DIREZIONE LAVORI Clausole campione

DIREZIONE LAVORI. Il Direttore dei lavori oggetto dell’Accordo quadro sarà nominato dalla PROVINCIA DI SALERNO. L’impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l’Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti e se necessario ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di direttori operativi o ispettori di cantiere.
DIREZIONE LAVORI. Per l’esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.
DIREZIONE LAVORI. Per l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominerà il Direttore dei Lavori e i suoi collaboratori che costituiranno così l’ufficio di Direzione Lavori. Il Direttore dei lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l’Impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Egli fornirà all’Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell’eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l’Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
DIREZIONE LAVORI. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, individua la figura del Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da propri assistenti, da designarsi prima dell’inizio dei lavori a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sulla interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Il Direttore dei Lavori verificherà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori per ogni singolo intervento ordinato e procederà alla quantificazione delle penali, dei danni e/o dei maggiori costi, previsti dal presente Capitolato dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 151 del Regolamento del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le funzioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, previste dall’art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., sono svolte dal Direttore dei Lavori, il quale ha i seguenti compiti: • fornisce all’Appaltatore, prima dell’inizio di ogni singolo intervento, le informazioni previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/08, a riguardo dei rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale opereranno i suoi dipendenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare; • fornisce le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori;...
DIREZIONE LAVORI. Il Responsabile del procedimento che assume anche il ruolo di Responsabile dei Lavori nominerà un Direttore dei Lavori il quale opererà ai sensi della vigente normativa, e prenderà l’iniziativa di fornire ogni disposizione necessaria affinché i singoli lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.
DIREZIONE LAVORI. L’Amministrazione procederà alla nomina di un Direttore dei Lavori e di eventuali assistenti, i cui nominativi verranno comunicati per iscritto all’impresa all’atto della consegna dei lavori, unitamente a quelli dei preposti.
DIREZIONE LAVORI. L'Amministrazione Provinciale in ottemperanza all’art. 130 del D.Lgs n°163/2006 nominerà un Tecnico per la Direzione dei Lavori il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Impresa. La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali e difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse ina- datti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare. Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavo- ri o a richiesta della Impresa stessa, tutte quelle indicazioni o prestazioni tecniche o, quei disegni di dettagli che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel Capitolato e nei disegni di progetto allegati, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione e di dubbi sull'interpretazione dei suoi obblighi contratti, l'Impresa sarà tenuta e richiedere tempestivamente alla Direzione dei Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.
DIREZIONE LAVORI. La Città Metropolitana provvederà, per il singolo Accordo Quadro, alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto. Per ogni singolo buono d’ordine il RUP nomina, con la sottoscrizione in calce allo stesso, il Direttore dei Lavori, in via generale coincidente con il tecnico referente per il singolo immobile. In caso di ODL verbale la Direzione dei Lavori viene assunta dal soggetto che emette l’ordine, che sarà poi ratificato in maniera xxxxxxx.Xx Direttore dei lavori oggetto dell’Accordo quadro sarà nominato dalla Città Metropolitana e svolgerà anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto . L’impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l’Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza. e ove necessario potrà avvalersi di direttori operativi o ispettori di cantiere.
DIREZIONE LAVORI. La Direzione Lavori verrà effettuata dalla …………………..
DIREZIONE LAVORI. Per la corretta esecuzione degli affidamenti ricadenti all’interno dell’Accordo Quadro, il RUP nominerà uno o più Direttori dei Lavori che, direttamente o coadiuvati da propri incaricati, provvederanno alla gestione e al controllo di tutte le attività dell’Aggiudicatario. La direzione lavori presiederà tutte le fasi degli interventi e sarà comunicata all’Aggiudicatario con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (fax, telefono, e-mail, pec). L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni impartite non solleva in alcun caso l’Appaltatore stesso dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza.