Variazioni Clausole campione
Variazioni. 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.
2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.
3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.
4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità.
5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
Variazioni. Con esclusivo riferimento ai Contratti Addebito Mensile conclusi per un Periodo Contrattuale Indeterminato, la Società si riserva il diritto di introdurre nuove formule di abbonamento o revocare e/o variare quelle già offerte, di modificare i citati Contratti Addebito Mensile per adeguamento alla normativa vigente, per motivi tecnici, operativi, organizzativi e/o per modifiche nei costi di gestione. Ogni variazione di cui al presente articolo applicata dalla Società verrà comunicata all’Associato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore della variazione, tramite comunicazione scritta presso i locali del Club, pubblicazione sul sito internet della Società, oppure tramite email all’indirizzo indicato dall’Associato in occasione della sottoscrizione del Contratto. È fatta salva la facoltà dell’Associato, la cui formula di abbonamento viene annullata o variata in misura tale da avere un oggettivo impatto sulla fruizione dei servizi del Club da parte dell’Associato, o per cui il prezzo dell’abbonamento viene aumentato in maniera eccessiva rispetto al prezzo originariamente pattuito, di optare per una nuova formula di abbonamento o di comunicare recesso dal Contratto, via e-mail o raccomandata A/R agli indirizzi comunicati dal proprio Club di iscrizione, senza penali, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di variazione in oggetto, con efficacia a partire dalla fine del mese in cui il recesso è stato comunicato. Resta inteso che i Contratti ▇▇▇▇ e i Contratti Addebito Mensile stipulati per un Periodo Contrattuale Determinato non subiranno alcuna variazione nel corso della loro durata, fatti salvi eventuali adeguamenti resi obbligatori dalla normativa vigente, ma potranno subire modifiche solo al momento del loro eventuale rinnovo o, rispettivamente, prosecuzione per un Periodo Contrattuale Indeterminato.
Variazioni. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla stipula e in corso di validità della stessa deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
Variazioni. 1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.
2. L'Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente non le ha autorizzate per iscritto.
3. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni avverrà con le seguenti modalità e termini36: ……………………………………………………………………………………………..
4. Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.
Variazioni. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall’art. 106 del Codice dei contratti. Inoltre sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 20%. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Variazioni. 1.8.1 Variazioni richieste da Anas Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sotto- scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor- renza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con- tratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, prowederà a comunicare all'Appaltatore. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appal- tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con- tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni- cazione, Anas comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni. Edizione del31 luglio 2016 • Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife- stata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con- tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungi mento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore. In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non . comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
Variazioni. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative alla gestione del nido d’infanzia comunale. Nel rispetto anche del criterio di cui all’art. 106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b). Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice. In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
Variazioni. A norma dell’art. 311 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi ivi specificati. L’importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potranno, inoltre, verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno da corrispondere, sarà definito nel suo importo in base all’importo orario in aggiunta o in diminuzione.
Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
