CONVENZIONE QUADRO TRA
Allegato 2 all’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020
CONVENZIONE QUADRO TRA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI
DALL’EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2020, con sede presso la _ , (di seguito, “Commissario Straordinario”)
e
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA
S.P.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “INVITALIA”), in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx,
PREMESSO CHE
• l’On.Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020, è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018,;
• INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, è società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
• la successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica INVITALIA quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendola soggetto al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico;
• il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal
D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
• l’articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di INVITALIA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
• l'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”), iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) di cui fanno parte anche le centrali dicommittenza;
• il D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante l’"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", aggiornando il precedente D.M. del 18 settembre 2007, ha recepito, nelle relative disposizioni, il mutato contesto di riferimento e le modifiche normative intervenute nel corso
del tempo, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
• ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante l’"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), il Commissario Straordinario è tenuto a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
• INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
• l’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229), stabilisce che “(i)l Commissario straordinario (…) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14…”;
• l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 189/2016 citato, stabilisce che “(i)l Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”;
• l’articolo 14 del D.L. n. 189/2016 disciplina le modalità attraverso cui realizzare gli interventi di ricostruzione pubblica, compresi nell’elenco di cui al comma 1 del predetto articolo 14;
• il comma 3‐bis dell’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, così come convertito dall’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della Legge n. 120/2020, prevede che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture rientranti nel piano di edilizia scolastica di cui al comma 2, lettera a-bis), del medesimo articolo 14, indetti da parte del Commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, “(n)el rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture‐uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
• l’articolo 15 del suddetto D.L. n. 189/2016 individua, alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, quali soggetti attuatori (di seguito, “Soggetti Attuatori”):
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito, “MIBACT”);
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, “MIT”);
- l’Agenzia del demanio;
- le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio (di seguito, “Regioni”);
• l’articolo 15, comma 2, del suddetto D.L. n. 189/2016 stabilisce che “(r)elativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 (ossia quelli a cura delle Regioni, n.d.r.), il Presidente della Regione- vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione i Comuni o gli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni
contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
• l’articolo 14, 3‐bis.1, del D.L. n. 189/2016, in materia di “Ricostruzione pubblica” prevede che siano considerati “essenziali” ai fini della ricostruzione:
I. gli interventi inseriti nei piani previsti dal comma 2 dell’articolo 14 summenzionato ed individuati dal Commissario straordinario, con specifica motivazione, quali interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione;
II. gli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018;
III. gli interventi relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto, che si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione,
e che per la realizzazione di detti interventi “essenziali”, a cura dei Soggetti Attuatori, possano applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al Codice dei Contratti Pubblici, le procedure previste dal comma 3‐bis del summenzionato articolo 14 del D.L. n. 189/2016;
• l’articolo 14, comma 4, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(s)ulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario”;
• l’articolo 14, comma 4-bis, del D.L. n. 189/2016, prevede che “(f)erme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto”;
• l’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 189/2016, stabilisce che “(i)l Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo”;
• l’articolo 14, comma 7, del D.L. n. 189/2016, dispone che “(a) seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi”;
• l’articolo 18 del D.L. n. 189/2016 stabilisce che “1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) (…); b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (…) 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (…) 6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di rimuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 0‐xxx, xxx xxxxxxx‐
legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.”;
• il decreto interministeriale recante “Criteri di rimuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1‐bis, del D. L. n. 8/2017 sopra citato, è stato emanato il 1° agosto 2019 (G.U. n. 226 del 26 settembre 2019);
• l’articolo 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(g)li operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri”;
• parimenti, con riferimento agli incarichi per servizi afferenti l’ingegneria e l’architettura, gli stessi debbono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34, comma 6, del D.L. n. 189/2016;
• ai sensi degli articoli 30 e 34 del D.L. n. 189/2016, quindi, gli appalti e gli incarichi per la ricostruzione pubblica post‐sisma, debbono essere affidati ad imprese e a professionisti iscritti, rispettivamente: (a) nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Anagrafe degli Esecutori”); e (b) nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, comma 1, del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Elenco Speciale dei Professionisti”);
• che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto una semplificazione delle procedure di appalto volta ad attuare un generale processo di accelerazione nell’attuazione degli interventi che troverà applicazione fino alla fine del 2021;
• l’articolo 32 del D.L. n. 189/2016 dispone che agli interventi di cui all’articolo 14 del medesimo D.L. n. 189/2016 si applichi l'articolo 30 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per l’effetto, le procedure d’appalto sono sottoposte al presidio di alta sorveglianza da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ‐ ANAC, con la quale, in data 28 dicembre 2016, il Commissario Straordinario e INVITALIA hanno stipulato un “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post‐sisma” (di seguito, “Accordo ANAC”);
• alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario ed INVITALIA (di seguito, congiuntamente, “Parti”) intendono disciplinare, con apposita convenzione quadro ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del D.L. n. 189/2016, i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata dai singoli Soggetti Attuatori quale Centrale Unica di Committenza per gli interventi (di seguito, “Convenzione Quadro”) attraverso le modalità e i termini previsti dall’ articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018 (di seguito, Convenzione).
Tutto ciò premesso,
le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse ed Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro.
Art. 2 – Oggetto e finalità
§1. Con la presente Convenzione Quadro, il Commissario Straordinario, al fine di accelerare ed efficientare l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, definisce, in accordo con INVITALIA, le modalità con cui quest’ultima, mediante successive convenzioni attuative della presente, può essere attivata, ai sensi dell’articolo 18, comma 6, del D.L. n. 189/2016, da parte dei Soggetti Attuatori (di seguito, “Enti Aderenti” e, ciascuno di essi, “Ente Aderente”), per le attività di Centrale Unica di Committenza per l’affidamento di lavori pubblici, nonché di servizi tecnici strumentali alla realizzazione dei lavori.
§2. In particolare, INVITALIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere i) e l), n. 2), e dell’articolo 37 del Codice dei Contratti Pubblici, dovrà:
(i) indire e gestire, per conto dell’Ente Aderente, tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori e/o di servizi strumentali alla realizzazione dei lavori [ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici], laddove il contratto pubblico di appalto o l’incarico, aggiudicato da INVITALIA, sarà stipulato direttamente tra l’Ente Aderente e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso; resta inteso che in tali attività sono comprese quelle relative all’aggiudicazione dei contratti anche a seguito di atti di autotutela o di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo;
(ii) concludere accordi quadro di lavori, servizi o forniture destinati agli Enti Aderenti;
(iii) svolgere le cd. “attività di committenza ausiliarie” ai sensi dell’articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici, ossia prestare supporto alle attività degli Enti Aderenti, in particolare nelle forme:
• della messa a disposizione di infrastrutture tecniche che consentano all’Ente Aderente di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
• della consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, inclusa l’analisi della documentazione ad essi relativa e a tutte le condizioni generali ed obblighi contrattuali da questi derivanti, la verifica dei tempi di esecuzione delle diverse attività;
• della preparazione e della gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’Ente Aderente.
§3. Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi, INVITALIA costituirà, ai sensi e per gli effetti della singola convenzione che ognuno degli Enti Xxxxxxxx potrà stipulare con INVITALIA medesima, un gruppo di lavoro composto da specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività che saranno meglio descritte nella convenzione stessa.
§4. INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione e le attività ad esse propedeutiche o correlate utilizzando la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connesse secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.
§5. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
§6. L’Allegato 1 alla presente Convenzione Quadro costituisce il format di convenzione che INVITALIA potrà stipulare con i singoli Enti Aderenti alla Convenzione Quadro medesima.
Art. 3 – Anagrafe degli Esecutori ed Elenco Speciale dei Professionisti.
§1. Nello svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, INVITALIA, per tutti i procedimenti da svolgersi a norma dell’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, che richiedano di attivare procedure d’appalto ad inviti (di seguito, “Procedure Negoziate”) ad imprese o professionisti iscritti, rispettivamente, nell’Anagrafe degli Esecutori ed Elenco Speciale dei Professionisti, ovvero ogni qualvolta si renda necessario l’utilizzo di tale Anagrafe degli Esecutori o Elenco Speciale dei Professionisti, si avvarrà, rispettivamente:
(i) della Struttura di missione del Ministero dell’interno di cui all’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Struttura di Missione”), per quanto concerne l’uso dell’Anagrafe degli Esecutori; ovvero
(ii) della struttura commissariale deputata alla manutenzione dell’Elenco Speciale dei Professionisti, per quanto concerne l’uso di detto Elenco Speciale dei Professionisti.
§2. In particolare, qualora eventuali Procedure Negoziate richiedessero, ai fini della relativa indizione, di sorteggiare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, le imprese da invitare tra quelle iscritte all’interno dell’Anagrafe degli Esecutori, Invitalia condividerà con la Struttura di Missione e con il Commissario Straordinario le modalità operative mediante le quali eseguire i relativi sorteggi, anche al fine di consentire alla stessa Struttura di Missione l’applicazione del principio di rotazione.
§3. Le disposizioni di cui al precedente paragrafo §2 del presente articolo troveranno applicazione anche alle procedure per gli affidamenti di incarichi ai professionisti iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti. In particolare, qualora eventuali procedure negoziate richiedessero, ai fini della relativa indizione, il sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, di professionisti da invitare tra quelli iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti, Invitalia condividerà con il Commissario Straordinario le modalità operative mediante le quali consentire a Invitalia stessa l’accesso all’Elenco Speciale dei Professionisti, al fine di eseguire i relativi sorteggi, in modo randomico, tenendo conto del principio di rotazione.
Art. 4 – Commissioni di gara.
§1. INVITALIA procederà all’individuazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici all’interno del proprio personale dipendente a tempo indeterminato, secondo modalità previste dalla Policy aziendale vigente che assicurano la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso, da parte dei membri della Commissione giudicatrice, di un’adeguata competenza tecnica.
§2. Fermo restando quanto precede, resta comunque inteso che INVITALIA dovrà nominare, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione giudicatrice, almeno un soggetto dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione tra i soggetti iscritti nell’apposito elenco istituito a tal fine dal Commissario Straordinario e tenuto da Invitalia. Nel caso in cui tale elenco non fosse ancora disponibile, l’Ente Aderente potrà designare quale Commissario di gara una rosa di nominativi pari al doppio dei Commissari di sua competenza, tra i quali INVITALIA effettuerà un sorteggio ai fini della nomina della Commissione di gara.
§3. Nell’ipotesi in cui l’anzidetto elenco sia disponibile, i componenti della Commissione di gara nominati a seguito del sorteggio saranno rimunerati, per le attività commissariali svolte, con gli importi individuati dall’Ente Aderente all’interno del quadro economico relativo al singolo intervento e il pagamento del corrispettivo sarà direttamente a cura dell’Ente Aderente. Nel caso in cui tale elenco non fosse ancora disponibile, i nominativi della rosa dovranno riferirsi a dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente Aderente in possesso di un’adeguata competenza tecnica, che, se nominati previo sorteggio, espleteranno l’incarico a titolo gratuito. In alternativa, la rosa dei nominativi dovrà riferirsi a soggetti, anch’essi dotati delle professionalità richieste, iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189/2016, che, se nominati, previo sorteggio, saranno rimunerati, per le attività commissariali svolte, con gli importi individuati dall’Ente Aderente all’interno del quadro economico relativo al singolo intervento e il pagamento del corrispettivo sarà direttamente a cura dell’Ente Aderente.
§4. Resta inteso che, nel caso in cui l’Ente Aderente intenda designare, quale Commissario di gara, un professionista iscritto nell’Elenco Speciale dei Professionisti, l’Ente Aderente medesimo dovrà farsi rilasciare da costui una dichiarazione certificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver svolto attività afferenti l’ingegneria o l’architettura nell’ambito degli interventi di ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del
D.L. n. 189/2016, per effetto dell’aggiudicazione di procedure di gara che siano state indette da INVITALIA – fatta eccezione per gli interventi ricadenti nel piano di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a-bis), del D.L. n. 189/2016. Resta infatti inteso tra le Parti che INVITALIA non potrà procedere a nominare, quali componenti di una Commissione giudicatrice, professionisti che abbiano svolto attività afferenti l’ingegneria o l’architettura per effetto dell’aggiudicazione di procedure di gara indette da INVITALIA per la ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, lettera a-bis), del suddetto articolo 14 del D.L. n. 189/2016.
Art. 5 – Monitoraggio dell’esecuzione.
§1. Le Parti si atterranno a quanto previsto a loro carico dall’Accordo ANAC e dal Protocollo Quadro per la Legalità, sottoscritto il 26 luglio 2017 da parte del Commissario Straordinario, della Struttura di Missione e da INVITALIA.
Art. 6 – Risorse finanziarie.
§1. Nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, che potranno essere prestate da INVITALIA a favore dei singoli Enti Aderenti previa stipulazione di apposite convenzioni, tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA saranno a carico dell’Ente Aderente che si sarà avvalso di INVITALIA per quel singolo intervento, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti i singoli interventi.
§2. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell’intervento eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto dell’Ente Aderente, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all’ANAC dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici “esterni” rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l’esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici. Tali spese, sebbene le attività ad esse riconducibili siano istruite e definite da INVITALIA, saranno sostenute direttamente dall’Ente Aderente, essendo esse ascrivibili ai quadri economici degli interventi.
§3. Fermo restando quanto precede, gli oneri per le attività svolte da INVITALIA sono stabiliti ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 1° agosto 2019 di cui alle superiori premesse della presente Convenzione Quadro. Le attività svolte da INVITALIA saranno rendicontate al singolo Ente Aderente con il quale INVITALIA avrà stipulato apposita convenzione secondo le modalità indicate all’articolo 2, paragrafo 6, della presente Convenzione Quadro e da questo rimborsate entro l’importo massimo indicato nella convenzione medesima, calcolato sulla previsione di impegno di FTE (full time equivalent) di profili professionali interni ad INVITALIA che costituiranno il gruppo di lavoro dedicato all’attività oggetto della convenzione medesima.
§4. A tal fine, la convenzione stipulata con il singolo Ente Aderente riporterà il quadro di dettaglio delle attività illustrato in un Piano Esecutivo delle Attività (di seguito, “PEA”), il cui schema è compreso tra i documenti allegati al format di convenzione sub Allegato 1 della presente Convenzione Quadro. Il PEA individuerà le attività a carico di INVITALIA basate su una puntuale identificazione degli interventi per i quali INVITALIA agirà come Centrale Unica di Committenza per conto dell’Ente Aderente. Successivamente, nelle more della vigenza della convenzione, l’Ente Aderente potrà selezionare ulteriori ed eventuali nuclei di interventi oppure, per sopraggiunte ragioni di opportunità e/o urgenza, potrà modificare e/o sostituire gli interventi precedentemente indicati nel PEA con altri che rivestano carattere prioritario.
§5. Nei PEA saranno inoltre descritti i profili professionali che comporranno uno stabile gruppo di lavoro messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività descritte nei PEA medesimi. Tra questi profili saranno garantite le necessarie competenze amministrative, tecniche, legali, informatiche, economiche, gestionali, relative allo specifico intervento. I PEA recheranno altresì un dettaglio della stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA ai sensi della convenzione che sarà stipulata con l’Ente Aderente, calcolato con le modalità di cui al D.M. 1° agosto 2019. L’importo massimo previsto nei singoli PEA sarà rinegoziato con l’Ente Aderente laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l’effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA tali da determinare un incremento oggettivo degli oneri o della stima delle attività a carico di INVITALIA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventi imprevisti ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso previsto dalle convenzioni con l’Ente Aderente. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera m), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, con cadenza trimestrale, sulla base delle verifiche congiunte tra le parti e degli atti di attivazione ricevuti, saranno valutati l’avanzamento delle attività, le soluzioni di accelerazione attivabili nel rispetto del principio di efficienza ed economicità e le priorità cui dare corso nel successivo trimestre. Ad ogni modo, nella
gestione delle procedure, INVITALIA porrà in essere tutte le iniziative utili a garantire l’accelerazione delle procedure suddette, nel rispetto della normativa applicabile.
§6. INVITALIA si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente Aderente, ai fini di un preventivo assenso, l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente conferiti per lo svolgimento delle attività di supporto e degli altri costi sostenuti afferenti alle attività svolte da INVITALIA. L’elenco anzidetto sarà comprensivo degli importi relativi alle consulenze e agli incarichi menzionati e al tipo di servizio realizzato.
§7. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite, in un’ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.
Art. 7 – Rendicontazione.
§1. Fermo quanto precede, le modalità di rendicontazione saranno quelle previste dal Disciplinare di Rendicontazione allegato alla presente Convenzione Quadro come Allegato 2.
§2. I costi effettivamente sostenuti da INVITALIA, entro il limite della dotazione finanziaria stabilita nella singola convenzione con l’Ente Aderente, saranno successivamente oggetto di rendicontazione periodica semestrale mediante attribuzione del costo orario effettivo di ogni singola risorsa impegnata, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria di cui alla nota EGESIF 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”. In particolare, per ogni singola risorsa interna impegnata, il costo aziendale delle ore/uomo sarà quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento mentre le altre voci di costo seguiranno il criterio del costo effettivamente sostenuto ed opportunamente giustificato da ricevute/fatture debitamente quietanzate. I costi indiretti sono riconoscibili nel massimo del 25% dei costi diretti ammissibili, in relazione alla tipologia di attività svolte, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile ai sensi dell’articolo 68.1, lettera a) del Reg. (UE) 1303 del 2013 (richiamato dall’articolo 3 del D.M. 1° agosto 2019) con metodologia già adottata con decreto n. 7 del 15 novembre 2016 (rif. prot. AlCT 9257‐15/11/2016) e successivamente integrata con decreto n. 19 del 07 aprile 2017, (rif. prot. AlCT 3617 – 10/04/2017) dall’Autorità di Gestione del PON Governance e capacità istituzionale.
Art. 8 – Contenzioso e foro competente
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, il Commissario Straordinario ed INVITALIA convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento della presente Convenzione Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 9 – Efficacia e durata
§1. La presente Convenzione Quadro, perfezionata con la firma delle Parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall’articolo 33 del D.L.
n. 189/2016 e dall’articolo 27, comma 1, della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
§3. La presente Convenzione Quadro avrà durata sino alla data del 31 dicembre 2021, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti.
ART. 10 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.
§1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione Quadro, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il Codice Etico di INVITALIA.
§2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione Quadro, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
§3. Dalla presente Convenzione Quadro non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
***
Il presente atto, che si compone di facciate intere e facciate di allegati ed è sottoscritto, in due esemplari, con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2‐bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.
ALLEGATI
Allegato 1: Format di Convenzione in adesione alla convenzione quadro Allegato 2: Disciplinare di Rendicontazione
Roma, lì
Il Commissario Straordinario
Per l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. ‐ INVITALIA L’Amministratore Delegato
[LOGHI]
CONVENZIONE TRA
, con sede in , via (di seguito, “ ”) in persona del , Dott.
E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A.,
società con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, “INVITALIA”), in persona dell’Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
• l’Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2020, è stato nominato Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito, “Commissario Straordinario”);
• (eventuali premesse a cura del Committente (DA INTEGRARE A CURA DEL COMMISSARIO)
• INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con Decreto Legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, è società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
• la successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica INVITALIA quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendola soggetta al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico;
• il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal
D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
• l’articolo 55-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
• l'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”) iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”) di cui fanno parte anche le centrali dicommittenza;
• il D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante l’"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", aggiornando il precedente D.M. del 18 settembre 2007, ha recepito, nelle relative disposizioni, il mutato contesto di riferimento e le modifiche normative intervenute nel corso del tempo, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
• ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante l’"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), è tenuto a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA. Inoltre, l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
• INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
• l’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229), stabilisce che “(i)l Commissario straordinario (…) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14…”;
• l’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 189/2016 citato, stabilisce che “(i)l Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese”;
• l’articolo 14 del D.L. n. 189/2016 disciplina le modalità attraverso cui realizzare gli interventi di ricostruzione pubblica, compresi nell’elenco di cui al comma 1 del predetto articolo 14;
• il comma 3‐bis dell’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, così come convertito dall’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della Legge n. 120/2020, prevede che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture rientranti nel piano di edilizia scolastica di cui al comma 2, lettera a-bis), del medesimo articolo 14, indetti da parte del Commissario Straordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, “(n)el rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture‐uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
• l’articolo 15 del suddetto D.L. n. 189/2016 individua, alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, quali soggetti attuatori (di seguito, “Soggetti Attuatori” e ciascuno singolarmente, “Soggetto Attuatore”):
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito, “MIBACT”);
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, “MIT”);
- l’Agenzia del demanio;
- le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio (di seguito, “Regioni”);
• l’articolo 15, comma 2, del suddetto D.L. n. 189/2016 stabilisce che “(r)elativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 (ossia quelli a cura delle Regioni, n.d.r.), il Presidente della Regione- vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione i Comuni o gli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
• l’articolo 14, comma 3‐bis.1, del D.L. n. 189/2016, in materia di “Ricostruzione pubblica” prevede che siano considerati “essenziali” ai fini della ricostruzione:
I. gli interventi inseriti nei piani previsti dal comma 2 dell’articolo 14 summenzionato ed individuati dal Commissario Straordinario, con specifica motivazione, quali interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione;
II. gli interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 63 del 6 settembre 2018;
III. gli interventi relativi alle chiese di proprietà del Fondo edifici di culto, che si considerano in ogni caso di importanza essenziale ai fini della ricostruzione,
e che per la realizzazione di detti interventi “essenziali”, a cura dei Soggetti Attuatori, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 del codice di cui al Codice dei Contratti Pubblici, le procedure previste dal comma 3‐bis del summenzionato articolo 14 del D.L. n. 189/2016;
• l’articolo 14, comma 4, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(s)ulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario”;
• l’articolo 14, comma 4-bis, del D.L. n. 189/2016, prevede che “(f)erme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto”;
• l’articolo 14, comma 5, del D.L. n. 189/2016, stabilisce che “(i)l Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi
previsti dal comma 4 dell'articolo 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo”;
• l’articolo 14, comma 7, del D.L. n. 189/2016, dispone che “(a) seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi”;
• l’articolo 18 del D.L. n. 189/2016 stabilisce che “1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) (…); b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 15, nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (…) 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (…) 6. Fermo l’obbligo della centrale unica di committenza di procedere all’effettuazione di tutta l’attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di rimuneratività, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 0‐xxx, xxx xxxxxxx‐ legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 2, disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.”;il decreto interministeriale recante “Criteri di rimuneratività per l'attività concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1‐bis, del D. L. n. 8/2017 sopra citato, è stato emanato il 1° agosto 2019 (G.U. n. 226 del 26 settembre 2019);
• l’articolo 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(g)li operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri”;
• parimenti, con riferimento agli incarichi per servizi afferenti l’ingegneria e l’architettura, gli stessi debbono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34, comma 6, del D.L. n. 189/2016;
• ai sensi degli articoli 30 e 34 del D.L. n. 189/2016, quindi, gli appalti e gli incarichi per la ricostruzione pubblica post‐sisma, debbono essere affidati ad imprese e a professionisti iscritti, rispettivamente: (a) nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Anagrafe degli Esecutori”); e (b) nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, co. 1, del
D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Elenco Speciale dei Professionisti”);
• che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto una semplificazione delle procedure di appalto volta ad attuare un generale processo di accelerazione nell’attuazione degli interventi che troverà applicazione fino alla fine del 2021;
• l’articolo 32 del D.L. n. 189/2016 dispone che agli interventi di cui all’articolo 14 del medesimo D.L. n. 189/2016 si applichi l'articolo 30 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per l’effetto, le procedure d’appalto sono sottoposte al presidio di alta sorveglianza da parte dell’ANAC, con la quale, in data 28 dicembre 2016, il Commissario Straordinario e INVITALIA hanno stipulato un “Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post‐sisma” (di seguito, “Accordo ANAC”), allegato alla presente convenzione quale Allegato 1;
• alla luce di quanto precede, il Commissario Straordinario ed INVITALIA (di seguito, congiuntamente, “Parti”) hanno disciplinato, con apposita convenzione quadro ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del
D.L. n. 189/2016, i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata dai singoli Soggetti Attuatori quale Centrale Unica di Committenza per gli interventi (di seguito, “Convenzione Quadro”) attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018 (di seguito, “Convenzione”).
