CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA PISCINA DI ALTURA
All. sub “A”
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA PISCINA DI ALTURA
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il presente atto disciplina il rapporto fra il Comune di Trieste e a cui viene affidata la concessione della gestione dell’immobile unitamente a tutti gli spazi e locali con gli arredi, gli impianti e le attrezzature come meglio descritto ai successivi articoli, per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico inerenti le attività necessarie alla fruizione da parte della popolazione dei servizi offerti dalla Piscina di Altura.
Il concessionario riconosce che l’impianto oggetto della presente convenzione è adatto all’uso previsto, restando escluso il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni che potessero derivare a persone o cose per effetto dell’uso e della destinazione degli stessi.
Articolo 2 – Contenuti della gestione
Il concessionario è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e verso i terzi; e’ inoltre responsabile di qualsiasi danno e inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose per l’uso dell’impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dallo svolgimento del servizio.
Articolo 3 – Durata della concessione
La concessione ha la durata di 9 anni e avrà la decorrenza dalla data del verbale di consegna dell'impianto.
Il concessionario non ha diritto, alla scadenza della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione del rapporto o per la perdita dell’avviamento.
Al termine della concessione, il concessionario è tenuto in ogni caso a restituire gli impianti e gli altri beni concessi in perfetta efficienza.
Articolo 4 – Consegna e riconsegna dell'impianto
Alla consegna dell'impianto verrà redatto un apposito verbale in contraddittorio tra le
parti.
Fermo restando quanto previsto all’art. 9, al momento della cessazione del contratto di
gestione, il concessionario dovrà riconsegnare il complesso sportivo, i beni e gli impianti in condizioni di agibilità e d’uso, liberi da persone e cose di sua proprietà, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento. A tale scopo sarà redatto, a fine gestione, in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna al Comune. All’atto del verbale di riconsegna saranno verificati eventuali danni e, in caso di loro accertamento, comporteranno per il concessionario l’obbligo del risarcimento.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con il concessionario. Nel caso di sua assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
Le chiavi per l’accesso all'impianto sono consegnate al legale rappresentante del concessionario o a persona da questi formalmente delegata. Dalla data di consegna dell'impianto egli subentra nella gestione dell’immobile con l’assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità.
Copia delle chiavi è conservata presso la direzione del Servizio Sport per consentire visite ispettive e la presenza degli addetti comunali in caso di interventi urgenti di forza maggiore.
Articolo 5 – Obblighi del concessionario
Il concessionario deve ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dalla presente convenzione a propria completa cura e spese; il complesso di obblighi ed oneri a carico del concessionario non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali; pertanto, ove si renda necessario per il concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per il raggiungimento delle finalità e/o per l'assolvimento degli obblighi contrattuali della presente convenzione, questi sono a carico dello stesso.
Articolo 6 – Principali obblighi del concessionario
Il concessionario deve:
• gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, garantendo la corretta gestione sotto il profilo igienico - sanitario e la continuità del servizio, nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività sportive e non sportive ammesse, improntando l'organizzazione delle attività a criteri di efficienza ed efficacia e rispondendo ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo l’impianto;
• apertura e chiusura della struttura in orari prestabiliti secondo gli impegni contrattuali assunti;
• vigilanza e custodia dell’immobile; gli impianti di allarme andranno collegati, secondo protocolli di massima sicurezza, con uno stabilimento di sorveglianza in grado di effettuare interventi rapidi e qualificati;
• in caso di allarme il concessionario si obbliga a garantire l’intervento ispettivo del responsabile entro il termine massimo di trenta minuti;
• conduzione e gestione della piscina, con ciò intendendosi l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per garantire lo svolgimento delle attività per le quali l’affidamento è disposto;
• pulizia di tutti i locali e conferimento dei rifiuti secondo la normativa vigente;
