Variazioni ai lavori Clausole campione

Variazioni ai lavori. Le variazioni o addizioni ai lavori assunti sono regolamentate dall’art.32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’Amministrazione appaltante secondo le modalità stabilite dall’art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche . Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al coordinatore del ciclo, l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi della vigente normativa statale sui lavori pubblici. Tali variazioni sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta l’obbligo da parte dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, senza poter vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per i lavori medesimi, salvo che i lavori stessi non possano essere accettati in sede di collaudo secondo le procedure previste all’art. VI.1.8 del presente capitolato. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 32 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche accertati dal coordinatore del ciclo. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni approvate dall'Amministrazione appaltante, in conformità all’art. 32 l.r. n. 12/96 e successive modifiche e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall’art. III.4 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti all’appaltatore a richiesta della direzione dei lavori. Per quanto riguarda le varianti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a, a bis, b, b bis e d della l.r. n. 12/96, e successive modifiche , gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori, previa l’osservanza degli adempimenti prescritti dall’art. 32, commi 3, 4, 5 e 6 della l.r. 12/96 e successive modific...
Variazioni ai lavori. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo art. 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto. Gli ordini di variazione sono dati per iscritto dal direttore dei lavori col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può ordinare per iscritto l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge sui lavori pubblici. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di lavori non prevedute o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350. Qualora le variazioni regolarmente ordinate importino, nelle quantità delle varie specie di opere; come desumibili dal capitolato speciale e dai disegni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore si farà luogo ad un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. Le modifiche di cui sopra non si considerano influenti ai fini del presente comma quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. In caso di controversia sul compenso di cui al precedente comma l'appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.
Variazioni ai lavori. Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. 163/06 ed art. 10 del capitolato Generale. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori. Qualora per uno dei casi previsti dal D. Lgs. 163/06, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per la valutazione degli eventuali lavori in variante, per i quali non fossero previsti i prezzi nel Elenco Prezzi di contratto, si applicherà la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 6 agosto 2012, n. 412, applicando sui prezzi di tale tariffa il ribasso offerto in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132 del D. Lgs. 163/06, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo del contratto, senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo, alle condizioni previste dall'art. 161 DPR 207/2010 ed art. 12 D.M. 145/2000.
Variazioni ai lavori. 1 - La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 149 del D.LGS. 50/2016.
Variazioni ai lavori. 1. Qualora in corso d‟opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori affidati mediante Ordi- nativo di esecuzione, si procederà alla elaborazione di una perizia di variante con esposizione puntuale delle motivazioni di carattere tecnico e con l‟indicazione analitica dei relativi oneri.
Variazioni ai lavori. 1. L'appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti, in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro i limiti stabiliti dal successivo Art 14, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.