantito dall’inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Sciopero. 1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Appaltatore è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, con adeguato preavviso.