Variazioni Clausole campione

Variazioni. Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative a . Nel rispetto anche del criterio di cui all’art.106, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, ai sensi dell’art.106, comma 2 lett. b). Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice10. In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
Variazioni. 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice.
Variazioni. 1.8.1 Variazioni richieste da Anas Con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore s’impegna ad eseguire, previa sotto- scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor- renza del quinto dell’importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d’esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con- tratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione. Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all’Appaltatore. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Appal- tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con- tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni- cazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife- stata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con- tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore. In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
Variazioni. 1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.
Variazioni. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Variazioni. 1. Nei Contratti non strumentali, la Committente si riserva la facoltà di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%.
Variazioni. 3.1. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche della Piattaforma Lince apportate da Cerved a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative.
Variazioni. A norma dell’art. 311 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 la Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto se non nei casi ivi specificati. L’importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Gli asili nido che l’Amministrazione comunale intende affidare in gestione alla ditta aggiudicataria hanno una capienza di 30 posti ciascuno e accolgono bambini indicativamente dai 12 mesi ai tre anni. Il servizio potrà subire variazioni, rispetto alla data d’inizio, all’estensione di orario o alla dimensione effettiva dell’utenza, sulla base delle reali esigenze che durante l’anno possono verificarsi e/o per modificazioni delle normative vigenti in materia di asili nido e servizi per la prima infanzia, senza che l’aggiudicatario possa richiedere alcun indennizzo o risarcimento per la parziale o totale mancata attivazione del servizio stesso. Potranno, inoltre, verificarsi integrazioni in ordine al tipo di servizio, per far fronte a esigenze contingenti dell’Amministrazione. In particolare potrà essere richiesto all’aggiudicatario di gestire, tramite i propri educatori, servizi integrativi rispetto al servizio oggetto del presente capitolato, ad esempio baby parking in occasione di convegni o seminari, presso gli asili nido comunali o presso altre sedi appositamente individuate. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere/ridurre o ampliare il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente servizio, in base a proprie esigenze funzionali. Ove si verificassero variazioni della consistenza dei lavori per sospensioni, riduzioni o aggiunte, il calcolo del corrispettivo, in più o in meno da corrispondere, sarà definito nel suo importo in base all’importo orario in aggiunta o in diminuzione.
Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Variazioni. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa.