REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO Clausole campione

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto, è assicurata attraverso: - il rimborso, a carico del Fondo Sanitario Regionale di competenza del Distretto, dei costi delle prestazioni sanitarie erogate direttamente dal Gestore nei limiti dei volumi annualmente definiti e dei costi effettivamente sostenuti. In ogni caso non è ammesso un rimborso superiore al costo onnicomprensivo che sarebbe sostenuto da parte dell’Azienda USL in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, delle stesse prestazioni sanitarie; - le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosuffi- cienza, di competenza del Distretto in quanto gestore del FRNA; - le quote di contribuzione dovute dagli utenti, direttamente sostenute dagli stessi o dai loro fami- liari. Per gli utenti in condizioni economiche disagiate la quota utente, o parte di essa, potrà essere sostenuta da ASC InSieme con le risorse del bilancio sociale. Annualmente la Committenza e il Gestore sottoscrivono l’Allegato Tecnico-Economico al contrat- to nel quale sono indicati tutti gli elementi variabili soggetti a verifica annuale . I costi relativi ad eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive fornite dal Gestore su richiesta dell’Azienda USL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste allo stesso dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolati e remunerati separatamente.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto, è assicurata:
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Verrà riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale;
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del servizio oggetto del presente contratto, approvata dal Comitato di Distretto e aggiornata a cadenza annuale o secondo quanto stabilito dalle vigenti normative, è assicurata attraverso tariffe, composte dalle voci di seguito indicate e remunerate con le modalità di cui al successivo ART. 13:
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Il test rapido per la ricerca dell’antigene SARS – CoV-2 sarà a carico degli assistiti che intenderanno sottoporsi al servizio.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La Concessione si remunera mediante il pagamento delle Rette da parte dell’utenza, nella misura indicata dall’OEA nella propria Offerta Economica a seconda dei diversi turni orari: Turno breve: dalle ore 7:30 alle ore 14:30; € […] Turno medio: dalle ore 7:30 alle ore 16:30; € […] Turno lungo: dalle ore 7:30 alle ore 18:00; € […]
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.). L’Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l’esecuzione dell’intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l’intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO. 1. La remunerazione del costo orario di riferimento dei servizi oggetto del presente contratto è disciplinata all'interno del prospetto economico allegato al presente contratto (ALL C) ed è assicurata attraverso: - la tariffa regionale a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza; - le quote di contribuzione dovute dagli utenti, calcolate attraverso l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni di Ravenna e Russi, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate; - l’eventuale apporto economico da parte dei Comuni di Ravenna e Russi, così come previsto dall’allegato 1, capitolo 8, punto 5. della DGR n. 2110/2009 e ss.mm.ii..