Definizione di Banca ore

Banca ore. E' istituita la "Banca ore" per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita. Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità del "Conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella "Banca ore" verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale. Alle R.S.U., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate. I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all'art. 22. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto. Dal 1° gennaio 2000, la riduzione di orario di lavoro è pari a complessive 104 ore retribuite su base annua, comprensive dei quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario prevista dalle modifiche, apportate all'articolo 7, Disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d'ora in poi definite "Permessi annui retribuiti", a cui si applica quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 22.
Banca ore. Il sistema della banca ore può essere attivato a seguito di contrattazione aziendale sull’utilizzo delle prestazioni lavorative complessivamente dovute. Il sistema consente ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte delle prestazioni eccedenti l’orario medio annuo. Per i lavoratori interessati il monte annuo dei permessi ROL ed ex festività è elevato a 128 ore.
Banca ore. Confluiscono in banca ore il 50% delle ore prestate in superamento dell’orario contrattuale nelle ipotesi aggiuntive di flessibilità. Le assenze contemporanee dall’unità produttiva per usufruire (esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre) dei riposi accantonati non possono superare il 10% della forza occupata. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana il limite percentuale è ridotto al 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti i permessi sono goduti individualmente a rotazione.

Examples of Banca ore in a sentence

  • Le parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in condizione di usufruire più agevolmente dei permessi e/o dei riposi compensativi - come di seguito specificati - ad essi spettanti in forza delle norme del presente contratto, di istituire una Banca ore.

  • Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite dal presente articolo (5%, 8,5% - 11,5%) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell'anno e di quelli accantonati nel Conto ore, devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui all'art.

  • I lavoratori e le aziende potranno concordare la trasformazione, in tut- to o in parte, delle ore annue di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compensativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unitamente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario (Banca ore).

  • L’attivazione della Banca ore dovrà essere concertata all’interno del contratto di secondo livello aziendale/territoriale o concordata fra cooperativa e singolo dipendente, anche successivamente alla costituzione del rapporto individuale di lavoro, che potrà farsi assistere dalla R.S.A. o dalla Federazione provinciale delle XX.XX.

  • In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi, le ore contabilizzate nella Banca ore saranno liquidate con la maggiorazione per lavoro straordinario da corrispondere entro e non oltre il 31.12 dell'anno successivo a quello di maturazione.


More Definitions of Banca ore

Banca ore. Ove sia previsto l’educatore di plesso/istituto, l’educatore può accumulare le ore qualora il progetto presentato dalla scuola non preveda, in caso di assenza dell’alunno, un utilizzo immediato o programmato a favore di altri alunni con disabilità. La banca ore è costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze degli alunni, dal secondo al quinto giorno di assenza. Le ore non lavorate possono essere accantonate e potranno essere utilizzate per specifici progetti, proposti dalla scuola ed autorizzati dal RUP, prioritariamente rivolti al medesimo alunno, anche al di fuori della sede e dell’orario scolastico. In via residuale, gli accantonamenti potranno essere utilizzati per incontri con operatori AUSL, incontri con docenti e famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami. L’appaltatore si impegna a rilevare mensilmente, per ciascun alunno, le ore eventualmente accantonate in banca ore e quelle successivamente utilizzate con indicazione della relativa motivazione. Le ore accantonate nel periodo Settembre-Dicembre dovranno essere utilizzate preferibilmente entro Dicembre; le ore accantonate nel periodo Gennaio-Giugno dovranno essere utilizzate entro Giugno. Eventuali ore accantonate e non utilizzate non saranno riconosciute.
Banca ore. E' istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 40 ore nell'anno solare. La Banca ore sarà utilizzabile per tutte le ore di straordinario prestate nell'anno solare, a seconda delle volontà espresse.
Banca ore. Confluiscono in banca ore i permessi rol-ex festività non fruiti entro l’anno di maturazione e (a richiesta del lavoratore) le ore di lavoro straordinario prestate oltre le 80 nell’anno solare. Le ore accantonate devono essere fruite entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello nel quale la prestazione straordinaria è stata effettuata.
Banca ore. Le parti convengono di confermare l'istituzione della banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate, salvo diverso accordo aziendale, secondo i seguenti criteri e modalità. Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non richiedono entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di optare per il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni contrattualmente previste nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese dell'effettuazione della prestazione straordinaria. I lavoratori che richiedono formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di optare per il riposo potranno fruirlo con le modalità e quantità previste per il conto ore di cui all'art. 26. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, computata sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Ai lavoratori che nel corso del mese di prestazione di lavoro straordinario dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Banca ore. Il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare il ricorso all'istituto della banca ore. Il lavoratore non può essere obbligato a ricorrere a questo istituto, che ha fini di compensazione tra le esigenze della società e del singolo lavoratore. Il numero massimo di ore di lavoro che potranno essere accantonate individualmente non potrà eccedere le 120 ore annue. Oltre questa soglia le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il ricorso alla banca ore deve essere fatto su base individuale e per iscritto, e non può comunque derogare quanto previsto in materia di orario di lavoro dal D.Lgs. n. 66/2003. Il lavoratore ha la possibilità ogni 12 mesi di modificare la propria scelta. Le ore lavorate in eccedenza debbono essere compensate entro i 12 mesi successivi alla maturazione del diritto e comportano a favore del lavoratore il solo pagamento di un quinto della maggiorazione prevista per lo straordinario. Oltre i 12 mesi le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Banca ore. Con accordo aziendale potrà essere prevista l’istituzione di una banca ore che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensate a fronte di prestazioni eccedenti l’orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno peraltro compensate con la solo maggiorazione retribuite prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensate rapportato all’entità delle ore di superamento dell’oraria di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative ed aziendali, nelle quote e con le modalità concordate. Dichiarazione a verbale Fermo restando l’orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione dal monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali. La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.
Banca ore. Nella banca ore vengono individualmente accantonate le ore prestate dal lavoratore oltre l’orario normale. Le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità della banca ore dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parti di essa. In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo. Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo, comunque nel rispetto del limite totale di 200 ore annue, verranno compensate con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in fase di accordo aziendale. Per il dipendente che riveste anche la carica di dirigente sindacale non è prevista alcuna forma di compensazione per l’attività svolta oltre l’orario di assunzione ne’ tale attività potrà considerarsi lavoro straordinario, stante la peculiarità dell’incarico e le particolari caratteristiche del rapporto che intercorre tra il medesimo e il sindacato.