Contract
I CONTRATTI DI LAVORO
dopo la riforma ex d.lgs. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali
G.U. n. 144 del 24/06/2015
entrato in vigore il 25/06/2015
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LA RIFORMA DEI CONTRATTI DI LAVORO
La legge 10/12/2014 n. 183 (c.d. Jobs Act) prevede una delega per un testo organico semplificato sulle tipologie contrattuali:
▶ superamento tipologie contrattuali non coerenti con il tessuto produttivo;
▶ promozione contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro.
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LAVORO A TEMPO PARZIALE
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NUOVA DEFINIZIONE DI
«PART TIME»
Art. 4 D.lgs. 81/2015:
«Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, a tempo parziale»
N.B. non c’è più la triplice definizione di part time orizzontale, verticale o misto.
Abrogazione D.lgs 61/2000:
tutta la disciplina sul part-time passa nel decreto attuativo del Jobs Act.
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LA COLLOCAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Art. 5, commi 2 e 3 D.lgs 81/2015:
1) Stipulato in forma scritta ai fini della prova;
2) Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
3) Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni,
l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite
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4 GRANDI MODIFICHE
1) Lavoro supplementare
2) Clausole elastiche
3) Diritto di precedenza
4) Trasformazione del rapporto
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LAVORO SUPPLEMENTARE
Art. 6 D.lgs. 81/2015:
1) I contratti collettivi non devono più necessariamente indicare le
causali;
2) Se il contratto collettivo non lo disciplina:
- possono introdurlo le parti con un massimo del 25% in più dell’orario
concordato;
- assegnando al lavoratore una maggiorazione retributiva del 15% comprensiva dell’incidenza degli istituti diretti ed indiretti;
- Il rifiuto di concordare variazioni all’orario di lavoro non costituisce
motivo di licenziamento.
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CLAUSOLE ELASTICHE
Art. 6 d.lgs. 81/2015:
Nuova definizione:
∙ quelle relative all’aumento della prestazione lavorativa;
∙ quelle concernenti la mera collocazione dell’orario
Se il contratto collettivo non le disciplina:
Le parti possono istituirle previa definizione davanti le commissioni di certificazione ex art. 76/276; in tale sede è facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro
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CLAUSOLE ELASTICHE
Art. 6 d.lgs. 81/2015:
Il patto certificato deve contenere:
1) Condizioni e modalità con le quali il DDL può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata;
2) Durata dell’aumento (max 25%) delle ore contrattuali;
3) Maggiorazione del 15%;
4) Preavviso di almeno due giorni lavorativi
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CLAUSOLE ELASTICHE
(art. 6 d.lgs. 81/2015)
Se il lavoratore
-ha gravi patologie - è studente
-figlio convivente (art.1,c.1 Legge 300/1970)
fino a 13 anni
(art. 8, c. 3-5 d.lgs. Contratti)
È riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica
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TRASFORMAZIONE E ….
DIRITTO DI PRECEDENZA (art. 8 d.lgs. 81/2015)
1) Il lavoratore che ha trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con
contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria;
2) Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
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TRASFORMAZIONE E ….
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE (art. 8 d.lgs. 81/2015)
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
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LAVORO ACCESSORIO
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NUOVA DEFINIZIONE DI
«LAVORO ACCESSORIO»
ART.48 d.lgs. 81/2015:
«Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati»
NATURA TIPOLOGICA LAVORO ACCESSORIO:
non specificata
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NUOVI PARAMETRI ECONOMICI E TEMPORALI
▶ Aumentato il limite personale annuo del lavoratore a € 7.000 (da €
5.050) (*)
▶ Modificato (finalmente) il riferimento all’anno che diventa quello
«civile» (non più quello solare che ha generato tanti equivoci)
(*) confermato € 3.000 per i precettori di sussidi
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LIMITI
▶ Vietato l’uso del lavoro accessorio in caso di appalto (salvo i casi che saranno indicati in un DM)
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NUOVO OBBLIGO
▶ Anche per il lavoro accessorio (come già per il lavoro a chiamata)
-Obbligo di comunicare preventivamente la prestazione alla DTL (tramite sms o mail) in un arco temporale non > 30 gg.
