CONDOTTA DEI LAVORI Clausole campione

CONDOTTA DEI LAVORI. L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere. L’Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza. L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
CONDOTTA DEI LAVORI. Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per l’esecuzione, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e dal Coordinatore per l’esecuzione, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della applicazione della penalità prevista all’art. 36 punto 1. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. La sorveglianza del personale dell'Amministrazione, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La stazione appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. Ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile unico del procedimento, prima della consegna dei lavori, dichiarazione autentica di nominq. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Direttore Tecnico del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo. Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e del Coordinatore per l’esecuzione e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. La custodia dei cantieri dovrà essere affidata a personale c...
CONDOTTA DEI LAVORI. 1. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
CONDOTTA DEI LAVORI. L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l’oggetto dei lavori è relativo:
CONDOTTA DEI LAVORI. L’esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell’arte e con riferimento alle relative norme UNI. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose interferenti con i lavori di cui al presente AQ. In particolare, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSPP dell’Amministrazione usuaria, ottemperando alle prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), del DUVRI e del PSC (ove presenti), redigendo e attuando il proprio POS (ovvero il PSS in caso di assenza di PSC), nonché osservando scupolosamente tutte le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
CONDOTTA DEI LAVORI. L’IMPRESA dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti con il presente atto, ed alla programmazione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Generale.
CONDOTTA DEI LAVORI. L'Impresa aggiudicataria dell’appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L’Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità. L’Impresa, dovrà, in particolare: - eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante; - gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
CONDOTTA DEI LAVORI. Norme generali condotta dei lavori Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
CONDOTTA DEI LAVORI. L’Appaltatore dovrà condurre i lavori con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione delle opere richieste dalla D.L.. Sul luogo dei lavori L’Impresa dovrà tenere il Direttore Tecnico di cantiere o il suo sostituto, che abbia specifica competenza nei lavori e che sia munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti della D.L.. L’Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale ed emanate dalla D.L., che potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito nei modi citati, restando salvo il diritto della Azienda al risarcimento degli eventuali danni. L’Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L. (sia circa il modo di esecuzione dei lavori sia circa la sostituzione di materiali),salvo facoltà di fare le sue osservazioni secondo l’art. 31 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n. 145. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Appaltatore e l’Azienda nell’applicazione del contratto non dà mai diritto all’Appaltatore di sospendere o ritardare i lavori né titolo a giustificare i ritardi nell’ultimazione degli stessi. L’Impresa inoltre è tenuta a prendere diretti accordi con il personale della D.L., con le maestranze della Azienda e con le eventuali ditte incaricate di eseguire particolari lavori, al fine di limitare le interferenze e rendere compatibili le rispettive attività. L’Impresa non avrà diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla presenza delle maestranze dell’Azienda o di altre Imprese nell’ambito dei cantieri, in particolare per l’attesa derivante dall’esecuzione dei lavori di loro competenza. L’Appaltatore è tenuto ad accertarsi preventivamente della stabilità e stato di conservazione delle opere civili di proprietà di terzi che vengano interessate da lavori di scavo, infissione, appoggio ed accessorie. Questi, comunque, è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e pertanto l’Appaltatore rileverà l’Azienda indenne da qualsiasi ric...
CONDOTTA DEI LAVORI. Tutti i lavori occorrenti per l’espletamento del servizio appaltato dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle previsioni a progetto, salvo le eventuali varianti ed integrazioni che venissero ordinati dalla Azienda. Nel caso in cui i lavori e le forniture non fossero stati eseguiti in conformità delle norme contenute nel presente Capitolato e le prescrizioni date in proposito dalla D.L., quest’ultima fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l’Impresa dovrà attuare al fine di eliminare a proprie spese ogni irregolarità, salva restando da parte dell’Azienda la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In ogni circostanza l’Impresa dovrà eseguire gli ordini dell’Azienda entro i termini stabiliti dal presente Capitolato. L’Impresa è obbligata a tenere costantemente aggiornata l’Azienda in merito al numero delle maestranze (suddivise per qualifica) utilizzate per il servizio a corpo. Tale comunicazione potrà avvenire anche via fax o brevi manu entro le ore 10.00 antimeridiane del giorno lavorativo a cui si riferisce l’elenco delle maestranze. Entro tale limite orario si dovranno altresì comunicare i lavori effettivamente eseguiti e completati dell’ultimo giorno lavorativo antecedente, nonchè quelli in corso d’esecuzione. L’Impresa dovrà prestare la massima attenzione per il vestiario di lavoro delle maestranze che dovrà rispondere ai requisiti di sicurezza e che dovrà risultare omogeneo e riconoscibile dall’Azienda. I lavori avranno svolgimento dal lunedì al sabato compreso, salvo le festività nazionali e locali. In caso di necessità ed urgenza l’Azienda potrà disporre l’esecuzione di interventi ordinari e straordinari anche di domenica o in giorni festivi agli stessi patti e condizioni previsti, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun onere aggiuntivo.