TIPOLOGIA DI SERVIZIO Clausole campione

TIPOLOGIA DI SERVIZIO. La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione ad un operatore economico, per una durata di 5 (cinque ) anni rinnovabili per altri 5 (cinque) anni la fornitura, l’installazione e la gestione di colonnine di ricarica quale stazione pubblica con doppia presa Tipo 2, modo di ricarica 3, per la ricarica accelerata di veicoli elettrici (IEC/CEI EN 6185-1; EC/CEI EN 62196-3) compresa la concessione di spazi pubblici allo scopo dedicati. Il suolo pubblico che questa amministrazione concederà in uso per l’installazione delle colonnine si presume della dimensione massima di 1 mq per cadauna installazione, unitamente a nr. 2 stalli per ogni centralina necessari a consentire la sosta delle auto elettriche in ricarica. La struttura di ricarica per veicoli elettrici assolve alla finalità di servizio fornito al pubblico senza limitazioni di utenza, nel rispetto dell’accessibilità universale, compreso disabilità motorie. Ai sensi del D. Lgs. del 16.12.2016 n. 257 gli impianti dovranno garantire interoperabilità fra sistemi di ricarica e tra circuiti diversi, consentendo l’uso di ogni singola installazione da parte di utenti appartenenti a circuiti o paesi diversi. Il servizio di ricarica dovrà consentire all’utente finale di poter utilizzare l’impianto effettuando una preventiva sottoscrizione di contratto con uno o più specifici fornitori, con necessità di dotarsi di una particolare tessera o smartcard o app per attivare il servizio di ricarica. Per facilitare l’interoperabilità il fornitore del servizio potrà scegliere di aderire a network nazionali o europei, ma ciò non esclude la richiesta obbligatoria di dotare la colonnina di un sistema di pagamento immediato. Le installazioni sono esonerate da qualsiasi canone o tributo per occupazione di suolo pubblico, considerata la necessità di incentivare l'installazione di impianti di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico per promuovere tale tipologia di mobilità sostenibile, pubblica e privata e tenuto conto che gli impianti e i relativi stalli sono destinati all'utilizzo di pubblico interesse indifferenziato per chiunque necessiti di ricaricare veicoli elettrici, ricadendo pertanto nella fattispecie di occupazione di suolo pubblico con impianti adibiti a servizi con finalità pubblica che rimarranno di proprietà comunale, al termine della concessione, salvo proroga, senza oneri a carico del Comune.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. Il rischio di isolamento e di frantumazione delle dinamiche fra pari, la forte dominanza di esperienze di gruppo agite in modo strutturato (la classe, la squadra, i gruppi formali,... ) portano oggi a pianificare nei territori una forte presenza di servizi come l'educativa di strada utile ad intercettare le occasioni informali presenti, spesso risultato di movimenti attivi e autonomi dei ragazzi, che creano contesti e gruppi spontanei in cui ritrovarsi. L'educativa di strada ha funzione di monitoraggio sul territorio e consiste nell'attivazione di interventi educativi svolti direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione dei ragazzi, finalizzati alla prevenzione, all'individuazione e all'intervento su possibili situazioni di rischio, all'offerta di ascolto e consulenza per colmare i vuoti e l'isolamento che il contesto sociale può produrre. La strutturazione del servizio, a partire dall'adesione spontanea, dovrà offrire ai ragazzi un'esperienza di transizione e di avvicinamento ai servizi socio/educativi, propendo una comunicazione e una relazione efficace per arrivare a condividere un progetto di inclusione creativo e partecipato individuale e /o collettivo. L'attivazione di risorse formali ed informali della comunità locale , la valorizzazione dell'esperienza di autonomia e al tempo stesso di aggregazione spontanea, dovranno essere gli elementi strategici da mettere in campo per sostenere e accompagnare i minori verso le opportunità ed i servizi del territorio. EDUCATORE L'educativa di strada deve essere sviluppata da educatori professionisti in grado di costruire relazioni di ascolto, sostegno e orientamento per avvicinare gruppi e/o singoli preadolescenti e adolescenti che si ritrovano in maniera informale nei luoghi naturali di vita individuati come proprio punto di riferimento e di incontro. Devono avere competenze nell'ambito di specifiche metodologie relazionali per realizzare un clima di fiducia atto a favorire e promuovere le competenze dei ragazzi. Debbono essere in grado di mettere in atto strategie comunicative e di coinvolgimento per realizzare le connessioni con la comunità e sollecitare la voglia di partecipare e fare sistema con altri coetanei, con gli adulti, con la più allargata comunità sociale facendo leva sul desiderio di protagonismo e l'autostima dei ragazzi stessi. Per questo sono richieste competenze nell'ambito del lavoro integrato e di rete e capacità multi disciplinari che consentano di affrontare interventi specifici, dalle...
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. Richiamata la distinzione delle attività indicate all’Art.1 si precisa quanto segue:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. Il servizio è di tipo “Global Service”, completo con piena responsabilità dei risultati, comprende esercizio, gestione operativa ed assistenza h.24 per 365 gg/anno. Pertanto l’Appaltatore si obbliga a munirsi di apparato telefonico per la reperibilità (comunicando il numero di telefono alla Committente) e di mantenerlo in costante efficienza al fine di garantire il costante collegamento con la Committente. Il servizio prevede l’erogazione di tutte le attività di manutenzione preventiva ed accidentale, l’Appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali di consumo occorrenti e tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie ed indispensabili all’esecuzione del servizio. L’Appaltatore potrà sviluppare un piano manutentivo di propria elaborazione finalizzato alla pianificazione ed organizzazione di un calendario di visite di manutenzione preventiva programmata che sarà sottoposto alla visione della Siena Parcheggi S.p.A. Detto piano dovrà aggiungersi, ma non sostituire, il numero minimo di visite imposte dalle leggi e norme in materia.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. 5.2.2. Target di popolazione eligibile.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. L'intensità del supporto può essere variabile sulla base dei livelli di autonomia e di aderenza al trattamento da parte degli ospiti per cui si configurano: • Comunità Alloggio con presenza di personale nell'arco delle 12 ore al giorno • Comunità Alloggio con presenza di personale nell'arco delle 24 ore al giorno. Per i requisiti strutturali, di attrezzature, organizzativo-funzionali e di personale si rimanda alle normative vigenti (DGR. n. 1423/2015 e s.m.i.).
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. Il tester partecipa in forma gratuita e volontaristica al programma SMART-GREEN Beta e il presente Accordo non costituisce alcuna forma di contratto di lavoro autonomo o subordinato o in qualsiasi misura assimilabile.
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. OI potrà rendere l’assistenza al Cliente in una o più modalità seguenti:
TIPOLOGIA DI SERVIZIO. LINEA DI PRODOTTO CRITICAL CARE (ventilazione, apparecchi per anestesia) PREMIUM_CC SURGICAL WORKPLACE (lampade scialitiche, tavoli operatori, pensili, passa malati) PREMIUM _SW SURGICAL WORKPLACE (passa malati) PREVENTIVE _SW INFECTION CONTROL (lavaferri, autoclavi, vasche ad ultrasuono e termosaldatrici) PREMIUM_IC CARDIAC ASSIST (contropulsatori aortici) PREMIUM_CA CARDIOPULMUNARY (CEC, ECMO, scambiatori di calore) PREMIUM PRO_CP CARDIOPULMUNARY (CEC, ECMO, scambiatori di calore) PREVENTIVE_CA Modalità di richiesta di intervento Tel.: 00 000 000 000 Fax: 00 000 000 000 Disponibilità del Servizio di assistenza tecnica sul campo Tecnici e materiali di ricambio Getinge Italia S.r.l. si identifica come unico soggetto autorizzato in esclusiva dal fabbricante

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: