CAPITOLATO SPECIALE
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano
SASBI-Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economali
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO E MATERIALE NON BIOLOGICO PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA E L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA.
1
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
PREMESSA
SEZIONE I – PARTE TECNICA
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE 5
ART. 3 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE 6
ART. 4 - TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI 6
ART. 5 - TIPOLOGIA DI SERVIZIO 7
5.A Trasporti programmati
5.B Trasporti programmati per sostituzione autisti
5.C Trasporti non programmati
ART. 6 - APPLICATIVO SOFTWARE 8
ART. 7 - SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITA' DELLA
TEMPERATURA 9
ART. 8 - DATALOGGER 10
ART. 9 - CONTENITORI 10
ART. 10 - TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 11
10.A Trasporti con tratte programmate
10.B Trasporti con tratte programmate per sostituzione autisti
10.C Trasporti non programmati
ART. 11 - SPECIFICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE DEI TRASPORTI 13
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI 14
ART. 13 - RIMBORSI 15
ART. 14 - REPORTISTICA 15
SEZIONE II – PARTE NORMATIVA
ART. 15 - COSTO DELLE PRESTAZIONI 15
ART. 16 - DURATA DELL'APPALTO 16
ART. 17 - PERIODO DI PROVA 16
ART. 18 - QUANTITATIVI 17
ART. 19 - PREZZI DEL SERVIZIO/REVISIONE 17
ART. 20 - RESPONSABILE DELL'APPALTO E RESPONSABILI OPERATIVI 17
ART. 21 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA 18
ART. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI 18
ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 19
ART. 24 - PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA E FORMAZIONE 20
ART. 25 - RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE 21
ART. 26 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE
CONCORSUALI 21
ART. 27 - SCIOPERI 22
ART. 28 - PENALITÀ 22
ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
ART. 30 - FATTURAZIONE, PAGAMENTI, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO 23
ART. 31 - SUBAPPALTO 26
ART. 32 - RECESSO DAL CONTRATTO 26
ART. 33 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA XXXXXXXX' XXX
00.00.0000 XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX 26
ART. 34 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 28
PREMESSA
Il presente appalto, relativo al servizio di trasporto di materiale biologico e materiale non biologico, lotto unico, è riferito alle specifiche attuali esigenze di tre diverse Aziende Sanitarie:
Azienda USL di Bologna (AUSL)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna (AOU)
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) – di nuova attivazione.
Sebbene il servizio debba soddisfare le esigenze delle tre Aziende Sanitarie, deve svolgersi in maniera integrata, così come sono integrati numerosi processi sia di ambito clinico-sanitario sia tecnico-professionale.
L’integrazione tra le Aziende Sanitarie dell’Area metropolitana, per la realizzazione di indirizzi normativi e regionali, ha portato alla creazione di un Laboratorio Unico Metropolitano (LUM) con sede presso l’AUSL di Bologna ma con sedi spoke presso le altre Aziende; la nascita del Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata di Anatomia Patologica con capofila l’Azienda Ospedaliera di Bologna ma con sede anche presso l’AUSL di Bologna; lo sviluppo di un Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area Metropolitana di Bologna con capofila l’AUSL di Bologna ma con attività anche presso le altre Aziende; a tutto ciò si può aggiungere che il Centro Regionale Trapianti ha sede presso l’AOU di Bologna ma si avvale della Centrale Operativa del 118 che ha sede presso l’AUSL di BO.
Tale integrazione rende necessario strutturare un rapporto unico con il prestatore del servizio di trasporto, essenzialmente di materiale biologico, essendo trasversale l’attività e gli scambi tra le Aziende.
I fabbisogni potranno modificarsi durante il periodo contrattuale (es. trasporto materiale biologico laddove ora non previsto) e pertanto le specifiche del servizio, come di seguito descritto, dovranno essere applicate dall’Aggiudicatario al verificarsi di tali variazioni.
Nel presente documento potranno essere utilizzati i seguenti acronimi: LUM 🡪 LABORATORIO UNICO METROPOLITANO
MUM 🡪 MICROBIOLOGIA UNICA METROPOLITANA
CRT (o CRT-ER) 🡪 XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX SIMT 🡪 SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DIAP 🡪 DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ANATOMIA PATOLOGICA
SEZIONE I – PARTE TECNICA
Art. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidamento del servizio oggetto di gara, è il SERVIZIO di TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO E MATERIALE NON BIOLOGICO per l’Azienda USL di Bologna, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico, e sarà regolato dalle norme del presente capitolato.
Tipologia di Servizio:
A) TRASPORTI CON TRATTE PROGRAMMATE
B) TRASPORTI CON TRATTE PROGRAMMATE PER SOSTITUZIONE AUTISTI
C) TRASPORTI NON PROGRAMMATI (trasporti da effettuare su richiesta/chiamata e senza carattere di continuità in fascia diurna, notturna, festiva e prefestiva)
Tipologia di materiale:
1. MATERIALE BIOLOGICO
a. Campioni cito-istologici (in liquido preservante, formalina, paraffina, vetrini. Campioni di tessuto a fresco, sottovuoto refrigerato)
b. Unità di sangue, emocomponenti (plasmaferesi, plasma-piastrino aferesi, emazie, plasma, piastrine), emoderivati
c. Prelievi ematici, campioni feci, campioni urine
d. Materiale biologico ad alto rischio infettivo
e. Organi, tessuti e cellule
f. Altro materiale biologico
2. MATERIALE NON BIOLOGICO
x. Xxxxxxx
b. Documentazione cartacea
c. Farmaci, reagenti diagnostici e dispositivi medici
d. Strumentario chirurgico
e. Materiale economale
f. Attrezzature
g. Altro materiale vario
È onere dell’appaltatore munirsi delle licenze, autorizzazioni, permessi, assicurazioni e quant’altro fosse o dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento del servizio, sollevando a questo proposito l’appaltatore da ogni onere e responsabilità.
I trasporti dovranno rispettare tutte le normative di riferimento (nazionali ed europee), quelle di riferimento dei singoli Servizi coinvolti oltre che le Procedure e/o Istruzioni Operative Aziendali.
È inoltre vietato trasportare nell’ambito della missione materiale di altri committenti.
Art. 2) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE
La tipologia di trasporto su TRATTE PROGRAMMATE (percorsi abituali) non necessita di attivazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare una specifica piattaforma informatica attraverso la quale configurare e gestire le tratte programmate.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, con proprio personale, supporto operativo alla configurazione delle tratte programmate nella piattaforma informatica.
