Sospensioni e proroghe Clausole campione

Sospensioni e proroghe. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.
Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti. L’appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.
Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte la Direzione Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa degli stessi redigendo apposito verbale. Qualora l’affidatario, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza del...
Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, comma 1 del DLgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Sospensioni e proroghe. 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.
Sospensioni e proroghe. 1. Quando, per effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non sia in grado, in tutto o in parte, di eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel capitolato tecnico, ne dà immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione, nel tempo massimo di 5 (cinque) giorni, specificando le lavorazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
Sospensioni e proroghe. 1. Ai sensi dell‟art. 133, comma 1, del Reg. n. 554/99, la Direzione dei Lavori d‟ufficio o su segnalazione dell‟appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l‟esecuzione o la realizzazione a regola d‟arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d‟opera nei casi previsti dall‟art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs n. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Sospensioni e proroghe. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori - d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sospensioni e proroghe. 1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.