Common use of Sospensioni e proroghe Clause in Contracts

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti. L’appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la direzione dei lavori,compresa , d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice sospensione dei contrattilavori redigendo apposito verbale. L’appaltatoreL’Impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatefissate dai programmi temporali, l’appaltatore l’Appaltatore non può potrà mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la concessione di forza maggiore sospensioni o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o nel rispetto delle scadenze fissatedal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro tre giorni dal ricevimento, al fine della concessione di i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Committente. La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Lo stesso RUP determina il momento Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del dpr 207/2010 e xx.xxResponsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

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Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, su ordine nei limiti e con gli effetti previsti dall’art.159 del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contrattiD.P.R. 207/10. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 giorni dalla gg. dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la concessione di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatee controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al fine della concessione responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. I verbali di ripresa dei lavori o di proroghelavori, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed ha effi- cacia dalla data inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di emissione. Lo stesso RUP determina ripresa il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione direttore dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxindica il nuovo termine contrattuale.

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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Nei casi previsti dall’art. 107, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavorilavori redigendo apposito verbale. Si applicano l’articolo 107, su ordine commi 2, 3, 4, 5 e 6 del direttore dei lavoriD.Lgs. 50/2016 e per quanto compatibili gli articoli 24, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 25 e 26 del codice dei contratticapitolato generale d’appalto. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del terminetermine anzidetto. L’accoglimento I verbali per la concessione di tale istanza da parte sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione lavori è subordinata dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al ricono- scimento delle giustificazioni avanzateresponsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Lo stesso RUP determina il momento Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui sono venute meno motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Le sospensioni e le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresaproroghe, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore devono essere annotate nel giornale dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Samples: www.comune.lucca.it, www.comune.lucca.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impedisconoimpediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. ll verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in via tempora- nea, l’esecuzione assenza di adeguate motivazioni o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del codice dei contrattiResponsabile del procedimento con annotazione sul verbale. L’appaltatoreL’impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata alla Direzione dei Lavori proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni dalla sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatefissate dai programmi temporali, l’appaltatore l’Appaltatore non può potrà mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la richiesta di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio vengono redatti con adeguata giustificazione e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione motivazione a cura della direzione dei lavori per cause e sottomessi al Responsabile del procedimento. La risposta in merito all'istanza di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine xxxxxxx è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 resa dal responsabile del dpr 207/2010 e xx.xxprocedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

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Samples: lepida.net

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che Il servizio proceda utilmente a regola d’arte d’arte, il Direttore dell’esecuzione d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contrattitermini redigendo apposito verbale. L’appaltatoreL’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori il servizio nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni dalla sono concesse dal Direttore dell’esecuzione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori del Servizio o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della I verbali per la concessione di sospensione dei lavori sospensioni o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore dell’esecuzione, controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o in presenza di persona- le nell’edificiodal suo delegato. Il RUP può ordinare la La sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Lo stesso RUP determina il momento Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del dpr 207/2010 e xx.xxresponsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

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Samples: www.piaveservizi.eu

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la direzione dei lavori,compresa lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 106 del codice dei contrattiD.lgs. 50/2016. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla committenza il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la concessione di forza maggiore sospensioni o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al committente entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di dal suo delegato. La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal committente. Lo stesso Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del committente con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al committente, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. La sospensione, ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 può, altresì, essere disposta dal RUP determina il momento in cui sono venute meno le per ragioni di pubblico interesse necessità o di particolare necessità che lo hanno indotto pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad ordinare la sospensione un quarto durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ed emette l’ordine di ripresastessi, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei lavorimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxNessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

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Samples: comune.vanzago.mi.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Dlgs n. 50/2016, la direzione per l’esecuzione del contratto d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavoridelle prestazioni, su ordine del direttore dei lavoriredigendo apposito verbale, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa delle prestazioni. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una modifica, nonché variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art. 106, del codice Dlgs. 50/2016, e qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Dlgs n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore per l’esecuzione del contratto con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del Dlgs n. 50/2016, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, e quelle la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni possano essere realizzate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei contrattimezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’appaltatoreSi applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del Dlgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori le prestazioni nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di prorogaalmeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. L’appaltatore non può mai attribuire, debitamente motivatain tutto o in parte, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione le cause del ritardo nell’ultimazione dei lavori di ultimazione delle prestazioni o nel del rispetto delle scadenze fissateintermedie fissate dal programma esecutivo, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitriciimprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi I verbali di sospensione, proroghe redatti con adeguata motivazione a cura della direzione per l’esecuzione del contratto e ripresa controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Non potranno avere luogo sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni cantieri, se non espressamente autorizzate dalla direzione per l’esecuzione del contratto, e gli stessi dovranno essere portati a termine operando continuativamente al fine di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxlimitare nel tempo i disagi alla circolazione stradale.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Dlgs n. 50/2016 e smi, la direzione per l’esecuzione del contratto d’ufficio o su segnalazione dell’operatore può ordinare la sospensione dei lavoridel- le prestazioni, su ordine del direttore dei lavoriredigendo apposito verbale, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, qualora cause di forza maggiore o di od altre circostanze cir- costanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola rego- la d’arte dei lavori,compresa delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del Dlgs n. 50/2016 e smi, il responsabile unico del proce- dimento può ordinare la necessità sospensione delle attività per ragioni di procedere pubblico interesse o necessità. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore per l’esecuzione del con- tratto con l’intervento dell’operatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’operatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del Dlgs n. 50/2016 e smi, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010. Nel verbale di varianti sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente alle pre- stazioni già eseguite, e quelle la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affin- ché alla ripresa le prestazioni possano essere realizzate senza eccessivi oneri, la consi- stenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in corso d’operacantiere al momento della so- spensione. Si applicano, nei casi previsti dall’articolo 132 in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del codice dei contrattiDlgs. L’appaltatore50/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016 e smi, qualora l’operatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori le prestazioni nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di prorogaalmeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. L’operatore non può mai attribuire, debitamente motivatain tutto o in parte, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione le cause del ritardo nell’ultimazione dei lavori di ultimazio- ne delle prestazioni o nel del rispetto delle scadenze fissateintermedie fissate dal programma ese- xxxxxx, l’appaltatore ad altri soggetti, se lo stesso non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitriciabbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a detti soggetti terzi. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi I verbali di sospensione, proroghe redatti con adeguata motivazione a cura della direzione per l’esecuzione del contratto e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 controfirmati dall’operatore, devono pervenire al responsa- bile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxdevono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la direzione dei lavori,compresa lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 132, comma 1, lettere a), b) e c), del codice dei contrattiD.Lgs 163/2006. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, ivi compreso il subappaltatore, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori ivi compreso il subappaltatore. Non sono considerate causa I verbali per la concessione di forza maggiore sospensioni o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o nel rispetto delle scadenze fissatedal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, al fine della concessione di i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Lo stesso RUP determina Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il momento in cui sono venute meno le ragioni predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di pubblico interesse o decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxtrasmissione.

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Samples: www.inps.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la Direzione dei lavori,compresa Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art. 132, c. 1 del codice dei contrattiD. Lgs. L’appaltatoren. 163/2006. Si applicano l’art. 133 del D.P.R. 554/1999 e gli artt. 24, qualora 25 e 26 del Capitolato Generale d’appalto. Qualora l’Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere, con domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del terminetermine anzidetto. L’accoglimento Non costituiscono motivo di tale istanza proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: ▪ il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; ▪ l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; ▪ l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la realizzazione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; ▪ il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; ▪ la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzateditte fornitrici; ▪ le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se egli non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la concessione di forza maggiore sospensioni o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o nel rispetto delle scadenze fissatedal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificioverbali si danno per riconosciuti e accettati dall’Amministrazione. Il RUP può ordinare In ogni caso la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Lo stesso RUP determina Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il momento in cui sono venute meno le ragioni predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di pubblico interesse o decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxtrasmissione.

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Samples: www.sabar.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre “circostanze speciali” impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Realizzatore può ordinare la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre lavori redigendo apposito Verbale. Sono definite “circostanze speciali speciali” le situazioni che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d'opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall'art. 132, comma 1, del codice D.Lgs. 163/2006, tenendo conto che tutti i rischi di costruzione sono a carico dell’Appaltatore. In ogni caso, eventuali maggiori costi per opere suppletive o per varianti, e per ritardi conseguenti, non attribuibili all’Ente appaltante non comporteranno variazioni di costo dei contratticanoni o modifica del tempo contrattuale concesso per l’ultimazione dei lavori. L’appaltatoreIl Soggetto Realizzatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni dalla sono concesse dal Responsabile del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore fissate dal programma temporale il Soggetto Realizzatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, da Esso scelte per subappalti e forniture. Non sono considerate causa di forza maggiore Analogamente, non può attribuirne la causa, in tutto o causa di giustificazione del in parte, ad altre ditte o imprese o forniture scelte dall’Ente, a meno che lo stesso Xxxxxxxx Realizzatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo nell’ultimazione dei lavori imputabile a dette ditte, imprese o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione fornitori. I verbali di sospensione lavori, ordinate con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori lavori, d'ufficio o su segnalazione del Soggetto Realizzatore, controfirmati da quest’ultimo e recanti l'indicazione dello stato di prorogheavanzamento dei lavori, l’impossibilità di eseguire devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificioverbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. Il RUP può ordinare la La sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Lo stesso Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP determina il momento in cui sono venute meno con annotazione sul verbale. Le sospensioni e le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresaproroghe, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore devono essere annotate nel Giornale dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Samples: www.asl5.liguria.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Ai sensi dell’art. 107, c. 1, del DLgs n. 50/2016 e smi, la direzione per l’esecuzione del contratto d’ufficio o su segnalazione dell’operatore può ordinare la sospensione dei lavoridelle prestazioni, su ordine del direttore dei lavoriredigendo apposito verbale, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, qualora cause di forza maggiore o di od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa delle prestazioni. Ai sensi dell’art. 107, c. 2, del Dlgs n. 50/2016 e smi, il responsabile unico del procedimento può ordinare la necessità sospensione delle attività per ragioni di procedere pubblico interesse o necessità. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore per l’esecuzione del contratto con l’intervento dell’operatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’operatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del Dlgs n. 50/2016 e smi, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010. Nel verbale di varianti sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, e quelle la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni possano essere realizzate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in corso d’operacantiere al momento della sospensione. Si applicano, nei casi previsti dall’articolo 132 in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del codice dei contrattiDlgs. L’appaltatore50/2016 e smi. Ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016 e smi, qualora l’operatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori le prestazioni nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di prorogaalmeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. L’operatore non può mai attribuire, debitamente motivatain tutto o in parte, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione le cause del ritardo nell’ultimazione dei lavori di ultimazione delle prestazioni o nel del rispetto delle scadenze fissateintermedie fissate dal programma esecutivo, l’appaltatore ad altri soggetti, se lo stesso non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitriciabbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a detti soggetti terzi. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi I verbali di sospensione, proroghe redatti con adeguata motivazione a cura della direzione per l’esecuzione del contratto e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 controfirmati dall’operatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxdevono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione Qualora, nel corso dell’esecuzione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei si verifichino circostanze particolari tali da impedire temporaneamente che i lavori procedano utilmente ed a regola d’arte – ivi inclusi i casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o e di altre avverse condizioni climatiche – il direttore dei lavori ne ordina la sospensione per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto, dandone immediata comunicazione al RUP, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’operad’opera ai sensi del precedente art. 11 e dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Nel verbale di sospensione lavori sono espressamente indicate le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 132 lo stato di avanzamento dei medesimi, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere al momento della sospensione e le cautele adottate affinché il cantiere possa tempestivamente e regolarmente riprendere le attività appena venute a cessare le cause della sospensione. Il direttore lavori, appena venute a cessare le cause della sospensione, dispone la ripresa dei lavori, redigendo apposito verbale che, firmato in contraddittorio con l’esecutore, deve essere tempestivamente trasmesso al RUP, entro il termine massimo di cinque giorni; nel verbale di ripresa il direttore lavori indica il nuovo termine contrattuale. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori, per ragioni di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del codice contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei contrattimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’appaltatoreNessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Qualora l’esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilinel termine fissato, può inoltrare domanda chiederne la proroga. La richiesta di prorogaproroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, debitamente motivatasentito il direttore lavori, entro 30 un termine non superiore a cinque giorni dalla scadenza lavorativi. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatecontratto, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatealcuna indennità, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire qualora i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante – non siano ultimati nel termine contrattualmente stabilito e qualunque sia il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxmaggior termine impiegato.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria Bagni Disabili E Spogliatoi Palestra Di via Cornicione

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavorilavori redigendo apposito verbale. Si applicano l’articolo 132, su ordine commi 2, 3, 4, 5 e 6 del direttore dei lavoriD.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 158 del regolamento generale d.P.R. n. 207/2010 e gli articoli 24, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 25 e 26 del codice dei contratticapitolato generale d’appalto. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale. La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Lo stesso RUP determina il momento Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui sono venute meno motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000. Le sospensioni e le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresaproroghe, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore devono essere annotate nel giornale dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Samples: Contratto a Misura

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, a) sospensioni ordinate dalla DL 0.Xx caso di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono, impediscono in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori,compresa lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’operad’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, nei casi previsti dall’articolo 132 qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del codice Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. L’appaltatore, qualora non sia in grado 0.Xx verbale di ultimare i lavori nei termini fissati per sospensione deve contenere: a)l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b)l’adeguata motivazione a cura della DL; c)l’eventuale imputazione delle cause ad esso non imputabiliuna delle parti o a terzi, può inoltrare domanda se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termineconsegna o alle circostanze sopravvenute. L’accoglimento 0.Xx verbale di tale istanza da parte della direzione lavori sospensione è subordinata controfirmato dall’appaltatore e deve pervenire al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, RUP .Se l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione interviene alla firma del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione verbale di sospensione dei lavori o rifiuta di proroghesottoscriverlo, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 , in presenza di persona- le nell’edificioquanto compatibili. Il RUP può ordinare 0.Xx ogni caso la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP . Lo stesso RUP determina 5.Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il momento in cui sono venute meno le ragioni verbale di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresaripresa che, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, proroghe deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori si applicano è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore. 0.Xx sensi dell’articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7.Le disposizioni di cui agli articoli 158 ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e 159 del dpr 207/2010 riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e xx.xxl'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17.

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Samples: www.comune.palmanova.ud.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impedisconoimpediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. ll verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in via tempora- nea, l’esecuzione assenza di adeguate motivazioni o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del codice dei contrattiResponsabile del procedimento con annotazione sul verbale. L’appaltatoreL’impresa, qualora per causa a essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata alla direzione dei lavori proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni dalla sono concesse dal Responsabile del procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissatefissate dai programmi temporali, l’appaltatore l’Appaltatore non può potrà mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, qualora non denunci tempestivamente per iscritto alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa I verbali per la richiesta di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio vengono redatti con adeguata giustificazione e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione motivazione a cura della direzione dei lavori per cause e sottomessi al Responsabile del procedimento. La risposta in merito all'istanza di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine xxxxxxx è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 resa dal responsabile del dpr 207/2010 e xx.xxprocedimento entro trenta giorni dal suo ricevimento.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, Qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, il Direttore dei lavori,compresa , d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una modifica o variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art. 106 del codice Codice. Si applicano gli artt. 158 e 159 del Regolamento. Qualora l’Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, l’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei contrattilavori fissandone i termini con apposito atto. L’appaltatoreNon costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, qualora non sia della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: - il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; - l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in grado esecuzione o dagli Organi di ultimare i lavori nei termini fissati vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; - l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per cause ad esso non imputabilil’esecuzione delle opere di fondazione, può inoltrare domanda di prorogadelle strutture e degli impianti, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o nel rispetto espressamente approvati da quest’ultimo; - il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; - il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo; - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle scadenze fissateditte fornitrici; - le eventuali controversie tra l’Appaltatore, l’appaltatore non può mai attribuire i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la causa ad altre ditte sicurezza in esecuzione o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione il Responsabile dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per cause i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di pubblico interesse o igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore ultimazione dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante e con le modalità stabilite dagli art. 82 del Regolamento regionale e art. 22 del Capitolato Generale Regionale, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. I verbali di ripresa dei lavori, su ordine da redigere, a cura del direttore Direttore dei lavoriLavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, ai sensi del comma 6 dell’art. 82 del regolamento regionale e art. 22 del Capitolato Generale Regionale, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del procedimento nei casi modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contrattiripresa verrà indicato il nuovo termine contrattuale. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo nell’ultimazione dei lavori imputabile a dette ditte, imprese o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxfornitori.

