Quinto d’obbligo Clausole campione

Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Quinto d’obbligo. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell9art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, previa adozione della relativa <perizia suppletiva= – costituita da una relazione a cura del D.E.C./R.U.P. – accompagnata da un atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l9importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all9art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Quinto d’obbligo. Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all’Asst che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 .
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Quinto d’obbligo. Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, l’affidatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell’art. 106, c.12, del Decreto Legislativo 50/2016.
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le con- dizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. In caso di au- mento del servizio eccedente il quinto i prezzi saranno rinegoziati.
Quinto d’obbligo. (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 12). Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, questa stazione appaltante può imporre all’operatore economico aggiudicatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Quinto d’obbligo. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l’esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto. Quando sopra senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016. In caso di variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice (Art. 22 comma 4 DM 49/2018). In caso d'aumento e diminuzione dell’appalto entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e all'importo del servizio, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione. Oltre tale limite del quinto l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.
Quinto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, l’Amministrazione comunale si riserva di estendere o diminuire le prestazioni comprese nell'appalto (in termini di fornitura di ulteriori scuolabus e relativi autisti) sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale di aggiudicazione e l'appaltatore dovrà assoggettarvisi applicando il prezzo unitario offerto, in sede di gara, per l'esecuzione di ogni singolo percorso, restandovi sin d'ora obbligato.