-Non c’è più la comunicazione preventiva all’INPS
INPS CIRC. 149 DEL 12/08/2015
▶ Acquisto solo con modalità telematiche per imprenditori e professionisti = tabaccai che aderiscono a convenzione INPS-FIT, Banche popolari abilitate.
▶ «Nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le rituali procedure» (vedi anche nota MLPS n. 3337 25/06/2015)
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CONTRATTI A TERMINE
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LIMITI TEMPORALI
Art.19 D.lgs 81/2015
Termine di durata massima = 36 mesi
Fermo quanto disposto dal comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della procedura o del superamento del termine stabilito nel contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.
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PROROGHE
Art.21 D.lgs 81/2015
Ammesse 5 proroghe nei 36 mesi qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5 il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
I limiti non si applicano alle imprese start-up innovative(art.23 commi 2,3 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il periodo più limitato previsto dall’art 25 comma 3 D.L.
179/2012)
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LIMITI
Art.23 D.lgs 81/2015
QUANTITATIVI :
▶ non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato
▶ previsto arrotondamento 0,5 all’unità superiore
ESCLUSIONI:
a) fase di avvio di nuove attività per periodi definiti nei contratti collettivi;
b) start-up innovative;
c) attività stagionali (art.21 c.2 81/2015);
d) specifici spettacoli o programmi
radiofonici o televisivi;
e) sostituzione lavoratori assenti;
f) Lavoratori di età superiore a 50 anni
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DIVIETI E SANZIONI
SANZIONE (Art. 23 c.4 D.lgs 81/2015):
In caso di superamento dei limiti quantitativi si applica la maxi sanzione amministrativa del:
▶ 20% della retribuzione se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
▶ 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno;
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DIVIETO CONTRATTI A TERMINE:
presso le unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato.
Salvo che il contratto sia concluso per:
▶ sostituire lavoratori assenti;
▶ assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
▶ Abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi.
CONTRATTI A TERMINE E ….
DIRITTI DI PRECEDENZA (Art.24 D.lgs 81/2015)
Il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi presso la stessa azienda ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminate effettuate nei 12 mesi successivi
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NON DISCRIMINAZIONE (Art.25 D.lgs 81/2015)
Il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo in atto
nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che hanno lo stesso inquadramento
FORMAZIONE
(Art.26 D.lgs 81/2015)
I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata per promuoverne la carriera e la mobilità occupazionale.
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IMPUGNAZIONE CONTRATTO A TERMINE
Art. 28 D.lgs 81/2015
▶ L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 legge 604/1966, entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
▶ Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
DEFINIZIONE:
Fattispecie complessa che prevede la fornitura professionale di manodopera da un soggetto(somministratore) ad un altro soggetto (utilizzatore)
Scissione tra titolarità formale del rapporto di lavoro e utilizzo in concreto della prestazione
DUE CONTRATTI:
Contratto commerciale tra somministratore e utilizzatore
Contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore
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SOGGETTI
SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SOMMINISTRAZIONE:
▶ agenzie di somministrazione, registrate in un apposito Albo presso il ministero del lavoro
UTILIZZATORE:
▶ imprenditore
▶ associazione
▶ organizzazione di tendenza
▶ semplice privato datore di lavoro
FORMA:
▶ scritta (art.33 D.lgs 81/2015)
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SOMMINISTRAZIONE
A TEMPO INDETERMINATO (Art. 31 comma 1 D.lgs 81/2015):
▶ Staff leasing: limite del 20% e abrogate le causali
▶ Staff leasing: l’assunzione del lavoratore presso l’agenzia deve avvenire parimenti a tempo indeterminato
A TEMPO DETERMINATO (Art.31 comma 2 D.lgs 81/2015):
▶ Sempre ammissibile (abrogato il riferimento alle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive), salvi i limiti previsti dalla legge per l’apposizione del termine, ovvero dal CCNL per la stipula dei contratti di somministrazione
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DIVIETI
Art. 32 D.lgs 81/2015 :
▶ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
▶ salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo diverse disposizioni da parte di accordi sindacali;
▶ Per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
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RAPPORTO TRA IMPRESA UTILIZZATRICE E PRESTATORE DI LAVORO
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO:
▶ I lavoratori assunti in somministrazione hanno diritto, per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA:
▶ Obblighi ripartiti tra somministratore e utilizzatore
AGENZIA
POTERI DEL DATORE DI LAVORO SCISSIONE:
Poteri direttivo e di controllo
UTILIZZATORE
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Potere disciplinare
RAPPORTO TRA IMPRESA UTILIZZATRICE E PRESTATORE DI LAVORO
CLAUSOLE LIMITATIVE DELL’ASSUNZIONE:
▶ nulla la clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione (salvo che il contratto collettivo applicabile al somministratore preveda la corresponsione di una «adeguata indennità»)
▶ facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso
ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione,
all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui questi, al termine della missione, sia assunto
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RAPPORTO TRA SOMMINISTRATORE E PRESTATORE DI LAVORO
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:
▶ disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali ( art. 34 D.lgs 81/2015)
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:
▶ disciplina di cui al Capo III del D.lgs 81/2015, per quanto compatibile e, in ogni caso, con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 ( art. 34, comma 2, D.lgs 81/2015)
PART- TIME:
▶ disposizioni di cui al Capo II, Sezione I in quanto compatibili
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE:
▶ l’impresa somministratrice deve comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga o la cessazione dei lavoratori in somministrazione assunti il mese precedente
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati
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COLLABORAZIONI
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DEFINIZIONE
Art.2 D.lgs 81/2015:
▶ A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative (non più prevista la ripetitività), le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
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RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO
SE SUSSISTE:
1) prestazione esclusivamente personale
2) «etero organizzazione» da parte del committente, anche con riferimento a tempi e luoghi
LAVORO SUBORDINATO
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ESCLUSIONE ALLA RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO
Restano salvi da quanto previsto dal comma 1:
1) collaborazioni previste da accordi collettivi nazionali per specifiche esigenze produttive di settore (es. call center);
2) collaborazioni previste nell’ambito delle professioni intellettuali con necessaria iscrizione all’Albo;
3) membri di organi di amministrazione e controllo, partecipanti a
collegi e commissioni;
4) prestazioni a favore di società sportive dilettantistiche aderenti al
C.O.N.I.
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ESCLUSIONE ALLA RICONDUZIONE AL LAVORO SUBORDINATO
Art.3 D.lgs 81/2015:
Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’art.76 D.lgs 10 settembre 2003, n.276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentate dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
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SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO (D.LGS 81/2015)
Abrogate le disposizioni dall’art. 61 a 69-bis del D.lgs 276/2003 che restano in vigore solo per i contratti in essere.
MA... «resta salvo quando disposto dall’art.409 c.p.c.». Art.409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro: « Si osservano le disposizioni del seguente capo nelle controversie relative a:… n.3 rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;»
Ritorno alle vecchie «xx.xx.xx ex art. 409 c.p.c.»?
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PARTITE IVA
Abrogati i vincoli sulle partite IVA di cui all’art. 69-bis del D.lgs 276/2003
che prevedeva:
▶ le prestazioni rese dal titolare di partita iva erano considerate come rapporti di xx.xx.xx, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, qualora ricorressero almeno due dei seguenti presupposti:
a) la collaborazione deve avere durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo della collaborazione deve costituire più dell’80% dei
compensi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) Il collaboratore dispone di una postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.
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SUPERAMENTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO
Sono eliminati i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro anche in forma mista
Nuovo Art.2549 c.c. « con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua
impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto di
capitale»
REGIME TRANSITORIO:
« I contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione.» (se sono a tempo indeterminato continuano legittimamente)
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Tel. 000 000000 – Fax. 000 000000
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
IL LAVORO AUTONOMO DOPO IL D.LGS 81/2015 (dal 01/01/2016)
LAVORO AUTONOMO
Indici presuntivi di parasubordinazione
LAVORO AUTONOMO IN SENSO STRETTO
Art.2222 c.c.
LAVORO OCCASIONALE
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxx
Tel. 000 000000 – Fax. 000 000000
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
XXXX-XX.XX.XX
PROGETTO
XX.XX.XX. Art. 409
c.p.c.
(occasionale)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 – Xxxxxx
Tel. 000 000000 – Fax. 000 000000
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx