NORME PARTICOLARI Clausole campione

NORME PARTICOLARI. (operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza)
NORME PARTICOLARI. MUSEUM PASS ‘TRENTO ROVERETO CITTA’ DI CULTURE’ A residenti e ospiti della Provincia di Trento è riservata la tessera Museum Pass - ‘Trento Rovereto Città di Culture’, in formato ‘chip on paper’ con microchip incorporato, che consente al titolare del Pass, anche accompagnato da due minorenni gratuiti, l’utilizzo di tutti i mezzi pubblici del MITT (Trasporto Integrato Trasporti Trentino) in servizio urbano ed extraurbano, per 48 ore decorrenti dalla prima validazione. Il Museum Pass è acquistabile presso l’Azienda Provinciale del Turismo, i musei e gli esercizi convenzionati; non è acquistabile nelle biglietterie Trenitalia. All’atto dell’emissione sul Museum Pass viene caricato un titolo di viaggio di libera circolazione provinciale a data aperta la cui validità, una volta effettuata la prima validazione, è di 48 ore consecutive. Il titolo di viaggio caricato è utilizzabile solo nella seconda classe dei treni Regionali e Regionali Veloci ed è ammesso il cambio classe secondo quanto previsto al punto §4.- Modifiche del contratto di trasporto capitolo “CORSA SEMPLICE” di questa tariffa. Il titolare del Museum Pass deve provvedere alla validazione ad ogni xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx. In caso non abbia provveduto ad effettuare la prima validazione o in caso non sia in grado di esibire il Museum Pass è considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base a quanto previsto al punto §5.- Irregolarità ed abusi capitolo “CORSA SEMPLICE” di questa tariffa. Se la mancata validazione è relativa ad un viaggio successivo al primo, sempre ricadente nell’ambito delle 48 ore di durata complessiva del titolo di viaggio, si applica quanto disposto al punto §5.- Irregolarità ed abusi del capitolo ABBONAMENTI di questa tariffa. Il Museum Pass non è trasferibile e non è rimborsabile.
NORME PARTICOLARI. 8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
NORME PARTICOLARI. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero è assicurata un’idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell’art. 42, comma 10, del medesimo decreto, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l’uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165/2001, l’altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l’unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
NORME PARTICOLARI. Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni in materia di edilizia convenzionata, di locazione degli immobili urbani e di edilizia residenziale pubblica. La partecipazione al concorso indetto con il presente bando impegna il concorrente che, per il fatto di parteciparvi, si dichiara a conoscenza di tutte indistintamente le sue clausole. L’A.L.E.R. si riserva il diritto di modificare e/o revocare il presente bando.
NORME PARTICOLARI. Se si verificano ragioni di carattere contingente - in precedenza accennate - quali la temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto: - l'indennità turnisti nonché la maggiorazione per le ore notturne (50% sulla retribuzione oraria), anche se non corrisposta nei mesi di dicembre o giugno, verrà ugualmente computata agli effetti della 13a e 14a mensilità; - per le ore notturne si farà riferimento alla media mensile di quelle effettivamente lavorate nei trimestri di riferimento (settembre/novembre - marzo/maggio); - se la sospensione ha avuto inizio nel corso dei trimestri considerati si farà riferimento, per il periodo della sospensione stessa, alle ore notturne previste dal piano di turno. Per la determinazione del numero delle ore notturne nei suddetti trimestri sono utili a tutti gli effetti anche le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto. Qualora il lavoratore sia stato immesso in turno nel corso di uno dei predetti trimestri o nei mesi di dicembre o giugno, la media delle ore notturne da prendere come riferimento sarà quella effettivamente realizzata nel trimestre o mese precedenti, comprendendo anche in questo caso le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto.
NORME PARTICOLARI. Per il caso di più aperture di credito sullo stesso conto corrente con diversi limiti di tasso.
NORME PARTICOLARI. Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 20 iscrizioni, di cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio del corso.