Sospensione delle attività Clausole campione

Sospensione delle attività. 10.1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione alla associazione.
Sospensione delle attività. Il Comune, riserva per sé o per terzi da esso indicati, per esigenze inderogabili, improrogabili, la facoltà di utilizzare la palestra scolastica per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, nel pieno rispetto della programmazione delle attività delineate nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna Istituzione Scolastica, oppure per eventuali intervenute esigenze di manutenzione ordinaria/straordinaria ritenute necessarie dall'ente. In tal caso, previa comunicazione tempestiva, l’associazione non potrà richiedere di recuperare il monte ore non utilizzato o di usufruire di differenti strutture nel periodo in questione, e, qualora abbia già corrisposto la somma mensile dovuta, potrà compensare la quota pagata senza aver potuto usufruire della struttura con i pagamenti da effettuare nel periodo successivo; Il Comune anche su segnalazione dell’Istituzione Scolastica, può revocare la concessione dell’uso temporaneo della palestra, in qualsiasi momento, per gravi inadempienze del Concessionario previa comunicazione all’associazione nonché per eventuali gravi motivi. Il concessionario può giustificare le gravi inadempienze contestate entro 5 giorni comprovando di aver posto in essere gli adempimenti riparativi e/o risarcitori necessari per il superamento delle irregolarità. Si procederà alla revoca della concessione dell’uso temporaneo della palestra in convenzione nel caso in cui le giustificazioni pervenute non saranno ritenute ammissibili o in mancanza delle stesse giustificazioni, senza che nulla potrà essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncerà ad ogni ragione ed azione. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'uso delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano esse imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxxx da eventuali responsabilità. Il concessionario, è tenuto a presentare una polizza per la Responsabilità Civile Terzi con un Istituto Assicurativo che dovrà prevedere:
Sospensione delle attività. Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate, su segnalazione del Settore competente, per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell’Amministrazione Provinciale, o per lo svolgimento di particolari manifestazioni, oltre che nei casi di forza maggiore.
Sospensione delle attività. In caso di urgenza è consentita al Dirigente la sospensione dell’attività.
Sospensione delle attività. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere l’uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata e tempestiva comunicazione all’associazione. Nell’ipotesi di cui al 1° comma, l’associazione può chiedere di recuperare, in altro periodo, le ore di mancato utilizzo.
Sospensione delle attività. 26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
Sospensione delle attività. È facoltà del Titolare di sistema sospendere l’affidamento delle attività nell’ipotesi in cui si verifichino da parte del Punto di commercializzazione ritardi o insolvenze nel corretto e puntuale versamento degli importi riscossi per l’attivazione e per la ricarica dei conti gioco. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica degli obblighi previsti dal presente contratto.
Sospensione delle attività. 1. In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori l’ARDISS potrà ordinare la sospensione delle attività appaltate disponendone la ripresa solo quando siano ripristinate le condizioni di sicurezza.

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  • Sospensione del lavoro In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.

  • SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 15.1 Fatta salva l’applicazione dei successivi art. 20 e 21, Aruba Pec, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il Servizio, anche senza alcun preavviso, nel caso in cui:

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • Sospensione dei lavori 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

  • Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

  • Sospensione del contratto E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. La riattivazione del contratto avviene a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi. Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione. se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita -al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale -viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione. (art. 1913 del Codice Civile). (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione offre all’Assicurato indicato nel Modulo di Polizza, una Copertura Assicurativa contro gli Infortuni che possa subire nel- lo svolgimento della propria Attività Professionale e di ogni altra attività svol- ta durante il tempo libero. L’offerta assicurativa, prestata per le conseguenze dirette ed esclusive dovute ad Infortunio indennizzabile, prevede una Copertura principale Infortunio - In- validità Permanente (con pagamento dell’Indennizzo a seconda della percen- tuale di Invalidità Permanente accertata, previa detrazione di una Franchigia ove prevista) e Rimborso spese mediche da Infortunio sostenute dall’Assicu- rato (quali ad es. onorari medici, sala operatoria ecc.) e una serie di Coperture facoltative acquistabili singolarmente quali: Il Contraente può optare tra 5 diverse linee all’interno delle quali vi sono Somme Assicurate e Massimali specifici per singola Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione ed in par- ticolare: - Art. 18 e segg. per la Sezione Infortuni; - Art. 42 e segg. per la Sezione Tutela Legale; - Art. 52 e segg. per la Sezione Assistenza. Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento, si illustrano, di seguito, alcune esemplificazioni numeriche in merito all’applica- zione delle Franchigie e degli Scoperti previsti dalla Polizza e/o alla determina- zione degli importi dovuti in relazione alle diverse Coperture Assicurative.

  • Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.