SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Clausole campione

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Art. 30 Assenze per malattia: pag. 43 Art. 31 Infortunio sul lavoro pag. 43 Art. 32 Congedo matrimoniale pag. 44
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CAPO I – MALATTIA . . . . . . . .
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. (Artt. Dal 119 al 134) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (Artt. Dal 135 al 146)
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CAPO I Malattia
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. La sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo qualora il partecipante ante del Fondo non sia iscritto anche alla Sezione a Contribuzione, salvo quanto disposto in appresso e salva la facoltà di riscatto ai sensi del successivo art. 9, 1° comma, lett. a) e 2° comma, lett. b).
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto al trattamento economico, è sospesa la contribuzione di cui all’art. 2. Parimenti, il periodo di sospensione non vale ai fini della maturazione dell’anzianità contributiva.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione che viene posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sospensione.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. CAPO I MALATTIA
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. 1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro nell’ambito delle Aziende del Gruppo permane la partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell’Azienda e dell’iscritto è commisurata, qualora prevista, alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali accordi.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. Al personale a tempo determinato può inoltre essere concessa: • Aspettativa per richiamo alle armi; • aspettativa per carica pubblica elettiva • aspettativa sindacale • Aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia o personali (art. 4 L. 53/2000): il datore di lavoro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, può negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto. Può inoltre negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi dell'art. 2 del DM 278/2000.