Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato. 7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna. 7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: General Conditions of Purchase, Condizioni Generali Di Acquisto, Condizioni Generali Di Acquisto
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva 14.1 Nessuna variazione all’oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il diritto preventivo ordine scritto del Direttore dell’esecuzione e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata dal Committente. Le modifiche che non siano state preventivamente autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e rimborsi di modificare sorta e, ove il Responsabile dell’esecuzione del Contratto lo giudichi opportuno, comportano a carico del Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previsteindicazioni del Direttore dell’esecuzione, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamentofermo restando che, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentoin nessun caso, il Fornitore dovrà eseguirepotrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate. Il Contratto può prevedere limitazioni alla facoltà del Committente di introdurre variazioni all’oggetto della fornitura, stabilendo anche i limiti entro i quali tale facoltà può essere esercitata.
14.2 Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura. Qualora le variazioni introdotte, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto della fornitura, siano, tuttavia, tali da determinare un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, quest’ultimo può richiedere, con la diligenza professionaleuna relazione documentata, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun caso, superiore ad un quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma, si considerano notevolmente pregiudizievoli le prestazioni previste dall’Ordine e/o variazioni introdotte dal Contratto come modificato.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di Committente che determinino un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione incremento del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegnacontrattuale in misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale e solo per la parte eccedente tale limite.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva 1. La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Diretto dell’esecuzione.
2. Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l’obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento del servizio, le prescrizioni tecniche ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del servizio.
4. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato, qualora, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto del servizio, le variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio economico per la Contraente, quest’ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso
5. La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il diritto limite massimo di modificare un quinto rispetto all’importo contrattuale; in tali casi, la Contraente ha l’obbligo di eseguire tutte le Specifiche Tecniche variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di modificare lo spettro rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contrattoprestazioni effettuate.
6. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’AcquirenteLe variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.
7. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento le variazioni di cui al presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato. I nuovi prezzi determinati ai sensi delle attività previste, precedenti lettere b) e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (settec) giorni solari sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, Contraente. I nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentementeparti. In caso contrariodi disaccordo, tale richiesta la Contraente non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l’art. 106 del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificatoCodice.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: Fornitura Di Energia Elettrica
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva 1. Le parti prendono atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che è facoltà del Committente di apportare variazioni in aumento o in diminuzione alla prestazione contrattuale, previo preavviso di … (ad es.: da 3 a 6 mesi) nella misura massima, in entrambi i casi, del 20% del valore del contratto per ogni anno compresi gli oneri accessori.
2. Le variazioni in aumento richieste dal Committente in corso di esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la lavorazione oggetto della variazione. Il Fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungano ad un accordo, il diritto corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base dei metodi di modificare valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine variazioni in aumento e/o in diminuzione richieste dal ContrattoCommittente in corso di esecuzione determinassero una variazione del termine di ultimazione della lavorazione oggetto della modifica, la variazione è stabilita in accordo con le parti. Qualora le parti non giungano ad un accordo, la variazione è determinata nella misura che risulti dai metodi di valutazione contenuti nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui tali variazioni si configurino come attività di manutenzione evolutiva eccedente il tetto prestabilito o comunque come altre attività non previste, il Committente dovrà predisporre un capitolato tecnico ed invitare il Fornitore a formulare entro un periodo di tempo ragionevole un’offerta scritta. Qualora il Committente non intendesse accettare l’offerta dovrà utilizzare lo stesso capitolato tecnico per ottenere ulteriori offerte da terzi. Il Fornitore accetta avrà altresì la facoltà di dare corso prontamente concorrere alla presentazione delle offerte dei Fornitori terzi e di essere comunque preferito a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed tutti i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In terzi nel caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificatol’offerta proposta sia almeno ugualmente competitiva rispetto alla migliore offerta dei terzi concorrenti.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: Outsourcing Agreement
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto 1. Il Fornitore riconosce espressamente che, nel corso della durata del Contratto, l’AIFA potrebbe reputare necessario modificare la propria struttura organizzativa e gestionale al fine di modificare le Specifiche Tecniche adeguarla a nuove esigenze operative e strategiche di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine carattere interno e/o dal Contrattoad eventuali processi di riassetto organizzativo. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previsteConseguentemente, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica si obbliga sin da ora a tenere costantemente presente tale eventuale necessità dell’AIFA e a svolgere i Servizi in un’ottica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento fattiva cooperazione e il relativo Ordine flessibilità operativa e gestionale anche nello svolgimento e/o nella modificazione dei medesimi. Per tali fini, il Contratto sarà modificato corrispondentementeFornitore si obbliga sin da ora ad apportare - anche in deroga a quanto disposto dagli artt. In caso contrario1660 e 1661 codice civile, tale richiesta non sarà necessaria ove applicabili - tutte le variazioni qualitative e l’Ordine quantitative, che fossero necessarie alla corretta ed adeguata esecuzione delle obbligazioni previste a suo carico, anche in termini di conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzoregolamentare intervenuta nel corso dell’esecuzione dei Servizi e relativa all’attività dell’AIFA e/o enti a questa direttamente e/o indirettamente collegate.
2. Nelle more del raggiungimento Fatto salvo quanto previsto negli Allegati, ove l’AIFA richiedesse una variazione di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentoquanto sopra o una specifica variazione si rendesse comunque necessaria, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine presenterà tempestivamente a quest’ultima una specifica proposta sulle variazioni che dovrebbero e/o dal Contratto come modificatopotrebbero essere apportate, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti. Il contenuto di tale proposta non sarà vincolante per l’AIFA. Pertanto l’AIFA potrà rigettarla e/o richiedere ulteriori variazioni.
7.2 3. In deroga a quanto precede e fermo restando quanto previsto negli Allegati, si conviene sin d'ora che AIFA avrà diritto ad ottenere - con le modalità e sulla base dei corrispettivi previsti negli Allegati e a sua insindacabile discrezione - l'inclusione e/o l'eliminazione di taluni Servizi. In tale contesto, ogni variazione al Contratto dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, nel caso in cui la riduzione e/o l’eliminazione dei Servizi non superasse il limite complessivo del 5% del corrispettivo globale del Contratto, tale riduzione potrà essere effettuata a mezzo di variazione richiesta semplice notifica da parte dell’AIFA al Fornitore con 15 giorni di preavviso rispetto all’applicazione di tale riduzione. Viceversa, nel caso in cui tale riduzione oltrepassasse il citato limite del 5%, la medesima riduzione avrà effetto solo a seguito di un errorespecifico accordo scritto tra le Parti che specifichi eventuali modifiche alle condizioni di prestazione dei Servizi ed i relativi prezzi.
4. Qualora l’Immobile ed i relativi impianti oggetto dei Servizi siano interessati da interventi di ristrutturazione da parte di terzi, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il i Servizi svolti dal Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto sull’Immobile e/o dei termini iniziali di consegnasu detti impianti saranno temporaneamente sospesi per il periodo indicato dall’AIFA e nessun corrispettivo sarà dovuto da parte dell’AIFA.
7.3 Il 5. E’ fatto espresso divieto al Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegnoeseguire qualunque variazione, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirenteaver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’AIFA ai sensi del presente articolo.
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Sources: Contract for Services
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto 1. L’Aggiudicatario riconosce espressamente che, nel corso della durata del Contratto, l’AIFA potrebbe reputare necessario modificare la propria struttura organizzativa e gestionale al fine di modificare le Specifiche Tecniche adeguarla a nuove esigenze operative e strategiche di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine carattere interno e/o dal Contrattoad eventuali processi di riassetto organizzativo. Il Fornitore accetta Conseguentemente, l’Aggiudicatario si obbliga sin da ora a tenere costantemente presente tale eventuale necessità dell’AIFA e a svolgere i Servizi in un’ottica di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, fattiva cooperazione e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento flessibilità operativa e il relativo Ordine gestionale anche nello svolgimento e/o il Contratto sarà modificato corrispondentementenella modificazione dei medesimi. In caso contrarioPer tali fini, tale richiesta non sarà necessaria l’Aggiudicatario si obbliga sin da ora ad apportare - anche in quanto disposto dagli artt. 1660 e l’Ordine 1661 codice civile, ove applicabili - tutte le variazioni qualitative e quantitative, che fossero necessarie alla corretta ed adeguata esecuzione delle obbligazioni previste a suo carico, anche in termini di conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamento, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine regolamentare intervenuta nel corso dell’esecuzione dei Servizi e relativa all’attività dell’AIFA e/o dal Contratto come modificatodi enti a questa direttamente e/o indirettamente collegati.
7.2 2. Ove l’AIFA richiedesse una variazione di quanto sopra o una specifica variazione si rendesse comunque necessaria, l’Aggiudicatario presenterà tempestivamente a quest’ultima una specifica proposta sulle variazioni che dovrebbero e/o potrebbero essere apportate, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti. Il contenuto di tale proposta non sarà vincolante per l’AIFA. Pertanto l’AIFA potrà rigettarla e/o richiedere ulteriori variazioni.
3. In deroga a quanto precede e fermo restando quanto previsto negli Allegati, si conviene sin d'ora che AIFA avrà diritto ad ottenere - con le modalità e sulla base dei corrispettivi previsti negli Allegati e a sua insindacabile discrezione - l'inclusione e/o l'eliminazione di taluni Servizi. In tale contesto, ogni variazione al Contratto dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, nel caso in cui la riduzione e/o l’eliminazione dei Servizi non superasse il limite complessivo del 5% del corrispettivo globale del Contratto, tale riduzione potrà essere effettuata a mezzo di variazione richiesta semplice notifica da parte dell’AIFA all’Aggiudicatario con 15 giorni di preavviso rispetto all’applicazione di tale riduzione. Viceversa, nel caso in cui tale riduzione oltrepassasse il citato limite del 5%, la medesima riduzione avrà effetto solo a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare specifico accordo scritto tra le Parti che specifichi eventuali modifiche alle condizioni di prestazione dei Servizi ed i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegnarelativi prezzi.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche 4. E’ fatto espresso divieto all’Aggiudicatario di fornitura rispetto al disegnoeseguire qualunque variazione, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirenteaver ottenuto il preventivo consenso scritto dell’AIFA ai sensi del presente articolo.
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Sources: Contract for the Provision of Language Training Services
Variazioni. 7.1 L’Acquirente La fornitura richiesta comprende le prestazioni indicate nella Parte Prima del presente Capitolato. L’oggetto della predetta fornitura potrà subire variazioni per numero e tipologia di apparecchiature coinvolte, quantità di prodotti forniti e sarà da svolgere in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente CSA. In ottemperanza a quanto disposto all’art. 35, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016: · Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, “l’Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si riserva renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; · Ai sensi di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contrattoquanto disposto dall’art. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente106, comma 11 del D. Lgs. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari n. 50/20156, la fornitura potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto, per il compimento tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per procedure volte all’individuazione di un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentementenuovo contraente. In caso contrario, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentotal caso, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dall’Ordine e/nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o dal Contratto come modificato.
7.2 In caso più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta da parte dell’ente committente interessato da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto (art. 2.1. CSA). La proroga è stimata per un periodo di variazione richiesta dodici (12) mesi. Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda interamente, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ente committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Tutte le variazioni saranno, in ogni caso, oggetto di acquisto e/o dei termini iniziali formale comunicazione tra i soggetti contraenti. Le varianti dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento di consegnaciascun ente committente cui il RUP dipende.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto1. Il Fornitore accetta direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.
2. Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, beni culturali e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione ambientali o comunque di proprietà della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentementestazione appaltante.
3. In caso contrariodi modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, tale richiesta quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non sarà necessaria e l’Ordine e/o può far valere il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento diritto alla risoluzione del prezzo. Nelle more del raggiungimento contratto ed è tenuto a eseguire — 12 — le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentoatto di sottomissione, il Fornitore dovrà eseguireagli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà senza diritto ad alcuna revisione indennità ad eccezione del prezzo corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di acquisto e/o dei termini iniziali di consegnasottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
7.3 Il Fornitore 5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.prestazioni consimili compresi nel contratto;
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Sources: Affidamento Diretto
Variazioni. 7.1 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine e/o dal Contratto. Il Fornitore accetta di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirente. Qualora tali modifiche incidano sui costi ed i tempi necessari per il compimento delle attività previste, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrariodi mera variazione di sede legale, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/di ragione sociale o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento di altra fattispecie che modifichi solamente la corretta identificazione del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentotitolare dello scarico, il Fornitore dovrà eseguiresoggetto autorizzato allo scarico deve trasmettere idonea informativa contenente le nuove indicazioni all’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione che non modifichi gli impianti di depurazione esistenti e che dia luogo ad uno scarico con la diligenza professionale, caratteristiche quali quantitative identiche a quelle autorizzate deve essere inoltrata comunicazione riportante l'informativa e le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato.
7.2 nuove indicazioni. L'Ufficio competente valuta l'opportunità di provvedere a modificare l'atto autorizzativo limitatamente alle variazioni intervenute. In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitoredella titolarità dello scarico, il Fornitore soggetto subentrante nell’attività di scarico deve trasmettere all’Amministrazione Comunale istanza di voltura dell’autorizzazione allo scarico rilasciata al precedente titolare. A tal fine dovrà prontamente effettuare tale variazione essere prodotta attestazione nella forma di dichiarazione di atto notorio di cui al D.P.R. 445/00, nella quale si dia atto che non sono apportate variazioni quali – quantitative dei reflui scaricati né modifiche al sistema di trattamento dei reflui così come è stato autorizzato, specificando altresì l’attività svolta ed il numero di abitanti equivalenti che utilizzano l’impianto. Si dovrà allegare inoltre documentazione o atti comprovanti la titolarità allo scarico del richiedente la voltura. Nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo ne derivi una modifica agli impianti di acquisto depurazione esistenti e/o dei termini iniziali uno scarico con caratteristiche quali quantitative diverse da quelle autorizzate, deve essere inoltrata nuova istanza di consegnaautorizzazione.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente che si intende fornita solo a seguito della approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirente.