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse ed allegati. Finalità.
Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – Oggetto e finalità.
2.1 Con la presente Convenzione , al fine di accelerare ed efficientare l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 189/2016 di sua competenza quale Xxxxxxxx Attuatore, attiva INVITALIA, ai sensi dell’articolo 18, co. 6, del D.L. n. 189/2016, per le attività di Centrale Unica di Committenza per l’affidamento di lavori pubblici, nonché di servizi tecnici strumentali alla realizzazione dei lavori.
2.2 INVITALIA potrà pertanto essere attivata:
a) per attività di centralizzazione delle committenze ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lettere i) e l), n. 2), e dell’articolo 37 del Codice dei Contratti Pubblici, per:
(i) indire e gestire, per conto di , tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori e/o di servizi strumentali alla realizzazione dei lavori (ad eccezione degli affidamenti diretti, di cui all’articolo 36, co. 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici), laddove il contratto pubblico di appalto o l’incarico, aggiudicato da INVITALIA, sarà stipulato direttamente tra e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso; resta inteso che in tali attività sono comprese quelle relative all’aggiudicazione dei contratti anche a seguito di atti di autotutela o di risoluzione contrattuale, a qualsiasi titolo;
(ii) concludere accordi quadro di lavori, servizi o forniture destinati a . In questo caso, ai fini dell’espletamento di eventuali appalti specifici, potrà attivare INVITALIA per le attività di committenza “ausiliarie” di cui al combinato disposto dell’articolo 3, co. 1, lett.
m) e articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici
b) per attività di committenza ausiliarie ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. m), e dell’articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici.
2.3 Le attività svolte da INVITALIA nell’esercizio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza comportano che tutte le procedure di aggiudicazione siano svolte mediante una piattaforma telematica di cui la stessa INVITALIA si è dotata (di seguito, “Piattaforma Telematica”), in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale, sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori (fermo restando l’obbligo di iscrizione degli operatori economici da invitare negli elenchi di cui agli articoli 30 e 34 del D.L. n. 189/2016).
2.4 INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
2.5 INVITALIA, fermo restando quanto previsto dall’articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si riserva sin d’ora la facoltà, nell’ambito della singola procedura di gara da essa indetta e gestita, per conto di , di nominare ai sensi dell’articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, quale membro della Commissione giudicatrice, almeno un soggetto, dotato delle professionalità richieste per le attività di valutazione, sorteggiato dall’Elenco istituito a tal fine dal Commissario Straordinario e tenuto da Invitalia. Nel caso in cui tale elenco non fosse ancora disponibile, il potrà designare quale Commissario di gara una rosa di nominativi pari al doppio dei Commissari di sua competenza, tra i quali INVITALIA effettuerà un sorteggio ai fini della nomina della Commissione di gara.
2.6 Nell’ipotesi in cui l’anzidetto elenco sia disponibile, i componenti della Commissione di gara nominati a seguito del sorteggio saranno rimunerati, per le attività commissariali svolte, con gli importi individuati dal all’interno del quadro economico relativo al singolo intervento e il pagamento del corrispettivo sarà direttamente a cura del . Nel caso in cui tale elenco non fosse ancora disponibile, i nominativi della rosa dovranno riferirsi a dipendenti a tempo indeterminato del in possesso di un’adeguata competenza tecnica, che, se nominati previo sorteggio, espleteranno l’incarico a titolo gratuito. In alternativa, la rosa dei nominativi dovrà riferirsi a soggetti, anch’essi dotati delle professionalità richieste, iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189/2016, che, se nominati, previo sorteggio, saranno rimunerati, per le attività commissariali svolte, con gli importi individuati dal all’interno del quadro economico relativo al singolo intervento e il pagamento del corrispettivo sarà direttamente a cura del . Resta inteso che, nel caso in cui l’ intenda designare, quale Commissario di gara, un professionista iscritto nell’Elenco Speciale dei Professionisti, l’ medesimo dovrà farsi rilasciare da costui una dichiarazione certificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di non aver svolto attività afferenti l’ingegneria o l’architettura nell’ambito degli interventi di ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, per effetto dell’aggiudicazione di procedure di gara che siano state indette da INVITALIA – fatta eccezione per gli interventi ricadenti nel piano di cui all’articolo 14, comma. 2, lettera. a-bis), del D.L. n. 189/2016. Resta infatti inteso tra le Parti che INVITALIA non potrà procedere a nominare, quali componenti di una Commissione giudicatrice, professionisti che abbiano svolto attività afferenti l’ingegneria o l’architettura per effetto dell’aggiudicazione di procedure di gara indette da INVITALIA per la ricostruzione pubblica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, lettera. a-bis), del
suddetto articolo 14 del D.L. n. 189/2016
2.7 Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi, INVITALIA costituirà un gruppo di lavoro composto da specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività che saranno meglio descritte nel “Piano Esecutivo delle Attività” (di seguito, “PEA”) allegato alla presente Convenzione come Allegato
2. Tra questi profili saranno garantite le necessarie competenze amministrative, tecniche, legali, informatiche, economiche, gestionali, relative allo specifico intervento
ART. 3 – Procedure Negoziate.
3.1 Nello svolgimento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, INVITALIA, per tutti i procedimenti da svolgersi a norma dell’articolo 14 del D.L. n. 189/2016, che richiedano di attivare procedure d’appalto ad inviti (di seguito, “Procedure Negoziate”) ad imprese o professionisti iscritti, rispettivamente, nell’Anagrafe degli Esecutori ed Elenco Speciale dei Professionisti, ovvero ogni qualvolta si renda necessario l’utilizzo di tale Anagrafe degli Esecutori o Elenco Speciale dei Professionisti, si avvarrà, rispettivamente:
(i) della Struttura di missione del Ministero dell’interno di cui all’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Struttura di Missione”), per quanto concerne l’uso dell’Anagrafe degli Esecutori; ovvero
(ii) della struttura commissariale deputata alla manutenzione dell’Elenco Speciale dei Professionisti, per quanto concerne l’uso di detto Elenco Speciale dei Professionisti.
3.2 In particolare, qualora eventuali Procedure Negoziate richiedessero, ai fini della relativa indizione, di sorteggiare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, le imprese da invitare tra quelle iscritte all’interno dell’Anagrafe degli Esecutori, Invitalia condividerà con la Struttura di Missione e con il Commissario Straordinario le modalità operative mediante le quali eseguire i relativi sorteggi, anche al fine di consentire alla stessa Struttura di Missione l’applicazione del principio di rotazione.
3.3 Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.2 del presente articolo troveranno applicazione anche alle procedure per gli affidamenti di incarichi ai professionisti iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti. In particolare, qualora eventuali procedure negoziate, richiedessero, ai fini della relativa indizione, il sorteggio, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, di professionisti da invitare tra quelli iscritti nell’Elenco Speciale dei Professionisti, Invitalia condividerà con il Commissario Straordinario le modalità operative mediante le quali consentire a Invitalia stessa l’accesso all’Elenco Speciale dei Professionisti, al fine di eseguire i relativi sorteggi, in modo randomico, tenendo conto del principio di rotazione. Ove ciò non fosse possibile, tale sorteggio sarà eseguito dalla struttura commissariale di cui al precedente paragrafo 3.1, punto (ii), del presente articolo, che indicherà ad INVITALIA i soggetti sorteggiati. INVITALIA, dal canto proprio, al fine di consentire alla struttura commissariale la manutenzione e la gestione (nel rispetto del principio di rotazione) dell’Elenco Speciale dei Professionisti, provvederà a comunicare tempestivamente e costantemente alla struttura commissariale anzidetta i professionisti che, a qualsivoglia titolo, abbiano partecipato alle procedure negoziate indette da INVITALIA.
ART. 4 – Programmi di Interventi. Piani Esecutivi delle Attività.
4.1 In sede di prima attuazione della presente Convenzione il quadro di dettaglio delle attività relative agli Interventi di cui alle superiori premesse è illustrato nel PEA. Il PEA individua le attività oggetto dei servizi di cui al precedente articolo 2 della presente Convenzione, ivi inclusa una puntuale identificazione degli Interventi per i quali INVITALIA agirà come Centrale Unica di Committenza, nonché le attività di supporto e assistenza tecnica relative.
4.2 Successivamente, potrà selezionare, previa verifica di idonea copertura finanziaria, ulteriori ed eventuali interventi elaborando, di volta in volta, dei programmi di interventi da attivare con le modalità previste dall’articolo 5 della presente Convenzione (di seguito, ciascun programma di interventi, il “Programma di Interventi”), secondo le modalità che saranno puntualmente descritte nei corrispondenti PEA di cui al successivo paragrafo 4.5 del presente articolo. Potrà altresì individuare, per i nuovi interventi o quelli già identificati, fabbisogni afferenti ulteriori procedure di affidamento.
4.3 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4.1 precedente, per sopraggiunte ragioni di opportunità e/o urgenza il potrà modificare e/o sostituire gli interventi precedentemente indicati nel PEA di cui al suddetto paragrafo 4.1, o nei successivi PEA, con altri che rivestano carattere prioritario.
4.4 Una volta definito il singolo Programma di Interventi, lo trasmetterà formalmente ad INVITALIA secondo le modalità di cui al seguente articolo 9. INVITALIA invierà, secondo le modalità di cui al seguente articolo 9, a , entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del singolo Programma di Interventi, e previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico se necessaria, uno specifico PEA recante le azioni necessarie alla realizzazione degli interventi contemplati nel summenzionato Programma di Interventi.
4.5 , nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione del PEA di cui al paragrafo che precede, qualora intendesse aderire ai contenuti ivi dettagliati, dovrà darne espressa comunicazione nelle forme stabilite dal successivo articolo 9.
4.6 Nei PEA sono inoltre descritti i profili professionali che comporranno uno stabile gruppo di lavoro messo a disposizione da INVITALIA, dotato di specifiche professionalità adeguate allo svolgimento delle attività ivi descritte. I PEA recheranno altresì un dettaglio della stima di massima dei costi preventivati per le attività previste a carico di INVITALIA ai sensi della presente Convenzione, calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 7, paragrafo 7.3, della presente Convenzione. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 7 della presente Convenzione, le Parti concordano che l’importo massimo previsto nei singoli PEA possa essere rinegoziabile, laddove ciò si rendesse necessario od opportuno per l’effetto di eventi non imputabili ad INVITALIA (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: eventi imprevisti ed imprevedibili, forza maggiore, sequestri conservativi delle aree, varianti, contenziosi non imputabili ad INVITALIA o che vedano la stessa comunque vittoriosa, mutamenti normativi, ecc.), fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 9 della presente Convenzione.
ART. 5 – Atti di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.
5.1 L’attivazione di INVITALIA quale Centrale Unica di Committenza per i singoli Interventi di cui all’articolo 4, paragrafo 4.1, della Convenzione e successivamente per i Programmi di Interventi di cui all’articolo 4, paragrafo 4.2., avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, “Atto di Attivazione”), da predisporsi conformemente al modello allegato alla presente Convenzione sub Allegato 3, avente ad oggetto le informazioni iniziali, nella disponibilità di , necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste. L’Atto di Attivazione conterrà, tra l’altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento di , nominato da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici ed i relativi recapiti (di seguito, “RP di ”), il cronoprogramma dell’Intervento e l’attività richiesta ad INVITALIA.
5.2 Ogni Atto di Attivazione si intende sin d’ora corredato dalle dichiarazioni di impegno di cui all’Allegato 4, che non dovranno pertanto essere materialmente allegate all’Atto di Attivazione medesimo. L’Atto di Attivazione e le dichiarazioni a corredo costituiranno il disciplinare in essere tra ed INVITALIA per le attività da questa espletate ai sensi della presente Convenzione. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell’Intervento che verrà contestualmente consegnata da ad INVITALIA.
5.3 Ogni Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell’Atto di Attivazione a trasmettere a la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per l’/gli Intervento/i di cui trattasi si avrà per perfezionata.
5.4 L’accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 31, co. 14, del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, “RUP di INVITALIA”).
ART. 6 – Monitoraggio dell’esecuzione ai sensi dell’Accordo ANAC.
6.1 Le Parti si atterranno a quanto previsto dall’Accordo ANAC e dal Protocollo Quadro per la Legalità, sottoscritto il 26 luglio 2017 da parte del Commissario Straordinario, della Struttura di Missione e da INVITALIA.
6.2 INVITALIA procederà altresì a fornire supporto al Commissario Straordinario per quanto concerne il monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione dei contratti di lavori da essa aggiudicati per conto di .
6.3 Al fine di consentire ad INVITALIA di assicurare, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo ANAC, il flusso documentale richiesto anche con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori conseguenti alla aggiudicazione di appalti indetti da INVITALIA, si obbliga a fornire ad INVITALIA gli atti di cui all’articolo 3, co. 1, lett. c), dell’Accordo ANAC da sottoporre a verifica preventiva di legittimità.
ART. 7 – Risorse finanziarie.
7.1 L’importo massimo delle somme che saranno assegnate a favore di INVITALIA per le attività descritte nel PEA, allegato alla presente Convenzione, è pari a € ( / ), oltre IVA, a valere sulle risorse dei singoli quadri economici degli interventi nonché a valere su ulteriori risorse all’uopo disponibili. Le risorse saranno stanziate dal Commissario Straordinario in favore del per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sulla Contabilità ad esso intestata.
7.2 Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA saranno a carico del intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti i singoli interventi. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell’intervento eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto di , quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all’ANAC dovuto ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005,
n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici “esterni” rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l’esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici. Tali spese, sebbene le attività ad esse riconducibili siano istruite e definite da INVITALIA, saranno sostenute direttamente da , essendo esse ascrivibili ai quadri economici degli interventi.
7.3 Fermo restando quanto precede, gli oneri per le attività svolte da INVITALIA sono stabiliti ai sensi dell’articolo 3 del decreto interministeriale 1° agosto 2019 di cui alle superiori premesse della presente Convenzione. Le attività svolte da INVITALIA saranno rendicontate secondo le modalità indicate al successivo articolo 8 della presente Convenzione e da questo rimborsate entro l’importo massimo indicato nel paragrafo 7.1 che precede.
7.4 INVITALIA si impegna a comunicare tempestivamente a l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente conferiti per lo svolgimento delle attività di supporto e degli altri costi sostenuti afferenti alle attività svolte da INVITALIA. L’elenco anzidetto sarà comprensivo degli importi relativi alle consulenze e agli incarichi menzionati e al tipo di servizio realizzato.
7.5 In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un’ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.
ART. 8 – Rendicontazione.
8.1 Fermo quanto precede, le modalità di rendicontazione saranno quelle previste dal “Disciplinare di Rendicontazione” allegato alla Convenzione Quadro come Allegato 2.
