Common use of TENUTO CONTO CHE Clause in Contracts

TENUTO CONTO CHE. Il Ministero della salute con nota n. 16106/2020, l’Istituto Superiore di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Covid-19 e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; - i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito negativo non possano escludere la possibilità di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione; - il test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all’accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitari; - che le Farmacie che aderiranno all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico e per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale* della Regione tramite posta elettronica, comunicando (Modulo in Allegato 1): Azienda USL di riferimento; codice regionale Farmacia; denominazione Farmacia; codice ISTAT comune; descrizione comune; - che le Farmacie aderenti saranno designate dall’AUSL di riferimento in qualità di - che l’esecuzione del test sierologico in Farmacia avverrà, da parte dei cittadini, e su appuntamento, nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus riportate in Allegato 2 al presente Accordo; - che l’approvvigionamento dei test rapidi avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, scelto nell’elenco dei test sierologici rapidi convalidati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (test immunocromatografici rapidi all’interno della lista disponibile all’indirizzo web: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxxxx); - che venga riconosciuto un costo a test pari a complessivi 16.76 € IVA inclusa [per l’approvvigionamento del test (5,001 €; esente IVA); per materiale di consumo/DPI e smaltimento rifiuti (€.2,00; esente IVA); per la remunerazione del servizio (8,00 € IVA esclusa; 9,76 € IVA inclusa)]. - Al cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’, dopo la misurazione della temperatura corporea da parte del farmacista (per temperature rilevate superiori a 37,5°, non sarà possibile far eseguire il test in Farmacia), verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto e verranno consegnati: - apposita informativa sul progetto (Allegato 3) - un modulo comprendente l’informativa sul trattamento dei dati (Allegato 4); - modulo per autocertificazione avente diritto (Allegato 5): il cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’ dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto all’esecuzione gratuita del test (essere genitore di, essere fratello/sorella di, familiare convivente di) fatta eccezione per i soggetti minori; - modulo di consenso all’esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al genitore/tutore/soggetto affidatario del minore (Allegato 6); I moduli 5 e 6 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibile all’Azienda USL di competenza solo qualora richiesti; - il farmacista: - accedendo alla piattaforma SOLE con le credenziali già disponibili per la Farmacia, registra i seguenti dati necessari su apposita scheda da compilare sul Portale SOLE: ▪ xxxx riferiti al soggetto che esegue il test (punto A o in alternativa punto B):

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Samples: Accordo Tra La Regione Emilia Romagna E Le Associazioni Di Categoria Delle Farmacie Convenzionate Per Effettuare Test Diagnostici Rapidi Per La Ricerca Degli Anticorpi Anti Sars Cov 2, Accordo Tra La Regione Emilia Romagna E Le Associazioni Di Categoria Delle Farmacie Convenzionate Per Effettuare Test Diagnostici Rapidi Per La Ricerca Degli Anticorpi Anti Sars Cov 2, Accordo Tra La Regione Emilia Romagna E Le Associazioni Di Categoria Delle Farmacie Convenzionate Per Effettuare Test Diagnostici Rapidi Per La Ricerca Degli Anticorpi Anti Sars Cov 2

TENUTO CONTO CHE. Il Ministero della salute con nota La succitata circolare n. 16106/2020, l’Istituto Superiore 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P ha precisato inoltre che: - vi è l’obbligo di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti tracciabilità di tutti i test diagnostici nei sistemi informativi regionali, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni (incluse le farmacie). - alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in vitro attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo. - restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la Covid-19 durata ed il termine dell’isolamento e le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologicodella quarantena. - per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo non necessita di ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare. - va sempre raccomandato che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. - dal momento che alcuni test antigenici possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARSavere una sensibilità sub-CoV-2ottimale, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale; - i test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2si raccomanda, nel ricercare comunicare un risultato negativo, di fornire una passata esposizione adeguata informazione al virussoggetto, consigliando comportamenti prudenziali. DATO ATTO CHE le farmacie pubbliche aderenti ad Assofarm Umbria, nel ribadire la disponibilità ad aderire al progetto di testing per l’esecuzione di test rapidi in caso farmacia, hanno tuttavia rappresentato la necessità di esito negativo attendere la definizione di un accordo di collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Sezione Umbria e che pertanto l’adesione al progetto stesso è condizionata dalla pregiudizievole sottoscrizione di detto accordo, attesa la necessità di disporre di personale di supporto e non possano escludere la possibilità pregiudicare, così, l’ordinaria attività delle farmacie. - di un’infezione nel cittadino che sia stato in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo promuovere l’attività di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazione; - il test sierologico rapidotesting, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria e gratuita, nella popolazione studentesca e nel personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado dell’Umbria e dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime sussidiarietà, con test antigenico rapido, eseguibile nelle farmacie aderenti, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico – sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate nel protocollo allegato al presente accordo (allegato1); - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM nei genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamentopuò essere effettuato una volta al mese, su base volontariaappuntamento (preferibilmente pomeridiano) e previa compilazione del modulo di autocertificazione in allegato (allegato 2); - di prevedere che le attività derivanti dall’attuazione della deliberazione n. 995/2020 sopra richiamate si interrompano, in funzione della risposta anticorpale attraverso il loro sostituzione con l’esecuzione dei test diagnostico sierologico rapido può riguardare antigenici rapidi e pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all’accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitarinon sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; - che le Farmacie che aderiranno all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico e per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale* della Regione tramite posta elettronicaad Umbria Digitale, comunicando compilando apposito modulo di adesione (Modulo in Allegato 1): Azienda USL di riferimento; codice regionale Farmacia; denominazione Farmacia; codice ISTAT comune; descrizione comune; - che le Farmacie aderenti saranno designate dall’AUSL di riferimento in qualità di - che l’esecuzione del test sierologico in Farmacia avverrà, da parte dei cittadini, e su appuntamento, nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus riportate in Allegato 2 al presente Accordoallegato 3); - che l’approvvigionamento dei test rapidi avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, scelto nell’elenco dei avendo cura di scegliere test sierologici rapidi convalidati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (test immunocromatografici rapidi all’interno della lista disponibile all’indirizzo webaventi i seguenti requisisti: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxxxx)- marchio CE; - non essere destinati esclusivamente all’uso su soggetti sintomatici; - sensibilità ≥ 80 %; - specificità ≥ 97 %; - che venga riconosciuto rimborsato alle Farmacie un costo a test pari a complessivi 16.76 € 15 euro esenti IVA inclusa [di cui: 6 euro esenti IVA per l’approvvigionamento del test (5,001 €test; esente IVA); 9,00 euro esenti IVA per materiale le prestazioni di consumo/DPI e smaltimento rifiuti (€.2,00; esente IVA); per la remunerazione del servizio (8,00 € IVA esclusa; 9,76 € IVA inclusa)]strettamente connesse. - LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE ACCORDO CONCORDANO INOLTRE I SEGUENTI ASPETTI TECNICI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI TESTING DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA Al cittadino che aderisca aderirà al progetto di ‘screening’, dopo la misurazione della temperatura corporea da parte del farmacista (per temperature rilevate superiori a 37,5°, non sarà possibile far eseguire il test in Farmacia), testing verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto progetto, le misure di sicurezza previste che lo riguardano e verranno saranno consegnati: - apposita informativa sul progetto e sul trattamento dati (Allegato 3allegato 4) - un modulo comprendente l’informativa sul trattamento dei dati per il consenso informato (Allegato 4allegato 5); - modulo per autocertificazione avente diritto (Allegato 5allegato 2): il cittadino che aderisca aderirà al progetto di ‘screening’ testing dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto all’esecuzione gratuita del test (essere genitore ditest, essere fratello/sorella di, familiare convivente di) fatta eccezione per i soggetti minori; - modulo di consenso all’esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al genitore/tutore/soggetto affidatario del minore (Allegato 6); I moduli 2 e 5 e 6 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibile disponibili all’Azienda USL di competenza solo qualora richiesti; - il farmacista: - accedendo alla piattaforma SOLE al Sistema CUP con le credenziali già disponibili per la Farmacia, registra i seguenti dati necessari su apposita scheda da compilare sul Portale SOLE: ▪ xxxx riferiti al soggetto esegue l’accettazione; - inserisce a sistema l’esito, positivo o negativo, del test e la mail della persona che esegue riceve il risultato con il numero di cellulare; inoltre il farmacista fotografa il test (punto A o e lo inserisce a sistema; - in alternativa punto B):caso di esito positivo il farmacista raccomanderà l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma eseguito dall’ISP dell’AUSL di assistenza; La comunicazione di test negativo viene ricevuta dalla persona via mail. La comunicazione di test positivo viene ricevuta via mail dalla persona ed anche dal MMG/PLS che potrà prenotare il tampone molecolare presso i drive in e all’ISP. I dati di sintesi saranno inoltre trasmessi da Umbria Digitale ai competenti Servizi delle Aziende USL per le attività di rendicontazione e di remunerazione che avverrà, come per la realizzazione di altri Servizi, con fatturazione elettronica; il test potrà essere ripetuto da parte di uno stesso cittadino aderente al progetto non prima di 30 giorni dal precedente test eseguito presso una Farmacia.

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Samples: Accordo Tra La Regione Umbria E Le Associazioni Delle Farmacie Pubbliche E Private Convenzionate Per Effettuare Test Diagnostici Rapidi Per Sars Cov 2.

TENUTO CONTO CHE. Il Ministero La circolare del ministero della salute con nota Salute n. 16106/2020, l’Istituto Superiore 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P ha precisato inoltre che: - vi è l’obbligo di Sanità con Rapporti COVID-19 n. 28 e n 46 2020 e la Commissione Europea con comunicazione del 15 aprile 2020 “Orientamenti riguardanti tracciabilità di tutti i test diagnostici nei sistemi informativi regionali, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni (incluse le farmacie). - alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in vitro attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo. Le modalità di segnalazione della positività sono di seguito identificate: - restano valide tutte le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12/10/2020 per la Covid-19 durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena, integrate con le relative prestazioni” si sono espressi sulla rilevanza dei test diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2, in quanto utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione misure contumaciali straordinarie previste nei soggetti a rischio variante virale; - i per il soggetto, che non appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test sierologici rapidi che rilevano anticorpi contro SARS-CoV-2in farmacia o in laboratorio a pagamento, nel ricercare una passata esposizione al virus, in caso di esito se il saggio antigenico risulta negativo non possano escludere la possibilità necessita di un’infezione nel cittadino che sia stato ulteriori approfondimenti, se positivo va confermato con test di terza generazione o test in contatto con il virus nel periodo immediatamente precedente l’esecuzione del test o qualora abbia un titolo di anticorpi inferiore al limite minimo di rilevazionebiologia molecolare; - il va sempre raccomandato che anche in presenza di un test sierologico rapido, ancorché non fornisca una risposta definitiva sulla presenza o assenza di coronavirus, rappresenta un valido strumento per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della popolazione al fine di orientare strategie e misure per il controllo della pandemia; - l’attività da realizzarsi presso le Farmacie convenzionate riguarda inizialmente il supporto alla ripartenza in sicurezza delle attività scolastiche; in funzione dell’andamento dell’epidemia e dell’esito della campagna, potrà rivolgersi successivamente ad altre fasce di popolazione; - l’attività oggetto del presente Accordo può consentire di individuare – all’interno della popolazione interessata, asintomatica, nonché su base volontaria - persone che hanno contratto il virus e conseguentemente di impedire la nascita di nuovi focolai di COVID-19 nel territorio della nostra regione e in particolare nel mondo della scuola. - Di avviare l’esecuzione da parte dei cittadini sotto l’egida delle Farmacie convenzionate del test mirato a rilevare negativo la presenza di anticorpi IgG sintomi sospetti deve indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti; - dal momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali. Le farmacie pubbliche e IgM nei genitori dei bambini private della Regione Toscana si sono dichiarate disponibili a svolgere la funzione di punto di accesso per l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi di screening della popolazione di cui al successivo punto 3) del presente accordo ed il caricamento degli esiti sulla piattaforma informatica regionale. La partecipazione delle farmacie a tale Progetto di screening epidemiologico avviene nel rispetto e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore), agli alunni/studenti stessi, ai loro fratelli e sorelle, nonché agli ulteriori familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento, secondo le modalità previste dalla DGRT 61/2021 ed è su base volontaria, della risposta anticorpale attraverso il . La comunicazione di avvio dell’attività di esecuzione di test diagnostico sierologico rapido può riguardare pertanto anche la popolazione minore collaborante, previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori, uno dei quali deve altresì presenziare all’accertamento stesso. Sono beneficiari inoltre gli assistiti che frequentano corsi universitari; - che le Farmacie che aderiranno all’esecuzione del test dovranno darne comunicazione al competente Servizio Farmaceutico antigenici rapidi e per conoscenza al Servizio Assistenza territoriale* della Regione tramite posta elettronica, comunicando (Modulo in Allegato 1): Azienda USL di riferimento; codice regionale Farmacia; denominazione Farmacia; codice ISTAT comune; descrizione comune; - che le Farmacie aderenti saranno designate dall’AUSL di riferimento in qualità di - che l’esecuzione del test sierologico in Farmacia avverrà, da parte dei cittadini, e su appuntamento, nel rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del coronavirus riportate in Allegato 2 al presente Accordo; - che l’approvvigionamento dei test rapidi avvenga da parte delle Farmacie convenzionate tramite le Aziende produttrici o la distribuzione intermedia presente sul territorio, scelto nell’elenco dei test sierologici rapidi convalidati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (test immunocromatografici rapidi all’interno della lista disponibile all’indirizzo web: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxx-xxx-xxxx-xxxxxxxxxxx); - che venga riconosciuto un costo a test pari a complessivi 16.76 € IVA inclusa [per l’approvvigionamento del test (5,001 €; esente IVA); per materiale deve avvenire utilizzando il modello 1 di consumo/DPI e smaltimento rifiuti (€.2,00; esente IVA); per la remunerazione del servizio (8,00 € IVA esclusa; 9,76 € IVA inclusa)]. - Al cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’, dopo la misurazione della temperatura corporea da parte del farmacista (per temperature rilevate superiori a 37,5°, non sarà possibile far eseguire il test in Farmacia), verranno illustrate da parte del farmacista le finalità del progetto e verranno consegnati: - apposita informativa sul progetto (Allegato 3) - un modulo comprendente l’informativa sul trattamento dei dati (Allegato 4); - modulo per autocertificazione avente diritto (Allegato 5): il cittadino che aderisca al progetto di ‘screening’ dovrà rilasciare un’autocertificazione del suo stato di avente diritto all’esecuzione gratuita del test (essere genitore di, essere fratello/sorella di, familiare convivente di) fatta eccezione per i soggetti minori; - modulo di consenso all’esecuzione del test in soggetto minore da fare firmare al genitore/tutore/soggetto affidatario del minore (Allegato 6); I moduli 5 e 6 compilati e firmati sono conservati in Farmacia e resi disponibile all’Azienda USL di competenza solo qualora richiesti; - il farmacista: - accedendo cui dell’allegato A alla piattaforma SOLE con le credenziali già disponibili per la Farmacia, registra i seguenti dati necessari su apposita scheda da compilare sul Portale SOLE: ▪ xxxx riferiti al soggetto che esegue il test (punto A o in alternativa punto B):delibera citata.

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