Common use of Sospensioni e proroghe Clause in Contracts

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid'arte, la direzione Direzione dei lavoriLavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' artdall'art. 107 del 132, D.Lgs. 50/2016163/06 e s. D.Lvo 50/16 . Si applicano l'Art.107 l'art. 158 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010 e gli artt. 24, 25 e 26 dei del Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreQualora l'appaltatore, qualora per causa cause ad esso non imputabileimputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, sempre che sentito il parere della direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dall'Amministrazione. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di proroga dell'inizio ripresa, che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:esecutivo dei lavori.

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Sospensioni e proroghe. I casi ed i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono disciplinati dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora vi siano cause di forza maggiore maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid’arte, la direzione Direzione dei lavori, d'ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL’aggiudicatario, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del ProcedimentoRUP, sempre che sentita la Direzione dei lavori, purché le domande pervengano prima della con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidettocontrattuale. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal singolo contratto, l’aggiudicatario non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori dei lavori e controfirmati dall'appaltatore dall’aggiudicatario e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile unico del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile unico del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile unico del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile unico del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo Qualora l’aggiudicatario sospenda i lavori arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la stazione appaltante avrà la facoltà di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso aggiudicatario.

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, nonché dello stato di avanzamento delle attività. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale; Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle attività, l'esecutore è tenuto a regola d'arte proseguire le parti dei lavoriservizi eseguibili, la direzione mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavoriservizi non eseguibili, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo dandone atto in apposito verbale. Sono circostanze speciali Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le situazioni che determinano la necessità sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di procedere ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla redazione firma dei verbali o si rifiuti di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' artsottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL'Aggiudicatario, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori gli interventi nei termini fissatixxxxxxx, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che purché le domande pervengano prima della scadenza del con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto al termine anzidetto. A giustificazione Xxxx'istanza di proroga decide il responsabile del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causaprocedimento, in tutto od in partesentito il direttore dell’esecuzione del contratto, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso la sospensione opera decorrente dalla data del verbale di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficaciaconsegna ovvero, in assenza caso di adeguate motivazioni o le cui motivazioni consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:maggior tempo impiegato.

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea il regolare svolgimento che le attività procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid'arte, la direzione dei lavorie che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore il direttore dell’esecuzione del contratto può ordinare disporre la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività, nonché dello stato di avanzamento delle stesse. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle forniture stesse, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei lavorimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano il RUP dispone la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale ripresa dell'esecuzione e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreindica il nuovo termine contrattuale; L'Aggiudicatario, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori gli interventi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che purché le domande pervengano prima della scadenza del con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto al termine anzidetto. A giustificazione Xxxx'istanza di proroga decide il responsabile del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causaprocedimento, in tutto od in partesentito il direttore dell’esecuzione del contratto, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso la sospensione opera decorrente dalla data del verbale di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficaciaconsegna ovvero, in assenza caso di adeguate motivazioni o consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dell’esecuzione del contratto, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le cui motivazioni forniture, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:maggior tempo impiegato.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante Amministrazione Comunale il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghesospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Amministrazione Comunale. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: www.provincia.savona.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la La direzione dei lavori, lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante Amministrazione Comunale il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghesospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Amministrazione Comunale. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 26 del DM 145/2000. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: trasparenza.comune.frosinone.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte d’arte, il Direttore dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall' art. 107 dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016Codice. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24158 e 159 del Regolamento. Qualora l’Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, proroghe chesempre nel rispetto della normativa vigente, se riconosciute giustificateper gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, sono concesse dal Responsabile del Procedimentol’Amministrazione stessa, sempre che le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti fissandone i termini con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissioneapposito atto. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:: - il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; - l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; - l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo; - il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; - il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo; - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; - le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte Per le eventuali sospensioni e ripresa dei lavorilavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del D.lgs. 18 aprile, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare n.50: è ammessa la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono ordinata dal Direttore dei Lavori, in casi in cui ricorrano circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante impediscono in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare via temporanea che i lavori nei termini fissati, procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione può chiedere con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse essere disposta dal Responsabile del Procedimento, sempre che le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, RUP per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente il tempo strettamente necessario e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo ragioni di queste Ditte od Impresenecessità o di pubblico interesse, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazionetra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghesospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto terzo giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di proroga dell'inizio ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore; il verbale di sospensione contiene le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della loro mancata regolare ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o continuativa conduzione indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107, comma 4 del Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il relativo programma di esecuzione dei lavori “ di cui al successivo art. 20. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della loro ritardata ultimazioneSicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, durante il periodo di sospensione l’esecutore fornisce report giornalieri sulla presenza eventuale della manodopera e dei macchinari strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra in quanto diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107, l’Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. quantificandole con le seguenti modalità:

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid'arte, la direzione dei lavori, lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' artdall'articolo 106 comma 1 lett. 107 b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D.Lgs. D.lgs n. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata chiedere proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.lgs n. 50/2016. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante appaltante il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile unico del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazioneappaltante. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid'arte, la direzione Direzione dei lavoriLavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli dagli artt. 24106 e 107D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora l'appaltatore, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatore, qualora per causa cause ad esso non imputabileimputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: ▪ il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; ▪ l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del ProcedimentoDirettore dei Lavori, sempre dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; ▪ l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; ▪ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; ▪ la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; ▪ le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore egli non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante denunciato all'Amministrazione il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dall'Amministrazione. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: www.comune.martellago.ve.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid’arte, la direzione dei lavori, d'ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge. Si applicano l'Art.107 l’articolo 133 del Regolamento Generale regolamento generale e gli artt. articoli 24, 25 e 26 dei del Capitolato Generale d'appaltod’Appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. Si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 26 del D.M.19 aprile 2000, n.145 A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghesospensione dei lavori, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora Qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:diverrà efficace dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid’arte, la direzione dei lavori, d'ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante appaltante il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid’arte, la direzione dei lavori, d'ufficio lavori d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall' art. 107 dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. Si applicano l'Art.107 l’articolo 133 del Regolamento Generale regolamento generale e gli artt. articoli 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appaltodel capitolato generale d’appalto. L'appaltatoreQualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. L’appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante appaltante il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: www.provincia.pc.it

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte d’arte, la Direzione dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore richiesta dell’impresa, può ordinare ordinare, previa autorizzazione del Responsabile unico del Provvedimento, la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall' artdall’art. 107 106 del D.Lgs. D.lgs 50/2016. Si applicano l'Art.107 Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori o di mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di ritardata ultimazione dei lavori stessi: • il ritardo nell'installazione del Regolamento Generale cantiere; • l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore • dei lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; • il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; • il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque previsti dal capitolato tecnico; • la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; • le eventuali controversie tra l’impresa, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché • le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’impresa e il proprio personale dipendente. Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli arttordini impartiti alla Direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivataproroghe motivate, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano prima della con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza del termine anzidettocontrattuale. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei La disposizione di sospensioni e di riprese lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per nonché la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di avanzamento dei rivedere il programma lavori, devono pervenire al eventualmente aggiornandolo. Il Responsabile del Procedimento entro il terzo giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimentopuò, i verbali si danno per riconosciuti e accettati. In ogni caso ragioni organizzative aziendali, ordinare la sospensione opera dalla data dei lavori per un massimo di redazione 60 giorni naturali e consecutivi, anche ad intervalli frazionati. Per sospensioni entro detto limite non spetterà all’appaltatore alcun compenso od indennizzo aggiuntivo rispetto all’importo offerto in fase di gara; ne segue che gli oneri di gestione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, cantiere per dette sospensioni dovranno ritenersi compresi e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:compensati nell’offerta.

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Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento che i lavori procedano utilmente a regola d'arte dei lavorid’arte, la direzione dei lavoriDirezione Lavori, d'ufficio d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall' art. 107 dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 163. Si applicano l'Art.107 l’articolo 133 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 articoli 24,25 e 26 dei del Capitolato Generale d'appaltod’Appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che alla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedanose esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori imprese o forniture, se l'appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Imprese, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazione. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimentoprocedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

Sospensioni e proroghe. Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea il regolare svolgimento a regola d'arte dei lavori, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall' art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano l'Art.107 del Regolamento Generale e gli artt. 24, 25 e 26 dei Capitolato Generale d'appalto. L'appaltatoreL’appaltatore, qualora per causa ad a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata, motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, sempre che dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione nell’ultimazione dei lavori l'appaltatore o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non potrà può mai attribuirne la causa, in tutto od o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, che provvedano, per conto della Stazione Appaltante ad altri lavori o forniture, se l'appaltatore esso appaltatore non avrà denunciato abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo di queste Ditte od Impreseimputabile a dette ditte, affinché la Stazione Appaltante stessa possa farne regolare contestazioneimprese o fornitori. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghesospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori e direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore dall’appaltatore e recanti l'indicazione l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile responsabile del Procedimento procedimento entro il terzo quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile responsabile del Procedimento procedimento non si pronunci entro trenta tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettatiaccettati dalla Stazione Appaltante. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:.

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