8.2 I costi effettivamente sostenuti da INVITALIA, entro il limite della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 7, saranno successivamente oggetto di rendicontazione periodica semestrale mediante attribuzione del costo orario effettivo di ogni singola risorsa impegnata, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria di cui alla nota EGESIF 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi”. In particolare, per ogni singola risorsa interna impegnata, il costo aziendale delle ore/uomo sarà quantificato sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di riferimento mentre le altre voci di costo seguiranno il criterio del costo effettivamente sostenuto ed opportunamente giustificato da ricevute/fatture debitamente quietanzate. I costi indiretti sono riconoscibili nel massimo del 25% dei costi diretti ammissibili, in relazione alla tipologia di attività svolte, calcolato ai sensi dell’articolo 68.1, lett. a), del Reg. (UE) 1303 del 2013 (richiamato dall’articolo 3 del D.M. 1° agosto 2019) con metodologia già adottata con decreto n. 7 del 15 novembre 2016 (rif. prot. AlCT 9257‐ 15/11/2016) e successivamente integrata con decreto n. 19 del 07 aprile 2017, (rif. prot. AlCT 3617 – 10/04/2017) dall’Autorità di Gestione del PON Governance e capacità istituzionale. Il soggetto attuatore provvede in ogni caso al puntuale riscontro del rispetto dell’art.192 c.2 del d.lgs.50 del 2016 ai fini della valutazione della congruità dei costi rimborsati ad Invitalia SPA.
ART. 9 – Comunicazioni tra e INVITALIA.
9.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
- il Referente per è: PEC:
E-mail:
Tel.:
- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile Investimenti Pubblici E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
PEC: XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; Fax + 00 00 00000000
L’eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione all’altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
9.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e , nell’ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver
luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra INVITALIA e .
9.3 Gli Atti di Attivazione, le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, nonché i Programma di Interventi e i PEA, saranno sottoscritti con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013), rispettivamente, da e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.
ART. 10 – Definizione delle controversie.
10.1 Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
10.2 Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
10.3 Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 11 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.
11.1 La presente Convenzione ha durata sino al , salvo successiva proroga, previo
espresso accordo scritto delle Parti. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all’articolo 8 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché su quegli Atti di Attivazione, per quanto concerne le attività svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.
11.2 può recedere in qualunque momento ad nutum e comunque senza il pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nel relativo preavviso all’uopo trasmesso da , che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte di non avrà comunque effetto sull’Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte di stesso.
11.3 Le Parti riconoscono sin d’ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere con preavviso scritto di almeno 90 giorni dal rapporto con solo nel caso in cui quest’ultima non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell’Allegato 4 alla presente Convenzione. In tal caso il preavviso dovrà adeguatamente motivare le ragioni sulla base di cui INVITALIA intende esercitare il proprio diritto di recesso.
11.4 Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
ART. 12 – Codice Etico. Norme di rinvio.
12.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA.
12.2 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
12.3 Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall’articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.
La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.
ALLEGATI
Sub Allegato 1: Accordo ANAC
Sub Allegato 2: Format di Piano esecutivo delle azioni (PEA) Sub Allegato 3: Format di Atto di Attivazione
Sub Allegato 4: Format di Dichiarazioni di Impegno
DOTT.
Documento sottoscritto con firma digitale da _ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
XXXX. XXXXXXXX XXXXXX
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DALL’EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A.
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
1. Premessa
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia - l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA (di seguito Invitalia) in relazione alla Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario Del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 Agosto 2016 per l’attivazione, ai sensi dell’articolo 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229).
Categorie di costi
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate a Invitalia in qualità di soggetto attuatore:
A. Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
B. Costi indiretti, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.
2. Modalità di rendicontazione
Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate in ogni semestre entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.
Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia segue il criterio del costo effettivo.
Mentre i costi indiretti sono riconoscibili nel massimo del 25% dei costi diretti ammissibili, in relazione alla tipologia di attività svolte, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.
Nel seguito vengono indicate, in via esemplificativa, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 1 del presente disciplinare.
2.1 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
I costi diretti si suddividono in:
A) personale;
B) collaboratori
C) missioni;
D) acquisizione di beni e servizi.
A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sulle attività oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:
- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nelle attività oggetto della convenzione, considerando il salario lordo del dipendente, e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).
Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l’attività e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).
Costo orario effettivo:
Rml+differite+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap - valore ferie e assenza c/dip
Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”.
B) Collaboratori
Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sulla commessa.
Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. Invitalia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.
C) Missioni
La categoria comprende le spese sostenute per l’effettuazione di trasferte e viaggi del personale strettamente attinenti alla commessa ed effettivamente liquidate.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno di Invitalia.
D) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:
• servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nella commessa;
• interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi della commessa;
• azioni di comunicazione e promozione;
• costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
• noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
• altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.
Per i costi relativi alle suddette voci Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco delle spese sostenute;
• riferimento agli estremi dell’incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
• riferimento ai pagamenti effettuati.
2.2 Costi indiretti
Sono considerati indiretti, invece, i costiche non sono o non possono essere collegati direttamente alla commessa ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.
I costi indiretti sono riconoscibili nel massimo del 25% dei costi diretti ammissibili, in relazione alla tipologia di attività svolte e sono calcolati, in via esemplificativa, sulla base della metodologia dettagliata nella nota metodologica che segue, rispetta i principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.
La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale + spese per acquisizione di beni e servizi) x P
considerando P nella misura massima del 25% .
2.3 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori Interessati dal Sisma del 24 agosto 2016
ACCORDO
PER L’ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA
PREMESSO CHE
a partire dall’agosto 2016, il centro Italia è colpito da un evento sismico di eccezionale portata in termini di perdite di vite umane e di danneggiamenti delle infrastrutture urbane;
con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
con D.P.R. 9 settembre 2016, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico;
con D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione individuando, tra l’altro, un’area geaografica interessata da n. 62 Comuni;
con D.L. 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016», l’applicazione delle misure previste dal D.L. 189/2016 è estesa agli altri Comuni individuati con ordinanza del Commissario straordinario;
con L. 15 dicembre 2016, n. 229, è stato convertito con modificazioni il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189,
ed abrogato il D.L. 11 novembre 2016, n. 205;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’art. 14 del D.L. 189/2016, rubricato «Ricostruzione pubblica», si darà attuazione alla programmazione degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche (edifici e servizi) e dei beni del patrimonio artistico e culturale;
ai sensi dell’art. 15 del D.L. 189/2016, rubricato «Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali», i soggetti attuatori sono individuati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nonché nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
ai sensi dell’art. 18 del D.L. 189/2016, rubricato «Centrale unica di committenza», i soggetti attuatori si avvalgono di una CUC individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) i cui rapporti con il Commissario straordinario sono regolati da apposita convenzione;
ai sensi dell’art. 30 del D.L. 189/2016, rubricato «Legalità e trasparenza», nell’ambito del Ministero dell’interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente, in deroga al D.Lgs. 159/2011, a eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;
IN PARTICOLARE CHE
ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», il presidio di alta sorveglianza per l’EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale) di cui all’art. 30 del D.L. 90/2014 è esteso agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina di modalità e interventi oggetto delle verifiche preventive di legittimità mediante accordo tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza;
TENUTO CONTO CHE
l’art. 30 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014, attribuisce al Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015;
per tali finalità, la norma prevede che il Presidente dell’ANAC si avvalga di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal Corpo della Guardia di Finanza;
i compiti attribuiti al Presidente dell’ANAC da tale disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano:
- la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza;
- la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
- i poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP nonché i poteri di accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna);
- la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano;
l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014 e successivamente incrementata;
per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica, il 17 luglio 2014, l’ANAC ha adottato puntuali Linee guida;
RILEVATO CHE
il susseguirsi dello sciame sismico non ha consentito, allo stato, di approntare i piani d’intervento di riparazione/ricostruzione pubblica e, conseguentemente, non è possibile individuare l’entità delle verifiche preventive di legittimità ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il Presidente dell’ANAC E
il Commissario straordinario del Governo E
l’Amministratore delegato di Invitalia
ADOTTANO
il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto dei controlli demandati all’Unità Operativa Speciale.
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza del Presidente dell’ANAC e dell’Unità Operativa Speciale, come meglio indicato di seguito.
2. Il Presidente dell’Autorità, avvalendosi della predetta Unità, verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione pubblica delle aree colpite dal sisma, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Invitalia, del Protocollo di legalità da stipularsi con la istituenda Struttura di Missione.
3. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità, il procedimento di verifica preventiva di cui al precedente paragrafo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie per la ricostruzione pubblica.
Articolo 3
(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)
1. Al fine di permettere un’adeguata vigilanza delle procedure connesse alla riparazione/ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti, Invitalia dovrà fornire al Presidente dell’ANAC:
a. le proposte di determina a contrarre prodromiche all’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
b. i seguenti atti del procedimento di affidamento, incluse le sponsorizzazioni:
1) bandi di gara/lettere di xxxxxx/request for proposal;
2) disciplinari di gara;
3) capitolati;
4) schemi di contratto;
5) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
6) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
7) provvedimenti di aggiudicazione;
c. i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:
1) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.
2. Invitalia dovrà fornire all’Autorità ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l’espletamento delle attività.
Articolo 4
(Misure di prevenzione della corruzione)
1. Nella legge di gara di ciascuna procedura di affidamento sarà richiamato espressamente il presente Accordo nonché la norma ex art. 32 del D.L. 189/2016 e, sinteticamente, l’istituzione del presidio di alta sorveglianza dell’Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
2. Allo scopo di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo e nelle more che la istituenda Struttura di Missione adotti un apposito Protocollo di legalità, Invitalia si impegna ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale di ciascun affidamento, nonché a verificare l’inserimento, in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti due clausole:
a. «L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche
riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.»;
b. «Invitalia o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».
3. Nei casi di cui alle lett. a e b del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte di Invitalia ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’Autorità.
A tal fine, l’ANAC, avuta comunicazione da parte di Invitalia della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.
Articolo 5
(Flussi documentali)
4. Per le finalità di cui al presente Accordo, l’Autorità, il Commissario ed Invitalia indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
5. La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.
Articolo 6
(Procedimento di verifica preventiva)
1. Il procedimento di verifica di legittimità preventiva si articola nel modo seguente:
a. gli atti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, sono trasmessi al referente indicato dall’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Invitalia;
b. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
x. xxxxxxx, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo trasmette contestualmente ad Invitalia e, per conoscenza, al Commissario, evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, Invitalia:
1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso;
2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità ed assume gli atti di propria competenza, notiziando il Commissario.
2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica, gli atti della fase di gara di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera c, il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
3. I termini di cui al precedente paragrafo sono interrotti se l’Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.
Articolo 7
(Atti non soggetti a verifica preventiva)
1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti riferiti a:
a. affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila) disposti direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
b. affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 (quarantamila) e inferiore ad euro
150.000 (centocinquantamila) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
c. affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
d. perizie di variante di importo inferiore al 5% di quello del contratto originario e comunque non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila);
e. riserve iscritte in contabilità, relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del responsabile del procedimento;
f. atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento, in favore del concessionario, di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, e relativi contratti;
g. accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;
h. sospensioni contrattuali;
i. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
j. violazioni di eventuali protocolli di legalità e integrità.
2. Per gli atti e contratti di cui al precedente paragrafo, Invitalia trasmetterà all’Autorità un report mensile riservandosi quest’ultima la facoltà di effettuare controlli a campione, eccetto per le perizie di variante in corso d’opera approvate che il RUP è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
3. Invitalia dovrà altresì tempestivamente comunicare all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intenda adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 8
(Decorrenza)
1. L’Accordo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici e, comunque, non oltre la data di fine mandato dell’Unità Operativa Speciale fissata ex lege.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.
Articolo 9
(Modifiche)
1. L’Autorità si riserva la facoltà di proporre la rideterminazione dei vincoli temporali fissati all’articolo 6, paragrafo 2, nonché delle soglie indicate all’articolo 7, qualora l’adozione dei piani d’intervento da parte del Commissario straordinario ne consigli la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza dei controlli di legittimità.
2. Eventuali modifiche dell’Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo, comporteranno l’approvazione di un addeundum che andrà sottoscritto dalle Parti.
Roma, 28 dicembre 2016
Il Presidente dell’ANAC | Il Commissario del Governo | L’A.D. di Invitalia |
(Xxxxxxxx Xxxxxxx) | (Xxxxx Xxxxxx) | (Xxxxxxxx Xxxxxx) |
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CONVENZIONE
TRA
ENTE ADERENTE E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A.
Sub ALLEGATO 2
Piano esecutivo delle attività
Logo ente aderente
Indice
2 Interventi previsti e attività richieste ad Invitalia 2
3 Composizione del Gruppo di lavoro 3
5 Tempistiche di realizzazione 4
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Al fine di realizzare interventi di…………………….. l’ente aderente intende ricorrere all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (di seguito, Invitalia) quale Centrale di Committenza, ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici, per lo svolgimento di procedure di appalto, anche previa implementazione di un elenco di fornitori qualificati.
Il presente documento è il Programma delle attività come previsto all’articolo 4 della Convenzione e della quale ne costituisce l’Allegato 2.
Il documento contiene altresì la stima delle somme che saranno assegnate a favore di Invitalia a fronte dell’effettivo svolgimento delle attività ai sensi della Convenzione.
2 Interventi previsti e attività richieste ad Invitalia
Il presente programma prevede l’attivazione di Invitalia in qualità di
(i) Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, co. 1, lett.
i) e l), e all’articolo 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per indire e gestire, le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dei singoli interventi. Quanto precede, nel rispetto di ciò che è previsto dalla norma di cui all'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135;
(ii) committenza ausiliarie, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, co. 1, lett. m), e all’articolo 39 del Codice dei Contratti Pubblici;
(iii) supporto ai sensi dell’articolo 55-bis, co. 1, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. 27/2012, alle attività economiche, finanziarie e tecnico-operative strumentali alla realizzazione degli interventi (solo per i Commissari ad acta).
Gli interventi da realizzare sono :
• …………………………………………
• …………………………………………
• ………………………………………
• ………………………………….
3 Composizione del Gruppo di lavoro
Invitalia, per le attività richieste dall’Ente Aderente ed oggetto del presente PEA, attiverà proprie risorse professionali interne.
L’impegno dei profili professionali è stato calibrato in funzione delle specifiche attività in modo da rispondere alle esigenze operative di ciascuna fase del processo.
L’inquadramento aziendale e la descrizione delle risorse che Invitalia disporrà per l’attuazione del presente Piano sono riportati nella tabella seguente:
Tabella 1 – Profili Professionali Invitalia
Livello professionale Invitalia | Descrizione profilo e competenze |
Dirigente | Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari. |
I livello | Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un ruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale, interno o esterno, articolato e caratterizzato da elementi di incertezza. |
II livello | Risorse che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del Professional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati. Agiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e parzialmente definito. |
III livello | Risorse in possesso di specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional Master o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti in un contesto relazionale strutturato. |
IV livello | Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional Master o Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato. |
La tabella seguente quantifica l’effort in termini di giornate uomo delle diverse tipologie di profili professionali dedicati all’espletamento delle attività.
Tabella 2 – Stima dell’effort
Attività | Profili Professionali | Effort previsto (gg/uu) |
Dirigente | ||
I Livello |
II Livello | ||
III Livello | ||
IV Livello | ||
TOTALE |
Ai sensi della Convenzione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della stessa in ordine alla effettiva quantificazione dei costi sostenuti da Invitalia, viene di seguito riportata la stima dell’importo massimo dei costi complessivi per le attività da svolgersi a cura di Invitalia per tutte le attività considerate, precedentemente descritte nel paragrafo 2 e pari a € ….. (IVA inclusa).
Nella tabella successiva sono riportate le stime delle principali voci di costo previste per l’intervento.
Tabella 3 Costi complessivi
Voci di Spesa | Costo |
A. Struttura operativa | |
A.2 Risorse interne della Società | |
B. Altre voci di costo | |
B.1 Consulenze specialistiche | |
B.2 Trasferte e missioni | |
B.3 Comunicazione | |
Totale Generale (XXX xxxxxxx) | |
IVA | |
Totale Generale (XXX Xxxxxxx) |
5 Tempistiche di realizzazione
Invitalia svolgerà le attività previste nell’ambito del presente Programma per tutto il periodo che va da ……………………...
La stima prevista per le singole attività potrà variare per le fasi che non sono direttamente gestite dal personale di Invitalia (es. attività di Commissioni esterne, esiti delle interrogazioni delle banche dati pubbliche) o per eventi sopravvenuti.
Allegato 3_ FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO" | |||||||||||
Intervento | [descrizionespecifica dell'Intervento, inclusi l'ubicazione elostato di fatto del luogo, l'importostimato, le finalità, ecc.] | ||||||||||
Copertura Finanziaria Intervento | [individuazione della fonte di finanziamento per la realizzazione dell'Intervento] | ||||||||||
Cronoprogramma | [cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazione alla relizzazione dell'Intervento] | ||||||||||
Responsabile del Procedimento del XXXX | [nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Procedimento ex articolo 31 del codice dei Contratti Pubblici] | ||||||||||
C.U.P. | [indicazione del Codice Unico di Progetto, se già acquisito] | ||||||||||
Misure per la Legalità | [indicazione di eventuali Protocolli di Legalità, Protocolli Operativi per il monitoraggio finanziario, Protocolli di Azione con ANAC per la vigilanza collaborativa, ecc., applicabili alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dell'Intervento] | ||||||||||
Ulteriori Condizioni o Vincoli | [indicazione di evetuali condizioni o vincoli, amministrativi, finanziari, ecc. ai quali l'Ente Aderente sia obbligato, per legge o convenzionalmente, o abbia interesse ad osservare, ai fini della realizzazione dell'Intervento] | ||||||||||
Ulteriori Informazioni | [inserire ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie ai fini della attivazione di INVITALIA] | ||||||||||
Attivazione di INVITALIA | |||||||||||
Attività Richieste [da contrassegnare con un flag] | |||||||||||
□ Attività di centrale di committenza: | □ indizione e cura le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto | ||||||||||
dall'articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii.. In particolare indice e gestisce la/e seguente/i | |||||||||||
procedura/e | per | l'affidamento | di: | ||||||||
. | |||||||||||
□ conclusione di accordo quadro di lavori, servizi o forniture destinati all'Ente Aderente, per l'affidamento di: | |||||||||||
. | |||||||||||
□ "attività di committenza ausiliarie" ai sensi della Direttiva 2014/24/UE come recepito dal combinato disposto degli | |||||||||||
articoli 3, | co. | 1, | lett. | m), | e | 39 | del | Codice dei | Contratti | Pubblici, | |
quali: | |||||||||||
. | |||||||||||
Copertura Finanziaria Attività INVITALIA | |||||||||||
indicare fonte finanziaria per le attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi della fonte finanziaria indicata, per l'Intervento) | |||||||||||
Modalità di Rendicontazione dell'Attività di INVITALIA | |||||||||||
indicare modalità di rendicontazione delle attività per le quali INVITALIA viene attivata (trattasi delle stesse modalità previste, per l'Intervento, nel PEA) |
Sub ALLEGATO 4
DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
LE DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO AD ESSE ATTRIBUITO NELLA CONVENZIONE QUADRO.
Con l’Atto di Attivazione, sottoscritto digitalmente dell’organo del (di
seguito, l’“Ente Aderente”) competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 32, co. 2, del Codice dei Contratti Pubblici, e di cui le presenti Dichiarazioni di Impegno costituiscono parte integrante e sostanziale, l’Ente Aderente:
A. Consegna contestualmente ad INVITALIA la documentazione progettuale necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione delle opere.
Per “documentazione progettuale” ai sensi del presente documento si intende:
a. nel caso in cui l’Atto di Attivazione abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il capitolato tecnico validato dal RP dell’Ente Aderente (di seguito RP), corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) ex articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero delle specifiche tecniche atte a consentire la redazione del capitolato tecnico e/o del DUVRI da parte di INVITALIA; ovvero
b. nel caso in cui l’Atto di Attivazione abbia ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
i. studio di fattibilità; ovvero
ii. documento preliminare alla progettazione, ; ovvero
iii. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai fini della indizione delle procedure di affidamento, laddove la redazione dei documenti di cui ai precedenti punti
i. e ii. sia a carico di INVITALIA, come specificato nell’Atto di Attivazione, approvati dal RP,
ovvero
i. il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, co. 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il “Regolamento di Attuazione”), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero
ii. il progetto definitivo di cui all’articolo 23, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 24 e ss. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto 1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC,
debitamente verificati e validati a norma di legge;
c. nel caso in cui l’Atto di Attivazione abbia ad oggetto l’esecuzione di lavori, il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 33 e ss. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, co. 1, lett. u), punto
1) del Codice dei Contratti Pubblici, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il
PSC. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e validato a norma di legge.
I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazione a firma del RP o del Direttore Lavori facente capo all’Ente Aderente attestante: (a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui l’Ente Aderente abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per l’attività di verifica progettuale, ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 44 e segg. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabile ex articolo 217, co. 1, lett. u), punto
1) del Codice dei Contratti Pubblici, e abbia indicato ciò nell’Atto di Attivazione, la documentazione progettuale, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata dal RP;
B. accetta che, per ciascuna attività oggetto dell’Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:
(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazione presentata dall’Ente Aderente ivi incluso lo schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto a corredo del progetto medesimo o il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture.
La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso o il capitolato tecnico. Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall’Ente Aderente, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni o eventuale termine ulteriore e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP o dell’Ente Aderente o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all’articolo 11, paragrafo 11.3, della ConvenzioneQuadro;
(ii) proponga al RP eventuali aspetti di dettaglio da inserirsi nel contratto o nel capitolato speciale di appalto o nel capitolato tecnico, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: premi di accelerazione, penali per ritardato adempimento delle obbligazioni ecc.;
(iii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individua i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iv) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottocriteri di valutazione dell’“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo
di calcolo da adottare per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(v) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell’offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP;
C. accetta che INVITALIA:
(i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
(ii) osservi le misure di cui al Protocollo ANAC; [SE ESISTENTE]
(iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui all’articolo 2, paragrafo 2.3, della Convenzione Quadro, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
(iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l’analisi della sola documentazione amministrativa nell’ipotesi di gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 4.5, della Convenzione Quadro. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, dell’articolo 84, co. 7, del Codice dei Contratti Pubblici e dell’articolo 51 cod. proc. civ.);
(v) gestisca lo svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa. INVITALIA nella gestione della procedura di gara impronta la sua azione ai principi di imparzialità, economicità ed efficienza, nonché al rispetto assoluto delle norme legislative e regolamentari vigenti in tema di aggiudicazione ed affidamento di appalti pubblici. Resta sin d’ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno: (A) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici; (B) procedere in autotutela all’annullamento della procedura di gara ovvero all’annullamento o revoca dell’eventuale aggiudicazione della stessa;
(vi) proceda alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
(vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
(viii) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all’Ente Aderente, unitamente ai relativi verbali;
(ix) curi l’eventuale accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
(x) acquisisca dall’operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell’Ente Aderente;
(xi) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia “trasferito”, tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all’Ente Aderente;
(xii) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l’Ente Aderente, eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
(xiii) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all’andamento dell’esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 del
D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell’Atto di Attivazione da parte dell’Ente Aderente;
(xiv) su richiesta, da prevedersi con l’Atto di Attivazione, e in coordinamento con l’Ente Aderente, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto;
(xv) richieda se necessario chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente Aderente;
D. accetta che rimangano di competenza dell’Ente Aderente;
(i) la nomina RP ex art. 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
(ii) le attività di individuazione dei lavori da realizzare;
(iii) la redazione e l’approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
(iv) l’adozione della determina acontrarre;
(v) la stipulazione del contratto di appalto;
(vi) l’affidamento della direzione dei lavori;
(vii) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
(viii) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
(ix) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell’operazione;
(x) la comunicazione e la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
E. si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, nel caso in cui l’Ente Aderente, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico;
X. xxxxxxxxx, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale centrale di committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva,
ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti dall’Ente Aderente si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e ferme restando le rispettive responsabilità connesse alla genesi degli atti.
A questo riguardo, nel caso in cui, durante una procedura ad evidenza pubblica, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, gli importi escussi al momento dell’incasso saranno scomputati da INVITALIA dalle somme dovute dall’Ente Aderente.