• esercizio e manutenzione degli impianti tecnologici, ad eccezione degli impianti termici e trattamento dell'aria eseguiti da apposita ditta appaltatrice del Comune, da effettuarsi (a mezzo di soggetti abilitati a’ sensi di legge) nella piena e scrupolosa osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza (in particolare: D.M. 18.3.1996; D.P.R. 12.1.1988 n.37, con specifica attenzione all’art.5; D.M. 10.3.1998, in materia di sicurezza antincendio) e con obbligo di aggiornamento dell’apposito registro previsto dalla legge 46/90 nonché di verifica periodica di efficienza dell’impianto antincendio secondo le vigenti disposizioni;
• conduzione e gestione dei sistemi di sicurezza;
• con riguardo al CPI (Certificato Prevenzione Incendi), obbligo di produrre al Comando provinciale dei VV.F. una "dichiarazione per voltura" della titolarità dell'attività, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
• assistenza continua ai bagnanti durante tutto l’arco dell’orario di apertura al pubblico con personale brevettato Fin o equivalente;
• fornire l’informazione all’utenza circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
• garantire l'attività dagli utenti, secondo calendario e orari programmati;
• rispettare tutte le norme vigenti per la tutela dell'ordine pubblico;
• rispettare tutte le norme vigenti e le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica (in particolare dotandosi e provvedendo all'utilizzo a norma di legge di defibrillatori ed altri eventuali dispositivi salvavita);
• rispettare tutte le norme vigenti relative alla conduzione e alla sicurezza degli impianti (quali impianto elettrico e idrico, impianto antincendio, sollevatori e di tutti i dispositivi ed impianti allocati all’interno dell’immobile) con esclusione degli impianti di riscaldamento e del trattamento dell'aria;
• provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, delle sue pertinenze, dei suoi impianti e delle attrezzature in dotazione;
• provvedere al pagamento di tasse, imposte ed ogni altro onere correlato alla gestione dell'immobile;
• comunicare al Comune qualsiasi variazione che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica del concessionario;
• tenere regolari scritture contabili, così come previsto dalle vigenti norme in relazione alla propria natura giuridica.
Per quanto riguarda la conduzione degli impianti tecnologici ed il trattamento dell’acqua, il concessionario dovrà fare riferimento alla legislazione vigente ed alle norme regolamentari.
Il ricambio completo dell’acqua, oltre al reintegro giornaliero nella misura del 10 %, dovrà essere effettuato almeno due volte all’anno e dovrà essere tenuto un registro dei controlli dell'acqua contenente gli esiti dei controlli del cloro, temperature e ph, la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'immissione dell'acqua, la quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua, la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua e il numero dei frequentatori dell'impianto natatorio.
Per l’esecuzione di tutti gli adempimenti di manutenzione e gestione dei servizi di supporto tecnico alla gestione della piscina il concessionario può provvedere anche in forma indiretta, mediante l’affidamento a soggetti terzi; in tal caso, però, il concessionario rimane unico responsabile nei confronti del Comune.
Articolo 7 – Oneri a carico del concessionario
Sono a carico del concessionario gli oneri per :
1 ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione dell’impianto e all’organizzazione delle attività ;
2 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva degli interventi da effettuarsi annualmente nel periodo di pausa della stagione sportiva e della sostituzione dei corpi illuminanti ;
3 ottemperanza – con piena assunzione di responsabilità – di tutte le norme relative alla conduzione di impianti (CEI, antinfortunistica, igiene, locali di pubblico spettacolo,esercizio di impianti sportivi in genere e di piscine in particolare), nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4 con riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), obbligo di produrre al Comando provinciale dei VV.F. una "dichiarazione per voltura" della titolarità dell'attività, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
5 controllo chimico – fisico e batteriologico delle vasche, con periodici controlli eseguiti da laboratorio autorizzato secondo la periodicità di legge od imposta dall’autorità sanitaria;
6 il trattamento delle acque, i relativi controlli e campionamenti, nonchè la manutenzione delle apparecchiature di filtraggio di nuova installazione, anche in forma indiretta, mediante l’affidamento a soggetti terzi, verso il rimborso da parte del Comune di un importo massimo di Euro 40.000,00.= (Iva esclusa), annuali, dietro presentazione di regolare documentazione contabile giustificativa;
7 l’acquisizione e il periodico rinnovo di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l’apertura dell’impianto e l’esercizio delle attività che vi si svolgono;
8 l'acquisizione di forniture,materiali, beni e servizi ivi incluse le spese telefoniche, le tasse o tariffe per l’asporto rifiuti e quant’altro necessario alla gestione oggetto del presente atto;
9 ogni altro onere o spesa connessi alla gestione della struttura che non siano espressamente assunti dal Comune.
Restano a carico del Comune le spese per il riscaldamento e per i consumi e.g.a. fino ad un massimo di Euro 185.000,00. =
Il concessionario, peraltro, dovrà adottare tutti i provvedimenti idonei a limitare nella misura più ampia possibile dette spese.
Il concessionario della piscina, in qualità di gestore dell’impianto – nella persona del suo legale rappresentante o di altra persona da esso delegata – diventerà automaticamente “datore di lavoro” a’ sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/08 e smi.
Articolo 8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
Compete al concessionario di provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie della piscina, dei suoi impianti e delle sue pertinenze.
La manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi con personale qualificato o imprese specializzate in conformità con quanto previsto nel programma di manutenzione dell’impianto, dovrà essere effettuata dal concessionario secondo i programmi previsti e senza necessità di sollecito da parte del Comune; ciò al fine di garantire la sicurezza delle persone, la conservazione in perfetto stato delle strutture e la piena funzionalità dell’impianto.
In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, vi provvede il Comune – previa diffida nei termini di legge
- con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente disciplinare.
Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità in ordine a danni a persone o cose derivanti dalla effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e dalla gestione in generale della struttura.
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, cosi come ogni intervento migliorativo o modificativo che comporti interventi strutturali, potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto l’assenso scritto da parte del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite.
In ogni caso, per ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria il concessionario è tenuto a richiedere al Comune il preventivo assenso, oltre l’acquisizione da parte del richiedente delle autorizzazioni /pareri (edilizie, sanitarie, Vigili del Fuoco, ecc.) che la legge prescrive e l’approvazione del progetto da parte del Comune e dovrà inoltre provvedere a sue spese al collaudo (ove necessario).
Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria la chiusura della piscina per consentire la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria.
Ove dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento dell’agibilità degli immobili, il Comune di Trieste inviterà il concessionario a provvedere all’esecuzione degli stessi prefissando un termine congruo in relazione all’entità delle
opere da effettuare, scaduto il quale applicherà la penale prevista all’art. 20 e potrà provvedere all’esecuzione dei lavori in danno al concessionario con addebito delle relative spese.
Al concessionario fanno carico altresì tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le attività gestionali previste negli articoli precedenti e quelle assunte nell’offerta tecnica relativa al progetto di gestione dell’impianto.
Articolo 9 – Miglioramenti e addizioni
Le parti stabiliscono espressamente, anche in deroga agli articoli 1592 e 1593 del cc che tutti i miglioramenti e le addizioni devono essere previamente autorizzati dal Comune.
In occasione dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il Comune segnala al concessionario se il miglioramento o la addizione in questione comportano l'applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.
Tutti i miglioramenti e le addizioni sono realizzati a cura e spese del concessionario; qualora detti interventi lo richiedano il concessionario deve provvedere anche al relativo accatastamento nonché alla stesura e produzione al comune delle documentazioni necessarie alle annotazioni tavolari.
In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del c.c. tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento apportate dal concessionario rimangono di proprietà del Comune, senza costituire per il concessionario diritto a compensi, rimborsi, o indennizzi di sorta.
Resta comunque ferma la facoltà per il Comune di pretendere in qualunque momento che il concessionario rimuova a propria cura e spese eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati riportando la situazione allo stato pristino.
Qualora il concessionario non vi provveda tempestivamente e completamente, provvede il comune con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso.
Per le addizioni separabili senza nocumento trova invece applicazione l'art. 1593 comma 1
del c.c.
Qualora il concessionario provveda all'esecuzione di miglioramenti o addizioni di cui al
comma tre, può chiedere entro il termine di mesi 6 antecedenti la scadenza della concessione il rinnovo della stessa, alle medesime condizioni per un numero di annualità proporzionato a quanto complessivamente investito nella misura di un anno per ogni 10.000,00.= Euro (Iva esclusa) effettivamente spesi e documentati, fino ad un massimo di anni 9 (nove).
Articolo 10 – Autorizzazioni e nulla osta
Il concessionario, prima della stipula del contratto o comunque prima dell’inizio della gestione dovrà ottenere dalle autorità competenti e fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione attestante il possesso delle licenze e autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto e dei servizi che formano l’oggetto della presente concessione.
Articolo 11 – Tariffe
Il concessionario è tenuto ad applicare per le attività natatorie essenziali, tariffe non superiori a quelle indicate in sede di offerta. Per ogni altra attività o servizio, possono essere applicate tariffe discrezionalmente determinate dal concessionario, peraltro previa comunicazione al Comune e formale assenso del medesimo.
Il concessionario provvede all'esazione delle tariffe e rilascia regolare quietanza nel rispetto della normativa fiscale vigente.
Per ciascuna delle prestazioni così come per tutte le attività e le prestazioni che il concessionario si obbliga ad erogare dovranno essere indicate le tariffe praticate da esporsi in pubblico in luogo facilmente accessibile ed in ogni modo visibile e pubblicate sul sito Internet.
Tutte le tariffe introdotte riguardo l’attività della struttura trovano applicazione per un periodo non inferiore a 12 mesi, decorsi i quali – su proposta del concessionario e con l’assenso del Comune nei modi indicati al capoverso precedente – le stesse potranno essere oggetto di adeguamento, in misura non superiore alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertato dall’ISTAT per l’anno precedente.
Analogamente si potrà procedere per tutti gli ulteriori anni di validità della concessione.
Articolo 12 – Apertura al pubblico e organizzazione delle attività
Il concessionario dovrà assicurare i seguenti orari minimi di apertura al pubblico:
• da lunedì a venerdì : 11 ore;
• sabato : 7 ore;
• domenica : 4 ore.
Il concessionario dovrà riservare - esclusivamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alla FIN o alla FIPSAS che svolgono attività agonistica - almeno 3 corsie, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 20, secondo i criteri stabiliti dalla Fin.
Il concessionario potrà procedere alla chiusura della struttura, anche per effettuare le necessarie e periodiche manutenzioni, per un periodo massimo di 60 giorni, anche continuativi, all’anno.
Articolo 13 – Utilizzo dell'impianto da parte del Comune
Il Comune potrà usufruire senza oneri dell’impianto qualora intenda organizzare direttamente o in coorganizzazione con soggetti terzi non aventi finalità di lucro manifestazioni sportive o altri eventi di rilevanza cittadina, previa consultazione del concessionario almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita e comunque in maniera tale da non recare nocumento alle attività agonistiche già programmate.
Articolo 14 - Attività commerciali ed accessorie
Al gestore è consentito di esercitare nell’ambito del complesso natatorio attività accessorie di accoglienza-ristoro e di pubblicità ed altre attività, anche di carattere commerciale, comunque strumentali al miglior utilizzo e all’economicità di gestione dell’impianto, nella scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge vigenti in materia e con assunzione da parte del gestore stesso di piena ed esclusiva responsabilità.
Articolo 15 – Proventi e Pubblicità
Tutti i proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione in questione, inclusi quelli per lo svolgimento di altre attività accessorie di cui all’art. 14, le tariffe di cui all'art. 11, l'organizzazione di manifestazioni, la pubblicità, i diritti televisivi, e quant'altro, andranno ad esclusivo beneficio della società concessionaria.
Nei limiti della disciplina specifica vigente, il concessionario è autorizzato ad individuare a propria discrezione gli spazi pubblicitari nell'ambito dell'impianto e delle aree di pertinenza. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni comunali sulla pubblicità.
Sono a carico del richiedente l'installazione, l'imposta di pubblicità nonché l'eventuale corresponsione di canone nelle misure stabilite dal Comune per l'occupazione di spazi pubblicitari, secondo quanto previsto dal competente Regolamento comunale.
Art.16 – Canone
Il gestore deve corrispondere al Comune entro il 31 gennaio di ciascuna annualità di durata della convenzione un canone annuo di ammontare pari a quello offerto in sede di gara. Detto canone è soggetto, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, ad adeguamento
automatico mediante l’applicazione del 100% della variazione annua dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai accertato dall’ISTAT per l’anno precedente.
Il canone viene pagato in unica soluzione alla scadenza di ogni anno di gestione.
Il Comune opta per l'applicazione dell'IVA al canone offerto in sede di gara, ai sensi dell'art.
10 n.8 del D.P.R. 633/72.
Salvo diversi accordi, il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario codice IBAN IT 44 S 02008 02230 000001170836 intestato a Comune di Trieste presso l’Istituto UNICREDIT Spa, entro 30 giorni dalla data delle fatture all'uopo emesse da parte del competente servizio comunale.
Articolo 17 - Responsabilità del concessionario
La gestione di ogni attività prevista o autorizzata dalle disposizioni della presente concessione è effettuata dal concessionario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge.
Il concessionario risponde pertanto di ogni relativa responsabilità riferibile ad attività poste in essere da chiunque, con comportamento colposo o doloso, per danni, diretti o indiretti, causati ai propri dipendenti e/o collaboratori od a proprie attrezzature o al Comune o cose del Comune o a terzi o cose di terzi, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il concessionario si impegna pertanto a tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento o indennizzo, da chiunque ed in ogni tempo avanzata.
Il concessionario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo della concessione, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto della concessione.
Articolo 18 – Copertura assicurativa
Il concessionario provvederà, prima dell'inizio della gestione, alla stipula, con una primaria compagnia assicurativa, di un contratto per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO) di tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalle attività svolte all’interno della struttura in questione.
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00.= per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00.= per sinistro/persona per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori di lavoro (RCO).
Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato.
Tale polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del Comune di Trieste ed inoltre il Comune di Trieste dovrà essere inserito, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, come assicurato addizionale di polizza.
Il concessionario provvederà inoltre a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni un contratto di assicurazioni incendio a tutela dei beni dati in concessione dove si prevede la copertura per le seguenti partite assicurate: Fabbricati Euro 1.600.000,00.= ; Contenuto Euro 25.000,00.= ; Ricorso Terzi Euro 250.000,00.= .
La polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Trieste ed inoltre dovrà espressamente essere indicato nel contratto che il beneficiario dell’indennizzo è il Comune di Trieste in qualità di proprietario dei beni assicurati.
Il concessionario sarà responsabile di verificare che tutte le ditte o società terze alle quali verranno affidati lavori, forniture, servizi e/o attività accessorie o commerciali, come previste dal presente contratto, abbiano in corso idonee e sufficienti coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi (RCT-RCO).
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata della concessione.
Il concessionario dovrà inoltre trasmettere con cadenza annuale al Comune copia delle ricevute/quietanze attestanti il pagamento del premio assicurativo od in alternativa regolare certificato di polizza.
In caso di sinistro l’onere della denuncia all’autorità di P.S. compete al gestore, il quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune.
Articolo 19 – Cauzione
Il concessionario, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivatigli dal presente atto e dalla normativa vigente, ha costituito il deposito cauzionale dell'importo di euro 25.000,00.=, come da quietanza della Tesoreria Comunale n.
ovvero garanzia fideiussoria per pari valore, liquidabile a prima richiesta, rilasciata da istituti bancari o assicurativi o intermediari finanziari abilitati ai sensi di legge. Salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Trieste può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto; in tale caso il soggetto affidatario è obbligato ad integrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 15
(quindici) giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
Il deposito cauzionale verrà svincolato alla scadenza del contratto se risulteranno regolarmente adempiuti tutti gli obblighi posti a carico del concessionario del presente atto.
Articolo 20 – Applicazione di penale
In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penalità quantificata in base alla gravità ed alla reiterazione degli inadempimenti tra un minimo di euro 200,00.= ed un massimo di euro 1.000,00.= raddoppiabili in caso di recidiva.
Le penali vengono applicate con determinazione del Dirigente, previa formale contestazione scritta dell'addebito e assegnazione al concessionario di un congruo termine (non meno di dieci giorni dalla data di notificazione dell'addebito) per consentire allo stesso di produrre memorie di replica.
Gli importi dovuti a titolo di penale devono essere pagati, espletate le procedure di cui al precedente comma, entro 10 giorni dalla data di notificazione al concessionario di un successivo provvedimento dirigenziale recante l'applicazione della penale e l'intimazione del pagamento.
Una volta decorso tale termine, le somme dovute a titolo di penale oltre alle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio, possono essere escusse direttamente sulla cauzione di cui all'art. 19.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuta escussione dell'importo della penale sulla cauzione, il concessionario dovrà provvedere al suo originale reintegro.
Articolo 21 – Recesso del Comune. Revoca. Decadenza. Risoluzione del Contratto
Il Comune, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi ovvero qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà di recedere o di revocare la concessione con preavviso di almeno mesi 6 (sei), senza obbligo di corrispondere rimborsi o indennizzi di qualsiasi genere.
Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla legge o dal presente contratto, il concessionario decade dalla concessione nel caso di cessione della concessione o appalto della intera gestione o per messa in liquidazione o fallimento.
E' facoltà del Comune risolvere di diritto la concessione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, previa diffida a provvedere, nel termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
a. per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza;
b. per gravi danni, allo stesso comprovatamente imputabili, oppure previo loro accertamento, prodotti agli impianti e/o alle attrezzature;
c. per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
d. per interruzione dell’apertura e funzionamento degli impianti o di parte di essi per oltre tre giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
e. per mancata reintegrazione della cauzione;
f. per abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
g. per gravi motivi di ordine pubblico direttamente correlati all’esercizio dell’attività;
h. per il venir meno della fiducia da parte dell’Amministrazione nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti reiterati ed incompatibili con le finalità della concessione;
i. per mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune;
j. per mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale;
Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione qualora, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’art. 91 del d.lgs. 159/2011 ed inoltre negli altri casi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013, articolo 2 che prevede l’applicazione, per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltreché la vigenza del Codice di comportamento nei confronti dei dipendenti del Comune di Trieste. A tal fine i codici di comportamento verranno consegnati al concessionario all'inizio della gestione. Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali da parte del concessionario potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.
Articolo 22 – Recesso del concessionario
E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere. Rimangono comunque confermati tutti gli impegni di cui al presente disciplinare, fino a che il recesso non ha effetto.
Anche successivamente all'efficacia del recesso, il concessionario è tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.
Articolo 23 – Divieto di cessione e limitazione del diritto di subconcessione
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è vietata la cessione del contratto di concessione del servizio, pena la decadenza della concessione.
E’ data facoltà al concessionario di affidare in sub concessione a soggetti terzi – che siano in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa sui contratti pubblici e salva in ogni caso la responsabilità esclusiva del concessionario nei confronti della stazione appaltante – l’organizzazione di eventi ricreativi e sportivi, di vendita di articoli sportivi, di gadget ed accessori
correlati all’attività sportiva e ricreativa ed oltre ai soli servizi complementari rispetto al servizio principale (es.: disinfezione, disinfestazione, pulizia, prestazioni tecniche connesse alla manutenzione ordinaria, ecc.).
Articolo 24 – Vigilanza e controllo
Il Comune esercita, durante tutto il periodo della concessione, adeguata vigilanza e controllo, anche attraverso il proprio Referente, sullo stato di manutenzione, conservazione e custodia dell’immobile, nonché sulla effettiva gestione della struttura secondo le prescrizioni contrattuali.
Al Comune dovrà anche essere comunicata qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica del soggetto concessionario.
Articolo 25 – Norme di sicurezza in occasione di manifestazioni o eventi
Il concessionario dovrà garantire, durante lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico, il rispetto della capienza ufficiale dell'impianto natatorio ed il rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
Dovrà inoltre essere garantito l'agevole accesso, in caso di necessità, ai veicoli di soccorso.
Articolo 26 – Personale da utilizzare e suo trattamento giuridico ed economico
Il concessionario assicura la gestione dell’impianto con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti, o attraverso l’utilizzo di diverse forme contrattuali, coinvolgendo eventualmente nell’attività di gestione anche i volontari e associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concessionario deve impiegare risorse umane fisicamente idonee, di provata capacità, onestà e moralità, idoneamente informate, formate ed addestrate, in possesso degli attestati di idoneità in corso di validità per l’utilizzo di macchine ed attrezzature specifiche, come previsto dal
T.U. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza.
Il personale utilizzato è inoltre tenuto ad un contegno corretto ed adeguato per il servizio da svolgere e il concessionario risponde senza eccezioni del buon comportamento dello stesso.
Il Comune rimane estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente, o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme di legge, del contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, con particolare riguardo al trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo; nel caso di accertata violazione del predetto impegno il Comune potrà avvalersi dell'importo della cauzione di cui all'articolo 19, per la diretta corresponsione ai lavoratori interessati di quanto effettivamente loro dovuto, ferma ed impregiudicata la segnalazione circa l’inadempimento ai competenti enti previdenziali ed assicurativi.
Per il personale volontario il concessionario dovrà provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività.
Il concessionario, inoltre si impegna prima della firma della convenzione a:
▪ comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio Responsabile tecnico- operativo che si rapporterà con l'Amministrazione Comunale per tutto ciò che attiene allo svolgimento del presente contratto;
▪ trasmettere l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà impiegato nell’impianto e ad esibire, a richiesta, gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell’INPS.
Il concessionario si impegna a sostituire tempestivamente, con altro personale dotato dei requisiti previsti, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell’Amministrazione, abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con il servizio da svolgere.
Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 662 del codice penale.
Tutte le risorse umane operanti negli impianti sportivi devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia.
E' onere del concessionario provvedere alla segnalazione tempestiva delle variazioni di personale, anche volontario, all'adeguamento delle polizze assicurative, e a tutti gli adempimenti connessi alla situazione previdenziale ed assistenziale del personale utilizzato.
Il concessionario, nell’ambito del personale impiegato, si obbliga ad osservare quanto previsto dal decreto legislativo 39/2014 – lotta agli abusi ed allo sfruttamento di minori.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo al concessionario di dare notizia scritta a tutte le risorse umane impiegate.
Articolo 27 - Tutela della salute e della sicurezza
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere, nei confronti del proprio personale, anche volontario, e di tutti i soggetti terzi interessati tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Il Concessionario deve pertanto, per tutta la durata del contratto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici, alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e smi) e alle norme antincendio (D.P.R. 151/2011 e smi).
Il concessionario indicherà, nei modi e nei termini previsti dalla legge una persona fisica che assumerà il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 nei confronti del personale operante nell’impianto e negli spazi complementari, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori. Fino a tale indicazione il ruolo di datore di lavoro è assunto dal legale rappresentante del concessionario
Sono a carico del concessionario le verifiche agli impianti elettrici che dovranno essere redatte da un tecnico/soggetto qualificato ed eseguite secondo le scadenze previste dalla normativa vigente; inoltre dovrà essere trasmesso in copia al Comune il verbale di verifica positiva di messa a terra degli impianti elettrici (verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01).
Articolo 28– Spese contrattuali
Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse, diritti di segreteria inerenti e conseguenti il presente atto e la correlata concessione.
Articolo 29 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’aggiudicatario non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Il Foro competente sarà quello di Trieste.
Articolo 30 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
L'utente che si ritenga insoddisfatto o abbia osservazioni o suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota e trasmettere un tanto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente.
Articolo 31 - Trattamento dei dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy.
Articolo 32 – Norme di rinvio
Per quanto espressamente non contemplato nel presente atto le parti fanno rinvio al Codice Civile.
Articolo 33 - Accettazione espressa di clausole contrattuali
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile, il concessionario approva specificamente le clausole contenute negli articoli 9, 11,12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30.
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 19/10/2017 14:35:46
IMPRONTA: 6F0707BF5AF82CE993F289A73B5DA2F837BEDB585B0F13FAE16A3CA950302146 37BEDB585B0F13FAE16A3CA950302146514673B32CE61D146FB0148EBE4BECBF
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Atto n. 2703 del 19/10/2017