Per la tipologia di trasporto NON PROGRAMMATO il servizio viene attivato attraverso richiesta informatizzata o chiamata ad una "Centrale Operativa".
La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare e rendere disponibile specifica piattaforma informatica di order entry per le richieste di trasporto non programmato e attivare una “Centrale Operativa” attiva 24 ore su 24.
La Ditta aggiudicataria deve rendere disponibili numeri di telefono dedicati esclusivamente alle Aziende Sanitarie garantendo un tempo di risposta inferiore ai 3 minuti.
Le telefonate ricevute dalla Centrale Operativa dovranno essere tracciate e registrate. Le registrazioni devono essere rese accessibili alle Aziende sanitarie.
La Ditta aggiudicataria è altresì impegnata ad adottare tutte le misure atte a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, problemi di viabilità, scioperi e/o ferie da parte del proprio personale e/o problemi al mezzo ed essere in grado di gestire la situazione ripristinando la regolarità e minimizzando gli effetti dell’inconveniente.
Il servizio si svolgerà per tutta la durata dell'anno solare, tutti i giorni della settimana, festività comprese.
Art. 3) MODIFICHE ORGANIZZATIVE
Il modello organizzativo dei trasporti dovrà adattarsi a eventuali modifiche organizzative attuate dalle Aziende Sanitarie che si riservano il diritto di modificare, anche in corso di esecuzione dell'appalto, uno o più tappe e/o luoghi di prelievo e/o di consegna presenti nei percorsi abituali (tratte programmate);
Le Aziende Sanitarie si riservano altresì:
- il diritto di modificare, anche in corso di esecuzione dell'appalto, le tipologie di materiale oggetto di trasporto e/o le caratteristiche tecnico/tecnologiche previste;
- il diritto, per mutate esigenze organizzative, di sopprimere una o più tratte in modo permanente o sostituendole con altre, dandone adeguato preavviso alla Ditta.
Tenuto conto che l’affidamento del servizio potrà avvenire in forma graduale, successive implementazioni o modifiche del servizio e delle tratte richieste saranno comunicate all’Aggiudicatario con un preavviso sufficiente ad assicurare la regolare esecuzione del servizio richiesto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire, dedicando proprio personale, supporto operativo alle Aziende Sanitarie nei progetti di riorganizzazione dei trasporti volti al miglioramento dell’efficienza del servizio, al rispetto delle specifiche tecnico/tecnologiche dei servizi, alla riduzione dei costi, alla riduzione dell’impatto ambientale, etc.
ART. 4) TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI
Per i servizi di trasporto, oggetto della presente gara, sono previste le seguenti tipologie di servizio, come meglio specificato al paragrafo “costo delle prestazioni”:
- Servizi programmati in provincia e fuori provincia (Protocolli)
- Servizi non programmati in provincia “a cifra fissa” con percorrenza massima di 15 km calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo;
- Servizi non programmati in provincia “a cifra fissa” con percorrenza massima di 25 km calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo;
- Servizi non programmati in provincia “a cifra fissa” con percorrenza massima di 40 km calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo;
- Servizi non programmati in provincia “a cifra fissa” con percorrenza massima di 80 km calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo;
- Servizi non programmati in provincia con percorrenza superiore a 80 km calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo;
- Servizi non programmati fuori provincia calcolati dal punto aziendale “convenzionale”;
- Servizi non programmati all’interno dell’Area di un presidio ospedaliero (es. Edificio Maternità – Monoblocco dell’Ospedale Maggiore, Casa del Donatore – Monoblocco dell’Ospedale Maggiore)
Per l’AUSL il punto aziendale convenzionale è fissato c/o l’Ospedale Maggiore – Xxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 40133 Bologna.
Per l’AOU il punto aziendale convenzionale è fissato c/o l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna.
Per lo IOR il punto aziendale convenzionale è fissato c/o l’Istituto Ortopedico Rizzoli – Xxx xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 Xxxxxxx.
I parametri “chilometri” e “tempo”, calcolati dal punto di partenza al punto di arrivo o dal punto aziendale convenzionale, tenuto conto anche di eventuali tappe intermedie previste nel percorso richiesto, sono quelli indicati dalle mappe Google Maps tenendo conto del percorso più breve.
Per ogni tappa presente nel percorso, inclusa la tappa di partenza e quella di arrivo, è previsto un tempo massimo indicativo per le attività di ritiro/consegna di 15 minuti. Per ogni tappa, possono essere previsti uno o più punti di ritiro/consegna.
Nel caso dei servizi programmati il tempo per le attività di ritiro e consegna, in relazione al numero di punti di ritiro/consegna previsti nella tappa possono essere superiori ai 15 minuti e sono specificati nei documenti descrittivi dei servizi (Protocolli).
L’eventuale ulteriore tempo di attesa necessario al completo espletamento del servizio, se imputabile a ritardo dell’Azienda Sanitaria, potrà essere riconosciuto con tariffa oraria come specificata al paragrafo “Costo delle prestazioni” solo se autorizzato da parte del Servizio che ha causato il ritardo nelle operazioni di ritiro/consegna o autorizzato dal referente organizzativo dell’Azienda Sanitaria.
ART. 5) TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Richiamata la distinzione delle attività indicate all’Art.1 si precisa quanto segue:
Art. 5.A) TRASPORTI PROGRAMMATI
A solo titolo informativo si elencano le tratte programmate di trasporto nell’ALLEGATO 1 (1.1 AUSL,
1.2 AOU, 1.3 IOR).
Il servizio consiste nell’effettuare trasporti di materiale biologico e non biologico come specificato all’Art. 1 (Esempio: prelievi ematici, unità di sangue ed emocomponenti, farmaci, documentazione cartacea, ferri chirurgici, ecc.)
La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare rigorosamente i giorni, gli orari e i tempi di ritiro e consegna dei materiali richiesti dalle Aziende Sanitarie.
Il costo sarà calcolato in base ai parametri di cui al successivo articolo “costo delle prestazioni”.
Art. 5.B) TRASPORTI PROGRAMMATI PER SOSTITUZIONE AUTISTI
A solo titolo informativo si elencano le tratte di trasporto nell’ALLEGATO 2 (2.1 AUSL, 2.2 IOR)
Il servizio consiste nell’effettuare con propri mezzi trasporti di materiale biologico e non biologico come specificato all’Art. 1 (Esempio: prelievi ematici, unità di sangue ed emocomponenti, farmaci, documentazione cartacea, ferri chirurgici, ecc.) per il periodo di assenza degli autisti dell’Azienda.
La previsione di massima dei giorni di sostituzione è di seguito indicata:
- Circa 600 gg/anno per AUSL
- Circa 145 gg/anno per IOR
La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare rigorosamente i giorni, gli orari e i tempi di ritiro e consegna dei materiali richiesti delle Aziende Sanitarie.
Le sostituzioni saranno di norma richieste con 12 ore di preavviso in caso di assenza programmata, o a mezzo richiesta informatica o telefonica da parte dalle Aziende Sanitarie a ridosso del servizio in caso di assenza improvvisa.
Le tratte predefinite come da Allegato 2 potranno subire variazioni nei percorsi e nel numero di giorni di sostituzione. Dette variazioni verranno comunicate alla Ditta aggiudicataria con almeno 12 ore di preavviso.
Il numero di giorni di sostituzione è da ritenersi puramente indicativo.
Art. 5.C) TRASPORTI NON PROGRAMMATI
I trasporti non programmati si riferiscono a richieste non pianificabili.
A solo titolo informativo ed esemplificativo si elencano i trasporti non programmati richiesti ed effettuati nel corso dell’anno 2020 nell’Allegato 3 (3.1 AUSL, 3.1 bis AUSL - trasporti interni al presidio ospedaliero già ricompresi nell’Allegato 3.1), 3.2 AOU, 3.3 IOR).
L’allegato 3 riporta l’indicazione delle tratte, delle date e degli orari dei trasporti di cui al precedente capoverso.
Si tratta di trasporti che possono essere richiesti, a mezzo piattaforma informatica di Order Entry/telefono/e-mail, direttamente dai Servizi/UU.OO. autorizzati delle Aziende Sanitarie, in possesso del “codice di richiesta” che l’Azienda aggiudicataria dovrà fornire e necessario anche per la reportistica.
I trasporti non programmati verranno richiesti secondo le tempistiche e con i livelli di servizio riportati al successivo Art. 10.
Tra i trasporti non programmati rientrano i trasporti Organi, tessuti e cellule per alcuni dei quali sarà necessario prevedere a supporto la presenza di personale sanitario (equipe da 4 a 8 pax).
In presenza di più richieste di trasporto non programmato è richiesto al Fornitore di procedere alla razionalizzazione/ottimizzazione dei servizi richiesti con l’attivazione, se possibile, di un’unica vettura (es. raggruppando in un unico trasporto servizi richiesti anche da UU.OO. diverse nel rispetto dei tempi indicati dai richiedenti).
La razionalizzazione/ottimizzazione dei servizi di cui al capoverso precedente non dovrà essere applicata ai trasporti richiesti dal CRT.
ART. 6) APPLICATIVO SOFTWARE
La Ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile uno specifico APPLICATIVO SOFTWARE per la gestione del servizio.
L’APPLICATIVO DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- il software dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE web, accessibile da qualunque browser moderno (Chrome, Firefox, Safari su MacOs), pena esclusione;
- sarà data preferenza a sistemi accessibili anche da device mobili (smartphone, palmari, ecc.);
- l'identificazione degli utenti delle aziende sanitarie deve avvenire obbligatoriamente tramite integrazione shibboleth, l’applicativo dovrà profilare gli utenti secondo la loro tipologia (gestione dei profili di abilitazione);
- gli utenti non dipendenti delle Aziende Sanitarie non devono essere inseriti nei sistemi delle Aziende, ma gestiti localmente all’interno dell’applicativo. Tali utenti non devono accedere per nessun motivo ad altre risorse aziendali (oltre al server virtuale che verrà fornito per il software);
- il server WEB deve permettere agli utenti delle aziende sanitarie di generare autonomamente i report necessari;
- verrà fornita dalle Aziende Sanitarie una VM nel datacenter della Soc.Lepida: il fornitore dovrà indicare le esigenze del sw per dimensionare correttamente la VM;
- saranno preferiti software basati su sistemi operativi e middleware open source, compresi i DB (postgres, mariadb);
- qualora il DB fosse Oracle, la licenza sarà fornita dalle Aziende Sanitarie; qualora il DB utilizzato fosse Microsoft sqlserver, l'aggiudicatario dovrà fornire la licenza;
- deve essere fornito l’accesso diretto al DB e la documentazione relativa alle tabelle del DB in modo da poter estrarre in autonomia le informazioni necessarie alle analisi di processo.
L’APPLICATIVO DEVE PREVEDERE LE SEGUENTI FUNZIONI:
- ORDER ENTRY PER TRASPORTI PROGRAMMATI: strumento per l’inserimento e/o modifica delle richieste di trasporto programmato (protocolli)
- nel DB dovranno essere inseriti anche le richieste di trasporto programmato (protocolli) in modo da avere a disposizione i dati di tutte attività di trasporto.
- ORDER ENTRY PER GESTIONE RICHIESTE NON PROGRAMMATE: strumento privilegiato per l'inserimento delle richieste; il telefono o le mail saranno da usare solo come backup per richieste urgenti, qualora il sistema dovesse essere indisponibile. Il fornitore dovrà re-inserire le richieste pervenute in modalità backup nel sistema, rispettando gli orari originali delle richieste. L’order entry deve prevedere la gestione dei livelli di priorità del trasporto previsti per le diverse tipologie di materiali oggetto del trasporto stesso.
- TRACCIABILITA’ TRASPORTI
L’applicativo dovrà assicurare la gestione e rendicontazione della tracciabilità dei trasporti (es. tracciabilità del materiale trasportato con georeferenziazione GPS durante tutto il trasporto, tracciabilità delle tappe previste nel percorso con georeferenziazione, degli orari di arrivo, partenza, ritiro o consegna, tracciabilità dei contenitori movimentati) nonché l’accesso ai dati di tracciabilità dei mezzi in tempo reale.
A scopo informativo e non esaustivo si riportano i dati minimi del tracciato dati (Allegato 4) L’azienda si riserva di richiedere l’integrazione di ulteriori dati per la gestione della tracciabilità. Tali integrazioni saranno comprese nel canone del servizio.
- INTEGRAZIONE SISTEMI DI GESTIONE DELLA TEMPERATURA: strumento per la gestione della tracciabilità della temperatura (vedere Art. 8).
La Ditta aggiudicataria dovrà:
- predisporre un piano di installazione in cui siano definiti i tempi, le modalità e la durata;
- predisporre un piano di formazione all’utilizzo dell’applicativo software in cui siano definiti i tempi, le modalità e la durata;
- fornire specifica documentazione (manuali, procedure, …) per l’utilizzo dell’applicativo software e mantenerla aggiornata;
- garantire un adeguato supporto formativo nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- garantire per tutta la durata del contratto assistenza per la risoluzione di qualunque problema applicativo e supporto agli utenti nell’operatività dei sistemi;
- garantire supporto alle eventuali attività di integrazione SW con gli applicativi delle Aziende Sanitarie al fine di scambiare dati relativi alle attività da organizzare ed in corso, quindi anche in tempo reale, mediante protocolli di scambio standard (xml, json, etc..).
ART. 7) SISTEMI PER LA GESTIONE DELLA TRACCIABILITA’ DELLA TEMPERATURA
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il sistema per la gestione dei dispositivi di tracciabilità della temperatura (configurazione e accesso ai dati dei datalogger).
È preferibile la possibilità di configurazione e accesso wireless ai dispositivi.
L’accesso alla wifi aziendale sarà consentito solo a dispositivi in grado di installare certificati P12.
In caso si utilizzino dispositivi portatili (smartphone, palmari, ecc.) per la configurazione dei datalogger ne devono essere forniti in numero sufficiente per ogni punto di ritiro/consegna per il quale è necessario tracciare e/o verificare la temperatura.
I dispositivi dovranno essere dotati di sistema di acquisizione di barcode o in alternativa con barcode e RFID (preferibile).
• Il sistema di gestione dovrà consentire la configurazione dei datalogger programmando in particolare:
- xxxxxx xxxxxxx
- tempo di campionamento
- associazione con l’identificativo del contenitore
Le informazioni seguenti devono essere registrate dai datalogger nel DB:
- identificativo datalogger
- data/ora di avvio datalogger
- data/ora di spegnimento datalogger
- segnalazioni fuori range temperatura
- batterie in esaurimento Il sistema:
• dovrà essere possibilmente integrabile con i sistemi informatici aziendali
• deve consentire il download dei documenti riassuntivi di trasporto (es. dati e/o grafici tempo-temperature)
• evidenziare i trasporti con anomalie
• visualizzare graficamente l’andamento delle temperature registrate
• allarmi di facile interpretazione
• sistema di reportistica rapido ed intuitivo.
L’assistenza e la manutenzione tecnica hardware e software dovrà essere garantita per tutta la durata del presente contratto e sarà compresa nella valorizzazione del contratto
La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire la gestione dei sistemi di tracciabilità della temperatura del vano di carico dei mezzi di trasporto utilizzati
ART. 8) DATALOGGER
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire i datalogger necessari alla tracciabilità della temperatura. Il numero indicativo dei datalogger necessari è circa 850.
I datalogger dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• sonda integrata per la rilevazione della temperatura
• possibilità di programmazione preferibilmente con connessione senza fili da pc e/o dai dispositivi mobili eventualmente forniti che comunicheranno con il server tramite la wi-fi aziendale e dovranno essere identificati con certificato
• programmabilità delle soglie allarmi, tempo di campionamento, frequenze registrazione, range di temperatura
• lunga durata della batteria ricaricabile (almeno 1 mese di registrazione continua con tempo di campionamento impostato a 3 minuti)
• segnalazione allarmi per fuori range temperatura, batterie in esaurimento, ecc.
• identificazione univoca mediante numero seriale e/o barcode e/o RFID per tracciare l’associazione con il contenitore
• apposito certificato di taratura rilasciato da un ente terzo certificato.
Con cadenza annuale dovranno essere tarati dal medesimo ente terzo certificato per l’intera durata del contratto. Ogni spesa a tal riguardo sarà a carico della Ditta aggiudicataria. Le certificazioni attestanti la taratura dei datalogger dovranno essere rese disponibili all’azienda di volta in volta.
La Ditta aggiudicataria dovrà:
• garantire, all’interno del canone di servizio, l’assistenza e la manutenzione tecnica hardware e software per tutta la durata del contratto;
• definire tempi, modalità e durata delle installazioni oltre a definire un piano di formazione all’utilizzo dei dispositivi e applicativi per la tracciabilità della temperatura;
• fornire specifica documentazione (manuali, procedure, …) per l’utilizzo dei dispositivi e applicativi per la tracciabilità della temperatura;
• garantire un adeguato supporto formativo nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
ART. 9) CONTENITORI
CONTENITORI PLURIUSO
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la mappatura dei contenitori di proprietà delle Aziende Sanitarie e la loro identificazione univoca mediante applicazione di barcode o barcode e RFID (preferibile) per garantire la tracciabilità della movimentazione dei singoli contenitori.
Ogni contenitore dovrà essere inoltre associato al Servizio (articolazione organizzativa) utilizzatore. Il numero indicativo complessivo dei contenitori attualmente in uso è di circa 870.
Il numero di contenitori in uso potrà variare nel corso di esecuzione del contratto. In tal caso la Ditta aggiudicataria si impegna a mappare e identificare ulteriori contenitori su richiesta delle Aziende Sanitarie.
Di seguito alcune informazioni aggiuntive di maggior dettaglio relative ai contenitori attualmente in uso presso le Aziende sanitarie:
1. MATERIALE BIOLOGICO
a. Campioni cito-istologici (in liquido preservante, formalina, paraffina, vetrini. Campioni di tessuto a fresco, sottovuoto refrigerato)
Circa 20 Contenitori dimensione massima 800*450*450 mm peso max 25 kg
b. Unità di sangue, emocomponenti (plasmaferesi, plasma-piastrino aferesi, emazie, plasma, piastrine) emoderivati
Circa 230 Contenitori dimensione massima 470*270*400 mm peso max 20 kg
c. Prelievi ematici, campioni feci, campioni urine
Circa 440 Contenitori dimensione massima 410*280*400 mm peso max 10kg
d. Materiale biologico ad alto rischio infettivo
e. Organi, tessuti e cellule
Circa 175 Contenitori dimensione massima 499*710*270 mm peso max 39 kg
f. Altro materiale biologico
2. MATERIALE NON BIOLOGICO
x. Xxxxxxx
b. Documentazione cartacea
c. Farmaci, reagenti diagnostici e dispositivi medici
d. Strumentario chirurgico
Contenitori di dimensione massima 700*450*300 mm peso max 15 kg Contenitori su ruote dimensione massima 1200*700*1500 mm peso max 100 kg
e. Materiale economale
f. Attrezzature
Dimensioni e peso saranno comunicate al momento della richiesta del trasporto
g. Altro materiale vario
CONTENITORI MONOUSO (IMBALLI VARI)
Le Aziende Sanitarie potranno utilizzare per la spedizione/trasferimento delle tipologie di prodotti di cui all’Art. 1 contenitori monouso di varia natura, dimensioni e peso.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la mappatura attraverso codifica con barcode e/o barcode e RFID anche per tale tipologia di contenitori utilizzati dalle Aziende Sanitarie.
Art. 10) TEMPI DI ATTIVAZIONE/EROGAZIONE DEI SERVIZI
A) TRASPORTI CON TRATTE PROGRAMMATE
Non necessitano di attivazione. L’erogazione del servizio avverrà secondo le tempistiche definite nei documenti descrittivi delle tratte (Allegati 1).
In relazione alla variabilità organizzativa che interessa i trasporti, in particolare per il materiale biologico, le tratte programmate potranno essere oggetto di revisione e/o riprogettazione congiunta tra le Aziende sanitarie e la Ditta aggiudicataria al fine di migliorare (ridurre) i tempi di trasporto (ritiro – consegna).
B) TRASPORTI CON TRATTE PROGRAMMATE PER SOSTITUZIONE AUTISTI
Non necessitano di attivazione. L’erogazione del servizio avverrà secondo le tempistiche definite nei documenti descrittivi delle tratte (Allegati 2).
In relazione alla variabilità organizzativa che interessa i trasporti, in particolare per il materiale biologico, le tratte programmate potranno essere oggetto di revisione e/o riprogettazione congiunta tra le Aziende Sanitarie e la Ditta aggiudicataria al fine di migliorare (ridurre) i tempi di trasporto (ritiro – consegna).
C) TRASPORTI NON PROGRAMMATI (trasporti da effettuare su richiesta/chiamata e senza carattere di continuità in fascia diurna, notturna, festiva e prefestiva).
Questa tipologia di trasporti necessita di attivazione. L’erogazione del servizio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità e livelli di priorità:
1. MATERIALE BIOLOGICO
Urgente 🡪 ritiro nel più breve tempo possibile e non oltre i 30 minuti dall’attivazione del servizio e consegna entro max 1 ora dall’attivazione del servizio (o nel minor tempo possibile in funzione dei tempi di percorrenza)
Non urgente 🡪 Ritiro da effettuarsi all’orario richiesto con attivazione con almeno 1 ora di anticipo e consegna entro 1 ora dal ritiro (o nel minor tempo possibile in funzione dei tempi di percorrenza) o secondo pianificazione comunicata;
Specifiche ulteriori:
a. Campioni cito-istologici (in liquido preservante, formalina, paraffina, vetrini. campioni di tessuto a fresco, sottovuoto refrigerato);
b. Unità di sangue, emocomponenti (plasmaferesi, plasma-piastrino aferesi, emazie, plasma, piastrine), emoderivati;
c. Prelievi ematici, campioni feci, campioni urine;
d. Materiale biologico ad alto rischio infettivo;
e. Organi, tessuti e cellule, equipe e riceventi organi solidi
I trasporti urgenti dovranno essere erogati secondo la pianificazione comunicata dal CRT-ER.;
I tempi di servizio indicati devono essere garantiti per tutte le sedi donative/trapiantologiche del CRT-ER indicate nell’allegato 5;
f. Altro materiale biologico
2. MATERIALE NON BIOLOGICO
Urgente 🡪 ritiro nel più breve tempo possibile e non oltre i 30 minuti dall’attivazione e consegna entro max 1 ora dall’attivazione (o nel minor tempo possibile in funzione dei tempi di percorrenza)
Non urgente 🡪 Ritiro da effettuarsi all’orario richiesto con attivazione con almeno 1 ora di anticipo e consegna secondo pianificazione comunicata;
Specifiche ulteriori:
a. referti
b. documentazione cartacea
c. farmaci, reagenti diagnostici e dispositivi medici
x. xxxxx chirurgici
e. materiale economale
f. attrezzature
g. altro materiale vario.
Art. 11) SPECIFICHE TECNICHE E TECNOLOGICHE DEI TRASPORTI
1. MATERIALE BIOLOGICO
a. Campioni cito-istologici (in liquido preservante, formalina, paraffina, vetrini. Campioni di tessuto a fresco)
• campioni cito-istologici in liquido preservante e formalina e acqua: tempo massimo di trasporto 60 minuti a temperatura ambiente in contenitori terziari sigillati e ermetici mantenuti in orientamento verticale;
• campioni di tessuto a fresco, e campioni in sottovuoto refrigerato: tempo massimo di consegna 60 minuti a temperatura controllata in contenitori refrigerati forniti dal service della procedura “formalin-free” oppure in ambiente refrigerato per campioni a fresco (esami intraoperatori). Contenitore da collegare all’alimentazione elettrica del veicolo se il tempo di viaggio supera i 60 minuti (eventi critici rari);
• campioni di tessuto inclusi in paraffina, vetrini: Tempo di consegna entro 60 minuti a temperatura ambiente in contenitori terziari sigillati non ermetici mantenuti in orientamento verticale (materiale fragile).
b. Unità di sangue, emocomponenti (plasmaferesi, plasma-piastrino aferesi, emazie, plasma, piastrine) ed emoderivati
• se i tempi di percorrenza da ritiro a consegna sono inferiori a 60 minuti il traporto deve avvenire a temperatura ambiente (20°C – 24°C);
• se i tempi di percorrenza da ritiro a consegna sono superiori a 60 minuti il traporto deve avvenire a temperatura controllata (2°C – 10°C, 20°C – 24°C).
c. Prelievi ematici, campioni feci, campioni urine
• la temperatura di trasporto di materiale biologico a scopo diagnostico è di norma compresa tra i 15°C e 25°C;
• I campioni di feci e urine a fresco destinate al laboratorio di Microbiologia devo essere trasportati a temperatura refrigerata (4°C – 8°C).
d. Organi, tessuti e cellule
• organi che viaggiano con equipe;
• organi che viaggiano senza equipe.
L’utilizzo in emergenza è consentito esclusivamente su disposizione di una Direzione Sanitaria, o altra figura Medica Responsabile, che attesti (o rappresenti) un pericolo di vita, e pertanto in caso di immediato soccorso, nel trasporto di sangue e organi, nel trasferimento di equipe medica
e. Altro materiale biologico
• il trasporto potrà avvenire utilizzando un mezzo refrigerato che garantisca la temperatura controllata (in relazione alle specifiche del materiale da trasportare).
2. MATERIALE NON BIOLOGICO
x. Xxxxxxx
b. Documentazione cartacea
c. Farmaci, reagenti diagnostici e dispositivi medici
• il trasporto dovrà avvenire di norma a temperatura ambiente (20°C – 24°C);
• ove necessario il trasporto dovrà avvenire a temperatura controllata (2°C – 8°C). Se i tempi di percorrenza da ritiro a consegna sono inferiori a 60 minuti potrà essere utilizzato un contenitore terziario che garantisce il mantenimento della temperatura (tracciata con datalogger). Se i tempi di percorrenza da ritiro a consegna sono superiori a 60 minuti il trasporto deve avvenire utilizzando un mezzo refrigerato che garantisca la temperatura controllata (2°C – 8°C).
d. Strumentario chirurgico
Possono essere richiesti anche trasporti pesanti fino a 100 kg.
e. Materiale economale
f. Attrezzature
Oggetto del trasporto possono essere apparecchiature medicali. In questo caso l’Azienda al momento di richiesta del trasporto fornirà le eventuali condizioni particolari e/o specifiche per effettuare il trasporto.
g. Altro materiale vario
Art. 12) CARATTERISTICHE DEI MEZZI
La Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, deve garantire automezzi idonei al particolare tipo di trasporto e in regola con le seguenti disposizioni:
- licenze e/o autorizzazioni di legge;
- revisioni generali dei veicoli a motore come disposto dal Ministero dei Trasporti;
- vano di carico lavabile e non soggetto a corrosione da parte degli agenti disinfettanti, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
- apparato telepass;
- contenitore/i termico sanificabile disponibile/i sul mezzo;
- presa di corrente a 12 V e/o 24V per attacco dei contenitori refrigerati dei campioni sottovuoto/farmaci/vaccini e/o altro materiale in casi di sforamento dei tempi massimi di consegna per cause eccezionali.
Ove richiesto/necessario i mezzi dovranno essere dotati di sponda idraulica o altro sistema di carico/scarico.
Gli automezzi attrezzati con sponda idraulica potranno essere anche utilizzati per carico di carrelli armadio porta container su ruote/attrezzature/apparecchi medicali
Qualora i mezzi trasportino Materiale Biologico dovranno essere dotati di kit per eventuali sversamenti (completo di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti e guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili) e il conducente dovrà aver cura che il collo vada comunque sempre posto in posizione sicura, secondo le prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 3 del 08/05/2003, avente ad oggetto “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”.
Data la particolarità del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione all'igiene degli automezzi.
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica, sullo stato igienico degli stessi, e qualora si riscontrassero condizioni igieniche precarie di applicare le relative penalità.
I mezzi impiegati dovranno essere veicoli furgonati e condizionati in ogni parte compreso il vano di carico; a richiesta dovranno essere messi a disposizione e utilizzati mezzi refrigerati isotermici che permettano di mantenere per un periodo di tempo non inferiore a 12 ore una temperatura interna a carrozzeria vuota dai +4 ai +8 C°, +2°C ai +10°C o dai +20°C ai +24°C (a seconda del materiale trasportato).
I mezzi devono essere dotati di un sistema di monitoraggio della temperatura del vano, tarato periodicamente.
La temperatura del vano di carico del mezzo deve essere tracciata durante tutto il tempo di
trasporto (reportistica ad hoc).
I mezzi impiegati devono essere dotati di sistema di tracciabilità e geolocalizzazione in tempo reale.
I mezzi, le attrezzature e i materiali utilizzati per il servizio di cui al presente Capitolato dovranno garantire e rispettare, secondo la normativa vigente nel corso della durata contrattuale, le prescrizioni in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro ed eco compatibilità, compresa l’idoneità al trasporto del materiale biologico.
Gli automezzi utilizzati devono essere idonei al particolare tipo di trasporto, in regola con le coperture assicurative per trasporto cose e persone, le licenze e/o autorizzazioni di legge, revisione generale dei veicoli a motore.
Ove necessario, La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione veicoli idonei e omologati per i trasporti in emergenza con la classificazione “trasporto organi e sangue”. Le caratteristiche di omologazione sono riportate sulla carta di circolazione del mezzo. L’automezzo può essere condotto da un autista con patente “B” con corsi di guida veloce e sicura specifici.
Art. 13) RIMBORSI
Sono a carico delle Aziende Sanitarie le spese per i pedaggi autostradali, che verranno corrisposti esclusivamente in base alle tariffe autostradali vigenti, conteggiando il corrispettivo dall'uscita autostradale più prossima alla struttura aziendale.
Altri oneri non espressamente previsti derivanti dall'utilizzo dei mezzi restano invece a completo carico del Fornitore.
Art. 14) REPORTISTICA
Fatto salvo quanto previsto all’Art. 6, la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre e trasmettere mensilmente alle Aziende sanitarie, un report su supporto informatico contenente:
• Id Missione
• codice di attivazione Servizio
• nome, cognome e telefono del richiedente
• codice autista che effettua il servizio
• data del servizio
• ora di inizio e fine servizio
• luogo di partenza e luogo di arrivo
• durata (da Google maps percorso breve)
• costo del servizio
• km percorsi (da Google maps percorso breve)
• giustificativo eventuale tempo di attesa ulteriore.
Eventuali integrazione e/o variazioni a tale reportistica potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie senza aggravio di spesa.
SEZIONE II – PARTE NORMATIVA
Art. 15) COSTO DELLE PRESTAZIONI
Richiamate le tipologie di prestazioni previste all’art. 4 si specifica quanto segue: TRASPORTI SU PERCORSI PROGRAMMATI (PROTOCOLLI)
Per questa tipologia di prestazioni sarà riconosciuto un canone mensile (determinato dall’applicazione della percentuale di sconto offerto alla previsione di spesa dei trasporti programmati di ogni singola Azienda), soggetto a verifica in merito ai Km e durata previsti; in caso di modifica dei Protocolli che comporti una variazione superiore al +/- 2 % nei km percorsi e/o della durata delle attività, il costo per protocollo sarà rivisto utilizzando il costo a Km. e costo orario offerto. Tale nuovo costo comporterà la variazione del canone (che diventerà base di calcolo per il mese successivo);
TRASPORTI SU PERCORSI PROGRAMMATI PER SOSTITUZIONE AUTISTI (PROTOCOLLI)
Per questa tipologia di trasporti saranno applicate le tariffe a km e orarie offerte in relazione alla programmazione del trasporto declinata nel documento descrittivo del relativo protocollo.
TRASPORTI NON PROGRAMMATI
Per le seguenti tipologie di trasporti è richiesta la formulazione di una tariffa a cifra fissa comprensiva di costo chilometrico e costo orario non superiore a quanto indicato nella Scheda Offerta Economica:
1) Servizi non programmati in provincia con percorrenza max di 15 Km;
2) Servizi non programmati in provincia con percorrenza max di 25 km;
3) Servizi non programmati in provincia con percorrenza max di 40 km;
4) Servizi non programmati in provincia con percorrenza max di 80 km.
Per le seguenti tipologie di trasporti di cui ai successivi punti 5 e 6) saranno applicate le tariffe a km e orarie offerte:
5) Servizi non programmati in provincia con percorrenza superiore a 80 km
6) Servizi non programmati fuori provincia da punto aziendale convenzionale
Per la seguente tipologia di trasporti interni alle strutture dei presidi ospedalieri sarà riconosciuto un importo forfettario per ogni attivazione/richiesta, indipendentemente dal numero di punti di ritiro/consegna previsti, non superiore a quanto indicato nella Scheda Offerta Economica:
7) Servizi non programmati all’interno dell’Area di un presidio ospedaliero (es. Edificio Maternità – Monoblocco dell’Ospedale Maggiore, Casa del Donatore – Monoblocco dell’Ospedale maggiore)
Art. 16) DURATA DELL’APPALTO
Il servizio in oggetto avrà una durata di anni tre.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del servizio per ulteriori due anni separatamente considerati, previo interpello della Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica/Pec.
Durante il periodo di rinnovo, il servizio dovrà essere eseguito alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la Ditta aggiudicataria possano sollevare eccezione alcuna.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, la Stazione appaltante non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere senza che per questo la Ditta aggiudicataria possano sollevare eccezione alcuna.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
La Ditta si impegna altresì ad assicurare l’eventuale graduale subentro di altra Impresa al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.
Art. 17) PERIODO DI PROVA
La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall’inizio effettivo del servizio, al fine di accertare la corrispondenza del servizio prestato dalla Ditta stessa a quanto prescritto dal presente Capitolato.
Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
Qualora durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’Impresa in fase di gara, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite comunicazione via PEC e di aggiudicare il servizio all’Impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile - Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la Ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata
• avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite sino a quel momento.
Art. 18) QUANTITATIVI
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono puramente indicative e potranno essere aumentate, diminuite o modificate nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 106, comma 12 Dlgs 50/2016), senza che gli Aggiudicatari possano sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.
Art. 19) PREZZI DEL SERVIZIO/REVISIONE
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio fatta salva solo, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs 50/16, la possibilità di revisione periodica annuale, a partire dal secondo anno, sulla base anche della variazione dell’indice ISTAT FOI calcolato nella media degli ultimi 12 mesi. La richiesta, motivata e documentata, dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza annuale; la stazione appaltante si riserva di effettuare le opportune indagini di mercato.
Tali importi dovranno intendersi omnicomprensivi di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell’organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente Capitolato.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo.
Art. 20) RESPONSABILE DELL’APPALTO E RESPONSABILI OPERATIVI
La Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nome, l’indirizzo e i numeri di telefono mobile e fisso di un suo rappresentante nominato con funzioni di “Responsabile dell’Appalto” il quale sarà il riferimento per gli adempimenti previsti dal presente Capitolato e garantirà il coordinamento delle attività. Inoltre, dovrà essere indicato, il nome e relativi recapiti telefonici mobile/fisso di un referente, con funzione di Responsabile Operativo.
Il Responsabile Operativo dovrà essere disponibile per ogni problema presso i recapiti comunicati, tutti i giorni negli orari di svolgimento del servizio.
Il Responsabile Operativo dovrà essere in grado di predisporre interventi operativi in modo che il problema sia tempestivamente risolto e di supervisionare i propri dipendenti al fine di far loro osservare i compiti, le funzioni e le norme stabilite per il buon funzionamento del servizio.
In caso di assenze o impedimenti delle figure sopra citate, la Xxxxx dovrà trasmettere i nominativi, l’indirizzi e i numeri telefonici dei sostituti.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze rilevate in contradditorio con il Responsabile dell’appalto o il Responsabile Operativo, che dovranno essere muniti di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente alla aggiudicataria stessa.
L’Azienda Sanitaria fornirà successivamente all’Aggiudicatario il nominativo di uno o più Referenti Aziendali a cui rivolgersi per problematiche inerenti il servizio oggetto della presente procedura.
Art. 21) OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA
La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell’applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.
In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall’Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall’Ispettorato del lavoro, l’Azienda procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l’adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la Ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l’Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l’avvenuta regolarizzazione della posizione della Ditta.
La Ditta ha comunque l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l’Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Inoltre, qualora gli operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell’Azienda Sanitaria, la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell’Azienda appaltante.
A richiesta dell’Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.
Resta comunque inteso che l’Azienda rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l’appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 22) OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda
La Ditta dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.
Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 23) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxx00.xxx,
Istituto Ortopedico Rizzoli: xxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x- protezione,
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al presente Capitolato speciale (DUVRI Ricognitivo).
L'AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna X. Xxxxxx –Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, allegato al contratto di appalto, invieranno alla Ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria Azienda.
Art. 24) PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA E FORMAZIONE
Prima dell’inizio del periodo contrattuale, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare l’elenco nominativo del personale che intende impiegare nell’espletamento del servizio, compreso quello addetto alle sostituzioni, con indicazione di qualifica, orario di lavoro nonché tipologia di patente di guida, impegnandosi a comunicare ogni successiva variazione/aggiornamento.
L’Aggiudicatario dovrà pertanto garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.
In nessun caso sarà ammissibile l’interruzione dell’attività causata da mancato assolvimento degli obblighi contrattuali a seguito di assenza improvvisa e non gestita (dall’Aggiudicatario) del personale addetto al servizio specifico. In caso contrario, eventuali interruzioni saranno considerate quali gravi inadempimenti al contratto.
Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per il servizio oggetto della presente gara è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale che il servizio richiede.
In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il personale:
• sia dotato sempre di apposita divisa con logo aziendale e cartellino di riconoscimento nonché dei Dispositivi di Protezione Individuale se necessari (il materiale monouso tipo mascherine, guanti, tute,ecc. dovrà essere fornito dall’aggiudicatario a suo onere e carico);
• sia in regola con quanto disposto dalla Legge del 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (per gli addetti alla guida).
• abbia sempre con sé il documento di identità personale
• si attenga agli orari definiti
• sia di assoluta fiducia e provata riservatezza;
• tenga sempre un comportamento corretto ed educato, come sopra indicato;
• segnali subito eventuali anomalie che si dovessero rilevare durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
• rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
• rispetti le norme di sicurezza e le indicazioni del DUVRI;
• segnali eventuali variazioni nei percorsi e degli orari dei giri assegnati;
• si attenga alle indicazioni per lo svolgimento delle varie attività.
L’Azienda Sanitaria si riserva facoltà di pretendere in qualsiasi momento l’allontanamento degli operatori che non rispondano ai requisiti indicati o che ritenga, a proprio insindacabile giudizio, non idonei.
In particolare, l’Aggiudicatario si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori per i quali l’Azienda Committente abbia oggettivante rilevato e denunciato comportamenti scorretti o abbia rilevato almeno tre gravi prestazioni negative tramite controlli delle Aziende Committenti.
Il personale dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e quant’altro si rendesse necessario dalle disposizioni legislative vigenti, in relazione al servizio disciplinato dal presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il proprio personale partecipi alle previste attività di formazione/addestramento, erogate dalla stessa, per personale neoassunto e riaddestramento/aggiornamento del personale già in essere per il corretto espletamento del servizio, con cadenze stabilite, da documentare in caso di richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria. Potranno essere previste attività di formazione, erogate dall’Aziende Sanitarie, per personale neoassunto e riaddestramento del personale addetto al trasporto con cadenze stabilite (competenze documentate).
Il Fornitore dovrà altresì prevedere un’adeguata formazione gratuita del personale dell’Azienda Sanitaria interessata, per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi e degli applicativi software, e provvedere al supporto formativo che si rendesse necessario durante l’esecuzione dell’appalto.
L’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un documento, se richiesto, in cui saranno riportati i nominativi del personale che ha ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice.
La formazione del personale dovrà essere concordata con i referenti dell’Azienda stessa che verranno indicati durante il periodo dell’appalto.
Qualora, durante il periodo del contratto, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire la nuova formazione.
Art. 25) RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Sanitaria, che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Azienda Sanitaria, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell’Azienda stessa, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, per tutta la durata del contratto compresi rinnovi e proroghe, relativa a tutti gli eventuali danni da essa arrecati all’Azienda Sanitaria e a terzi, con un massimale di copertura non inferiore a € 5.000.000,00, salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di maggiori danni.
Copia della polizza dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante.
Art. 26) FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
Fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento, ai sensi dell’art. 48 comma 17 del Codice degli Appalti, del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’Azienda può proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso Xxxxxx, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’Azienda Sanitaria può recedere dall'appalto.
Ai sensi dell’art. 48 comma 18 del Codice degli Appalti, in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo
degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
Art. 27) SCIOPERI
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. 146/90) che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di norma di giorni 5, a segnalare all’Azienda Sanitaria la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. L’Azienda Sanitaria non corrisponderà il minor servizio erogato.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, quest’ultima provvederà al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui la Ditta aggiudicataria non avrà svolto il servizio, l’Azienda Sanitaria effettuerà le corrispondenti detrazioni. L’ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l’evento di forza maggiore.
Art. 28) PENALITA’
Per ogni inadempienza relativa al servizio, ciascuna amministrazione applicherà una penale commisurata al livello di gravità così come di seguito definito:
Inadempienza lieve: € 100,00 per evento; Inadempienza media: € 1.000,00 per evento; Inadempienza grave: € 2.000,00 per evento.
Di seguito vengono indicate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:
Inadempienza lieve:
- mancata reperibilità del Responsabile dell’appalto (o suo Referente) negli orari concordati;
- per ogni mancata risposta da parte della centrale operativa entro il tempo di servizio;
- mancata esposizione da parte dell’autista delle vetture del tesserino di riconoscimento;
- similari.
Inadempienza media:
-mancato rispetto della pianificazione degli interventi ove il mancato rispetto non comporti la necessità di azioni correttive da parte delle Aziende sanitarie;
- per ogni audit con esito negativo sulla pulizia del mezzo;
- similari.
Inadempienza grave:
- mancato rispetto della pianificazione degli interventi ove il mancato rispetto comporti la necessità di azioni correttive da parte delle Aziende sanitarie;
- per ogni trasporto non avvenuto;
- mancato funzionamento del software di tracciabilità;
- mancato condizionamento e/o refrigerazione del vano di carico dei mezzi ove previsto;
-nel caso in cui all’esito degli audit effettuati dal Titolare trattamento dati o terzi incaricati, le misure tecnico organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del Trattamento e/o Sub-Responsabile risultino inadeguate o vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dati personali;
- Similari.
L’Amministrazione contraente contesterà formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 7 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni scritte.
Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda committente provvederà ad applicare le penali nella misura sopra indicata.
Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell’art.113 bis del D.Lgs. 50/2016.
Restano salve tutte le azioni tendenti al riconoscimento di ulteriori danni.
Resta salva altresì la facoltà dell’Azienda committente, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
Art. 29) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art. 108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria
e) in caso di non superamento del periodo di prova
f) in caso di subappalto non autorizzato dalla Azienda Sanitaria;
h) qualora l’Azienda Sanitaria notifichi n. 3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato
i) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
l) in caso di revoca delle autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio;
m) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento dati e Sub-Responsabile di consentire l’audit al Titolare del Trattamento.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali che comportino la risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art. 30) FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO
La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture separate per ogni singola Azienda Sanitaria richiedente. Per quanto riguarda la fatturazione del canone mensile per i trasporti programmati, questo sarà determinato dall’applicazione della percentuale di sconto offerta sulla spesa annua, distinta per Azienda, come da suddivisione allegata alla Scheda offerta economica.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di
Bologna, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Istituto Rizzoli di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
XXIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40130 XXXXXXX
XXTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice Fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via xx Xxxxxxxx 0/00 – 00000 XXXXXXX
Xxoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato.
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione dell’ordine completo di anno e numero o, in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.
La Ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda Sanitaria è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 31) SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010,
n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art. 32) RECESSO DAL CONTRATTO
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda Committente, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
ART. 33) CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL’INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19.06.2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Art. 34) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.