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Sources: Regolamento Comunale
Variazioni. 7.1 L’Acquirente Il valore delle opere individuato al momento dell’affidamento del Servizio secondo l’art. 11 si intende accettato dal Contraente e non potrà comportare revisione del corrispettivo in caso di sua variazione, salvo che detta variazione non risulti superiore al 20% del valore delle opere stimato inizialmente e non sia imputabile al Contraente. Solo in tale evenienza il corrispettivo sarà rideterminato, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a) del Codice, sulla base del valore aggiornato delle opere. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, l’Università si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, in sede di esecuzione dei servizi, variazioni qualitative e quantitative, in diminuzione o in aumento, delle prestazioni appaltate, con l’obbligo del Contraente di adempiere a quanto risultante dalla variazione. Nel caso che si rendessero necessarie revisioni al progetto in conseguenza di modifiche introdotte da sopravvenute disposizioni normative ovvero da mutate esigenze dell’Università dopo la sua consegna all’Amministrazione, il Contraente avrà titolo ad un compenso addizionale, calcolato in base ai giorni- uomo effettivamente impiegati ed al corrispondente costo del personale desunto dalle tabelle retributive del contratto CCNL Studi professionali. Eventuali attività che il Contraente fosse invitato a svolgere per porre rimedio a suoi errori, carenze di esecuzione, negligenze, prestazioni non accettabili, inadempimenti, non comporteranno oneri, spese o costi a carico dell’Università. I Contraenti non avranno facoltà di introdurre di propria iniziativa, e senza l’approvazione scritta dell’Università, varianti nell’esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate e per servizi difformi da quanto previsto dai documenti contrattuali o che non fossero eseguiti a regola d’arte, i Contraenti dovranno fornire quei servizi che l’Università riterrà necessari per assicurare la conformità delle prestazioni ricevute a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l’entità, senza diritto di modificare le Specifiche Tecniche e di modificare lo spettro delle attività previste dall’Ordine ad alcun compenso e/o dal Contrattoindennizzo. Il Fornitore accetta L’Università avrà la facoltà discrezionale di dare corso prontamente a tali modifiche se richiesto dall’Acquirenteaccettare eventuali modifiche, come sopra eseguite, qualora le valuti utili e non pregiudizievoli ai pubblici interessi; in tal caso nulla sarà dovuto agli Operatori Economici per presunti maggiori oneri. Qualora tali modifiche incidano sui costi I Contraenti non potranno invocare, per la giustificazione di varianti eseguite senza ordine ed i tempi necessari per il compimento delle attività previsteapprovazione scritta, e qualora il Fornitore presenti una richiesta scritta per un adeguamento entro 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della notifica la mancanza di tale cambiamento, le Parti potranno effettuare un equo adeguamento e il relativo Ordine istruzioni e/o il Contratto sarà modificato corrispondentemente. In caso contrariodi dettagli, tale richiesta non sarà necessaria e l’Ordine e/o il Contratto saranno considerati modificati senza alcun adeguamento del prezzo. Nelle more del raggiungimento di un accordo sull’ammontare dell’adeguamentoessendo loro obbligo richiederli tempestivamente, il Fornitore dovrà eseguire, con la diligenza professionale, le prestazioni previste dall’Ordine e/o dal Contratto come modificato.
7.2 In caso di variazione richiesta a seguito di un errore, omissione o difetto imputabile al Fornitore, il Fornitore dovrà prontamente effettuare tale variazione e dovrà sopportare i costi da essa derivanti e non avrà diritto ad alcuna revisione del prezzo di acquisto e/o dei termini iniziali di consegna.
7.3 Il Fornitore non potrà effettuare alcuna modifica che comporti una deviazione dalle specifiche tecniche di fornitura rispetto al disegno, gestione, imballaggio, spedizione o luogo di consegna senza la previa approvazione scritta dell’Acquirente sia che si intende fornita solo a seguito della approvazione riferiscano al normale sviluppo esecutivo sia che divengano necessari da parte delle funzioni aziendali competenti (rispettivamente Ufficio Tecnico, Logistica e Production Planning) della richiesta di deviazione rispetto alle specifiche tecniche inviata dal Fornitore utilizzando la modulistica dell’Acquirentefatti imprevisti.
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Sources: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura