TENUTO CONTO CHE Clausole campione

TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano: - la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza; - la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; - i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna); - la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata; per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;
TENUTO CONTO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 233/A23 del 01/09/2015 è stato affidato il servizio di refezione scolastica per l’anno 2015/2016 (gara ponte) al costituendo ATI All Foods s.r.l. / Camst soc. coop. a r.l.; • in data 13/10/2015 è stato sottoscritto apposito contratto di Rep. n. 4199; • il predetto contratto giunge alla sua naturale scadenza al termine dell’attuale anno scolastico 2015/2016 e pertanto risulta necessario provvedere ad una nuova procedura di gara in grado di assicurare il servizio in oggetto a partire dal prossimo inizio dell’anno scolastico 2016/2017; • con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Linee d’indirizzo per lo sviluppo del Servizio di refezione/ristorazione scolastica per gli alunni ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio” sono stati stabiliti taluni indirizzi politico- amministrativi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001, relativamente all’espletamento della gara d’appalto in oggetto; • con Determinazione Dirigenziale n. 94/A23 del 15/04/2016 avente come oggetto “Servizio di refezione scolastica/ristorazione scolastica - anni scolastici 2016/2021. Cig 6655222EEB - Determinazione a contrarre” si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed indire gara con procedura aperta ai sensi di quanto previsto dalla normativa dettata dal D.lgs. 163/2006; • la suddetta procedura sarebbe stata espletata in forma autonoma da parte del Comune di Anzio essendo il servizio, incluso tra quelli riportati nell’Allegato IIB al D.lgs. 163/2006, sottratto all’obbligo dell’acquisizione in forma aggregata di cui all’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 così come indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 11 del 23/09/2015 “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”; Determinazione n° 224 del • in data 19/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 - il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente il seguente oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; • il suddetto decreto ha abrogato il precedente n. 163 del...
TENUTO CONTO CHE. Il Ministero della salute con nota n. 16106/2020, l’Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; - i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito negativo non possano escludere la possibilità di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione; - il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatar...
TENUTO CONTO CHE. Le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, devono suddividere gli appalti in lotti funzionali ex art. 3, co. 1, lett. qq), ovvero in lotti prestazionali ex art. 3, co. 1, lett. gggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture; - Il “lotto funzionale”, all’art. 3, co. 1, lett. qq), D.Lgs. n. 50/2016, è definito come uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. - Le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell’art. 51, co. 3, D.Lgs. n. 50/2016, indicano nella legge di gara se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti; - Le Stazioni Appaltanti possono, ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nella legge di gara (..).
TENUTO CONTO CHE l’art. 30 del decreto legge 90/2014, convertito dalla l. 114/2014, ha attribuito al Presidente dell’Anac una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’Expo 2015; per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’Anac si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza; l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera Anac n. 101 del 25 giugno 2014 e opera, secondo il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 32, comma 3, decreto legge 189/2016, fino alla completa esecuzione degli interventi previsti nell’Accordo e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria, da ultimo prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
TENUTO CONTO CHE in data 25/10/2021 (PG/2021/352798 del 28/10/2021) il RTI ha trasmesso la bozza di Progetto dei Fabbisogni (Versione 3.1) relativo al sottoprogetto NUE 116117 successivamente integrata con la ripartizione dei valori economici generati dalle tre integrazioni richieste in data 26/10/2021 (PG/2021/351128 del 26/10/2021); - in data 28/10/2021 (PG/2021/353500 del 28/10/2021), essendo stata confermata da parte del RTI la mancanza di disponibilità sulle risorse relative all’Accordo Quadro SPC Lotto 4, ATS Sardegna ha richiesto l’emissione di una nuova versione del Progetto dei Fabbisogni in seguito alla rettifica di alcuni paragrafi presenti nell’ultima versione condivisa dal RTI (Versione 3.1) e la contestuale richiesta di: - mantenere, all’interno del Progetto dei Fabbisogni, la sola Integrazione con MCA-CA; - eliminare l’Integrazione con il Fascicolo Sanitario Regionale e l’Integrazione con CDR-XDS; - nella stessa comunicazione ATS Sardegna precisa che la ricollocazione delle attività di integrazione rimosse dal Progetto dei Fabbisogni del sottoprogetto NUE 116117, che sarà attentamente valutata in seguito alla conclusione delle attività relative al SAL3 del sottoprogetto CDR-XDS e comporterà la necessità di definizione di un nuovo Piano dei Fabbisogni per quanto concerne il Sottoprogetto 2 - CDR-XDS, al fine di ricomprendere tali integrazioni, oltre ad eventuali ulteriori necessità che dovessero essere emergere in seguito alle attività del SAL; - nel corso dell’incontro tenutosi in data 29/11/2021 con ALMAVIVA (PG/2021/0405861 del 17/12/2021), ATS Sardegna ha valutato le rimodulazioni proposte dal Fornitore al fine di ripristinare, come richiesto, le funzionalità pre-riorientamento per quanto riguarda la realizzazione del “Portale 116117” e del “Catalogo dei servizi”, tenendo comunque conto dell’avanzamento del progetto e del relativo utilizzo di fattori produttivi di assistenza, gestione operativa e manutenzione evolutiva in un contesto di esercizio relativo al “riorientamento” con l’attività inerente il sistema Follow-Up COVID-19; - nel corso del suddetto incontro, sempre a causa della mancata disponibilità di risorse residue sul Accordo Quadro SPC Lotto 4, si è stabilito di ricollocare le attività relative alle tre integrazioni richieste nel Piano dei Fabbisogni versione 8.0, compresa quella con MCA-CA, sul Sottoprogetto CDR-XDS facendo ricorso all’Accordo Quadro SPC Lotto 3; PRESO ATTO che con nota di ALMAVIVA (PG/2021/0405641del 17/12/2021) è stato trasm...
TENUTO CONTO CHE il citato Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e i regolamenti delegati ed esecutivi introducono, a partire dal 1° gennaio 2022, importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate nell'Unione Europea; - a norma dell’art. 45, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848, un prodotto può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o come prodotto in conversione se tale prodotto è conforme alle norme dell’Unione sulla produzione biologica o a norme sulla produzione e di controllo equivalenti di un Paese terzo; - a norma dell’art. 45, paragrafo 5, del citato Regolamento (UE) n. 2018/848: • il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione è accertato ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.2017/625; • la frequenza dei controlli fisici di cui all’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/625 dipende dalla probabilità di non conformità ai sensi dell’articolo 3, punto 57 del Regolamento (UE) n. 2018/848; - in data 27 dicembre 2021 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti: • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i Regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione; • Regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione; • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che applica le norme relative ai documenti e alle notifiche richieste per i prodotti biologici e i prodotti in conversione de...
TENUTO CONTO CHE l’effettiva attivazione e prosecuzione del servizio resta comunque subordinata all’evoluzione del quadro epidemiologico ed alla compatibilità rispetto ad eventuali misure restrittive sopravvenute emanate nell’ottica del contenimento dei contagi; Tenuto conto di tutto quanto sopra precisato in via di premessa, tra l’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio rappresentata dal Dirigente del Settore Servizi Educativi, Cultura, Eventi, Sport e Commercio dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, l’Istituto Comprensivo Statale “M. HACK” rappresentato dal Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e l’Istituto Comprensivo Statale “R.L. Montalcini” rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
TENUTO CONTO CHE. Il termine dilatorio dello stand still di cui all’art. 32 c. 9 del D.lgs 50/2016, non si applica per l’esecuzione di contratti a carattere d’urgenza tra cui i sevizi socio-assistenziali ed educativi;
TENUTO CONTO CHE. Le Parti intendono utilizzare gli strumenti normativi previsti dall’ordinamento e ricercare soluzioni su base esclusivamente volontaria che vengano incontro alle esigenze dei dipendenti di cessare consensualmente il rapporto di lavoro a fronte della maturazione dei requisiti per fruire della pensione quota 100. Il piano di incentivazione come di seguito definito