Verifica della conformità Clausole campione

Verifica della conformità. Una volta concluse le operazioni preliminari di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvederà alla verifica della conformità della fornitura a mezzo di una commissione da essa stessa designata. Alla verifica della conformità, finalizzata ad accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 2, dovrà presenziare uno dei legali rappresentanti della ditta o altra persona munita di apposita delega, che dovrà sottoscrivere per presa visione e avvenuta notifica l’esito della verifica risultante dal verbale redatto dalla suddetta commissione. La verifica consisterà nei vari controlli e accertamenti e nelle prove di natura tecnica tendenti a riscontrare la perfetta efficienza strutturale e funzionale degli automezzi le cui parti, accessori e componenti speciali si intendono nuovi di fabbrica. Gli automezzi saranno, quindi, sottoposti a un esame generale per accertare che gli stessi siano perfettamente messi a punto e che presentino i requisiti fissati nelle specifiche tecniche; essi dovranno essere provati su strada con difficoltà di percorso per l’accertamento della frenata, dell’accelerazione, della tenuta di strada e di quanto altro attiene alla sicurezza di marcia. La Commissione per la verifica di conformità potrà accettare la merce alla pari o con adeguata riduzione di prezzo ovvero rifiutarla o, ancora, dichiararla rivedibile. Il deliberato di rivedibilità può essere emesso esclusivamente per gli automezzi che presenteranno difetti di lieve entità, cioè non risultanti perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche contrattuali, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare con adeguata riduzione di prezzo la merce non corrispondente, in parte non essenziale, alle caratteristiche di capitolato ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura e comunque tali da non alterare le risultanze di gara e sempreché la fornitura sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato. La reintegrazione della fornitura dichiarata rivedibile e la sostituzione di quella rifiutata dovrà aver luogo entro la metà del termine concesso per l’esecuzione di cui all’art. 5 del presente contratto. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui la Ditta avrà ricevuto la notifica dell’esito della verifica di conformità da farsi con lettera raccomandata con ri...
Verifica della conformità. Microsoft svolgerà audit della sicurezza dei computer, dell’ambiente informatico e dei data center fisici utilizzati per il trattamento dei Dati della Società, dei Dati dei Servizi Professionali e dei Dati Personali, come di seguito indicato: • Nei casi in cui uno standard o un framework verrà sottoposto ad audit, un audit di tale standard o framework di controllo verrà avviato almeno con cadenza annuale. • Ciascun audit verrà eseguito in conformità agli standard e alle regole dell’ente normativo o accreditato per ogni standard o framework di controllo applicabile. • Ciascun audit sarà eseguito da auditor della sicurezza terzi qualificati e indipendenti a spese e a scelta di Microsoft. Ciascun audit si concluderà con la generazione di un rapporto di audit (“Rapporto di Audit di Microsoft”), che Microsoft renderà disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/ o in un’altra posizione che Microsoft avrà cura di segnalare. Il Rapporto di Audit di Microsoft sarà classificato come Informazioni Riservate di Microsoft e descriverà chiaramente gli eventuali risultati rilevanti ottenuti dal revisore. Microsoft rimedierà immediatamente ai problemi sollevati da qualsiasi Rapporto di Audit di Microsoft per adempiere alle segnalazioni del revisore. Qualora la Società lo richieda, Microsoft le fornirà ciascun Rapporto di Audit di Microsoft. Il Rapporto di Audit di Microsoft sarà soggetto alle limitazioni di non divulgazione e di distribuzione di Microsoft e del revisore. Nella misura in cui i requisiti di audit della Società ai sensi delle Clausole Contrattuali Tipo 2010 o dei Requisiti Relativi alla Protezione dei Dati Personali non possano essere ragionevolmente soddisfatti tramite i rapporti di audit, la documentazione o le informazioni di conformità che Microsoft rende a livello generale disponibili alle proprie società, Microsoft dovrà prontamente rispondere alle istruzioni di audit aggiuntive della Società. Prima dell’inizio di un audit, la Società e Microsoft concorderanno sull’ambito di validità, sui tempi, sulla durata, sui requisiti di controllo e di prova e sui corrispettivi per l’audit, a condizione che tale requisito di accordo non impedisca a Microsoft di ritardare irragionevolmente l’esecuzione dell’audit. Nella misura necessaria per l’esecuzione dell’audit, Microsoft renderà disponibili i sistemi di trattamento, le strutture e la documentazione di supporto per il trattamento dei Dati della Società, dei Dati dei Servizi Professionali e dei D...
Verifica della conformità. Ai fini di questa Sezione 8 (Verifica della Conformità), per ″Clausole del Programma di Valutazione″ si intende 1) il presente Accordo e gli emendamenti applicabili e i documenti della transazione forniti da IBM, e 2) le politiche software IBM che si possono trovare sul sito web IBM Software Policy (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx), incluse ad esempio quelle politiche relative al backup, alla determinazione dei prezzi per sub-capacity, e alla migrazione. I diritti e gli obblighi stabiliti in questa Sezione 8 resteranno in vigore per il periodo in cui il Programma è concesso in licenza al Licenziatario e per i due anni successivi.
Verifica della conformità. Il Committente e il Fornitore concorderanno, entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto, le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di Conformità. Entro il termine di 20 (dieci) giorni lavorativi decorrente dalla data di consegna dei prodotti elencati in Tabella 1, intendendosi per consegna dei prodotti la messa a disposizione del download degli stessi da apposito sito, la fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità da parte della S.A.. In applicazione di quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto incaricato della verifica di conformità, in contraddittorio con i rappresentati del Fornitore, procederà alla verifica ed avrà facoltà di eseguire anche prove diverse, indicate dal Committente, con riferimento a quanto contenuto nei manuali d’uso. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la relativa data sarà definita come “Data di verifica di conformità”, e da essa decorreranno i 24 mesi di durata del diritto di Unlimited License Agreement e dei relativi servizi di manutenzione. Ove le verifiche pongano in evidenza vizi, guasti, inconvenienti o mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il Fornitore dovrà provvedere agli adeguamenti correttivi nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di accertamento, nel quale verrà fissata la successiva data per la verifica. Qualora permangano le cause di non conformità, o ne vengano evidenziate di nuove, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx x.x., xxxxx restando il pagamento delle penali, come previsto dall’art 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. All'esito delle attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore, redigerà apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Il DEC rilascerà il certificato di verifica di conformità che verrà trasmesso per l’accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
Verifica della conformità. Ai fini di questa Sezione 11 (Verifica della Conformità), per ″Clausole del Programma IPLA″ si intende 1) questo Accordo e gli emendamenti applicabili e i documenti della transazione forniti da IBM, e 2) le politiche software IBM che si possono trovare sul sito web IBM Software Policy (xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx), incluse ad esempio quelle politiche relative al backup, alla determinazione dei prezzi per sub-capacity, e alla migrazione. I diritti e gli obblighi stabiliti in questa Sezione 11 resteranno in vigore per il periodo in cui il Programma è concesso in licenza al Licenziatario e per i due anni successivi.
Verifica della conformità. L’Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale della Business Assurance di Innospec, dovrà selezionare almeno due sedi operative aziendali di fuori degli Stati Uniti ogni anno, per un controllo della conformità focalizzato sulle politiche, pratiche e procedure anticorruzione di Innospec. L’Ufficio Legale e di Conformità, in consultazione con il personale di Business Assurance di Innospec, dovrà mettere a punto un protocollo di controllo della conformità da utilizzare nel corso di queste verifiche della conformità e di tanto in tanto questo protocollo sarà riveduto per confermare che il suo contenuto sia adeguato. I risultati di tutte le attività di verifica anticorruzione saranno comunicati ai Comitati NCG e di revisione subito dopo il completamento della revisione in questione.
Verifica della conformità. È necessario verificare l’allineamento dell’insieme della configurazione installata sul parco alle direttive stabilite in materia di sicurezza delle configurazioni (risultato delle scelte concordate del Fornitore e di ICP, mettendo in pratica direttamente le indicazioni dei produttori dei sistemi operativi o delle applicazioni stesse, e/o personalizzando le configurazioni in base alle specifiche dell’infrastruttura in cui i sistemi si trovano ad operare). È opportuno che la verifica esamini cambiamenti importanti della configurazione: • Su base periodica, per l’intero parco macchine al quale il servizio è rivolto; • Prima del rilascio in esercizio delle applicazioni; • A seguito di modifiche importanti ai servizi erogati. È necessaria inoltre una verifica periodica: • Sia delle direttive definite per eventuali miglioramenti e adeguamenti a fronte di nuove vulnerabilità; • Sia della conformità delle configurazioni dei sistemi alle direttive approvate. A tale proposito si chiede al Fornitore, un’autocertificazione periodica dell’attuazione delle regole e delle policy decise da ICP e la cui implementazione è stata richiesta al Fornitore stesso mediante le opportune procedure. In particolare tale documentazione deve includere: • La descrizione delle regole implementate; • Il risultato dei test effettuati atti a garantire l’effettivo rispetto di tali regole.
Verifica della conformità. 4.3.1 Report da parte del Fornitore

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  • VERIFICA DI CONFORMITA’ Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertar- ne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al mo- mento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazio- ne; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattua- li. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certi- ficato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo tota- le ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformi- tà sia emesso dal Direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

  • Verifica di conformità L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. E’ fatta salva la possibilità di effettuare, controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’ERSU. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni sei mesi. L’amministrazione si riserva inoltre di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà: • di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f del Codice dei contratti. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata. E’ fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione; • di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

  • VERIFICA DEI REQUISITI Fermo restando quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/16, Poste si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica (es. mediante attestazioni cliente finale, referral, whitepaper, contratti, fatture, bilanci, etc.) della veridicità delle dichiarazioni rese, in sede di istanza/offerta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dall’Impresa/R.T.I./Consorzio e l’Impresa/R.T.I./Consorzio dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. Pertanto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla/o stessa/o rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 D.P.R. 445/2000, si procederà all’esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI/Consorzio. Nel caso d’avvenuta aggiudicazione, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste si riserva la facoltà di incamerare la garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Poste si riserva la facoltà di procedere a favore dell’Impresa che segue in graduatoria.

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione Ai sensi dell’articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.