Common use of Tutela della salute e della sicurezza Clause in Contracts

Tutela della salute e della sicurezza. Gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, sono assimilati ai lavoratori. Sono pertanto destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’Ente Ospitante avente le medesime finalità. L’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attività, strettamente correlate al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all’attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, lo studente, secondo le indicazioni specifiche per ogni Corso di Studio, è tenuto a: • partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione; • sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all’inizio delle attività pratiche esponenti a rischio; • utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute; • rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili. Le attività curricolari e le attività extracurricolari esponenti a rischio specifico non potranno pertanto essere autorizzate ad iniziare se non dopo l’attuazione delle attività preliminari disposte a tutela della sicurezza salute del singolo studente. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività esponenti a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge.

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Tutela della salute e della sicurezza. Gli Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezzadello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai lavoratori. Sono intesi come “lavoratori equiparati” durante lo svolgimento di attività di tirocinio pratico pertanto sono destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’Ente Ospitante dall’ente ospitante avente le medesime finalità. L’Università Pertanto l’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attivitàattività finalizzate all’attuazione dei disposti di legge, anche connessi al rispetto del D.Lgs. 230/1995 in materia di Radioprotezione; tali adempimenti sono strettamente correlate connessi al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all’attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, Pertanto lo studentestudente è tenuto, secondo le indicazioni specifiche per ogni Corso di Studiofornite, è tenuto a: - partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgsD.Lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione; - sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all’inizio delle alle attività pratiche esponenti a rischio; - utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute; • rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili. Le attività curricolari e Posto che tutte le attività extracurricolari curricolari, esponenti a rischio specifico non potranno pertanto essere autorizzate ad hanno inizio solo dopo il corso sicurezza e la sorveglianza sanitaria, e che attività extracurriculari in anni accademici precedenti sono fortemente disincentivate, pur se regolamentate, nessun studente può iniziare se non dopo l’attuazione delle attività preliminari disposte a tutela della sicurezza salute del singolo studenteextracurriculari senza aver richiesto ed ottenuto le specifiche autorizzazioni. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività esponenti che espongono a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge.

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Tutela della salute e della sicurezza. Gli Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezzadello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai lavoratori. Sono intesi come “lavoratori equiparati” durante lo svolgimento di attività di tirocinio pratico pertanto sono destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’Ente Ospitante dall’ente ospitante avente le medesime finalità. L’Università Pertanto l’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attivitàattività finalizzate all’attuazione dei disposti di legge, anche connessi al rispetto del D.Lgs. 230/1995 in materia di Radioprotezione; tali adempimenti sono strettamente correlate connessi al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all’attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, lo studenteLo studente è tenuto, secondo le indicazioni specifiche per ogni Corso di Studiofornite, è tenuto a: - partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgsD.Lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione; - sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all’inizio delle alle attività pratiche esponenti a rischio; - utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed e individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute; • rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili. Le attività curricolari e le attività extracurricolari curriculari ed extra-curriculari esponenti gli studenti a rischio specifico non potranno pertanto essere autorizzate ad iniziare se non dopo l’attuazione delle consistono nei tirocini pratico-formativi, hanno inizio a partire dal secondo semestre del primo anno di corso e si svolgono nelle aree preposte alle attività preliminari disposte a tutela della sicurezza salute del singolo studenteassistenziali, dei servizi e dei laboratori di ricerca. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività esponenti che espongono a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge. È dovere dei Direttori delle Unità/Laboratori ospitanti la verifica che gli obblighi sopra descritti vengano rispettati dagli studenti.

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Tutela della salute e della sicurezza. Gli Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli studenti, nello svolgimento delle attività di tirocinio o pratiche, ai fini ed agli effetti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezzadello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai lavoratori. Sono intesi come “lavoratori equiparati” durante lo svolgimento di attività di tirocinio pratico pertanto sono destinatari delle medesime misure di tutela e responsabilità e sono quindi tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro, radioprotezione lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’Ente Ospitante dall’ente ospitante avente le medesime finalità. L’Università Pertanto l’Università ha formalizzato e centralizzato una serie di attivitàattività finalizzate all’attuazione dei disposti di legge, anche connessi al rispetto del D.Lgs. 230/1995 in materia di Radioprotezione; tali adempimenti sono strettamente correlate connessi al profilo di rischio espositivo del singolo percorso di studi, finalizzate all’attuazione dei disposti di legge. Pertanto, in sintesi, Pertanto lo studentestudente è tenuto, secondo le indicazioni specifiche per ogni Corso di Studiofornite, è tenuto a: - partecipare alle iniziative informative e formative in materia, iniziali e inserite nel calendario delle attività didattiche, organizzate al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgsD.Lgs. 81/08 “Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e dal D.Lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione; - sottoporsi alle attività di Sorveglianza sanitaria, iniziale e periodica, al fine del rilascio del giudizio di idoneità preliminare all’inizio delle alle attività pratiche esponenti a rischio; - utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale resi disponibili in conformità alle indicazioni e alla formazione ricevute; • rispettare le misure di sicurezza generali e specifiche di sicurezza di volta in volta definite e rese disponibili. Le attività curricolari e Posto che le attività extracurricolari curricolari, esponenti a rischio specifico non potranno pertanto essere autorizzate ad hanno inizio solo dopo il corso sicurezza e la sorveglianza sanitaria, e che attività extracurricolari in anni accademici precedenti sono fortemente disincentivate, pur se regolamentate, nessuno studente può iniziare se non dopo l’attuazione delle attività preliminari disposte a tutela della sicurezza salute del singolo studenteextracurricolari senza aver richiesto ed ottenuto le specifiche autorizzazioni. Il reiterato mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà la sospensione delle attività esponenti che espongono a rischio specifico, fino all’assolvimento degli obblighi di legge.

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