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Samples: www.friulicollinare.it

Sospensioni e proroghe. EAi sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lg. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra lammessa Amministrazione Committente e terzi. In deroga a quanto previsto, la sospensione richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine dei lavori, su ordine comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione dei lavori. La richiesta di xxxxxxx è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori, nei . La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. Nei casi di avverse condi- zioni climatichecui la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini costituisce rigetto della richiesta. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. In caso di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscono in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte d’arte, la direzione dei lavori,compresa lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art.106, comma 1, letto. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del codice dei contrattiD. Lg. L’appaltatore, qualora non sia in grado n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata cui al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitricipresente articolo. Non sono considerate causa cause di forza maggiore o causa ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissateguardia; - gli ammaliamenti della sovrastruttura stradale, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio causati da precipitazioni anche eccezionali e/o in presenza gelo; - il rinvenimento nel terreno di persona- le nell’edificiosotto servizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. Il RUP può ordinare la verbale di sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.deve contenere:

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Samples: anagni.etrasparenza.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa la sospensione Quando circostanze speciali impediscono temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, su ordine del direttore dei lavoriin accordo con la Committente, nei casi avrà la facoltà di avverse condi- zioni climaticheordinare la sospensione, di forza maggiore o di altre salvo a riprenderli appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori od alla mancata disposizione di ripresa da parte della stazione appaltante devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa lavori. L’inserimento delle riserve per la mancata ripresa può avvenire soltanto dopo che vi é stata una preventiva comunicazione scritta di diffida alla stazione appaltante. Si fa presente che qualora la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore detta sospensione non dà diritto alcuno allo slittamento della scadenza contrattuale che rimane invariata. Fra i motivi di cause attribuibili all’Appaltatore vi é la mancata realizzazione di tutte le misure per la sicurezza e l’igiene del lavoro e la mancata osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali relative ai lavoratori e subappaltatori. Per la sospensione dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 132 qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, neppure per la sorveglianza dell’intero cantiere. Le gravi o ripetute violazioni di quanto prescritto, previa formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del codice dei contratticontratto . L’appaltatoreQualora, qualora per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilinel termine fissato, può inoltrare chiedere proroga con domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla motivata che dovrà pervenire alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del terminetermine contrattuale. L’accoglimento La proroga sarà concessa a insindacabile giudizio della Committente. Nel periodo di tale istanza da parte della direzione lavori proroga è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire sempre a carico dell’Appaltatore la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxsorveglianza dell’intero cantiere.

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Samples: servizi2.inps.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Qualora a cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali non imputabili all’Assuntore venisse a determinarsi la necessità di sospendere la prestazione dei servizi oggetto d’appalto, lo stesso dovrà darne immediatamente comunicazione ad ACER RAVENNA attraverso comunicazione tramite la piattaforma informatica di gestione dell’appalto o anche a mezzo telefax o PEC; dovrà dare altresì immediatamente notizia di tale situazione alle Autorità competenti al controllo e vigilanza in materia. In questi casi il Rappresentante di ACER RAVENNA può ordinare la sospensione dei lavori/servizi redigendo apposito verbale in applicazione dell’art. 107, comma 1 del Codice. Il Rappresentante di ACER RAVENNA valutata ogni condizione climatica e stagionale può, a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l’esatto arco temporale del provvedimento. L’Assuntore è altresì tenuto a comunicare agli stessi soggetti con assoluto sollecito il verificarsi di episodi di irregolarità nell’espletamento dei servizi, anche se questi non diano luogo a sospensione dell’erogazione dei servizi stessi. Fuori dai casi di sospensione sopra previsti, il Responsabile Unico del procedimento di ACER RAVENNA può ordinare la sospensione dei servizi ed interventi per ragioni di pubblico interesse o necessità, con le modalità ed i limiti dell’art. 107, comma 2 del Codice E’ fatto comunque obbligo all’Assuntore, su ordine del direttore dei lavori, nei casi richiesta di avverse condi- zioni climaticheACER RAVENNA, di forza maggiore ripristinare la piena funzionalità dei servizi immediatamente o di altre circostanze speciali che impedisconocomunque nel più breve tempo possibile, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contrattifatti salvi i relativi oneri e sanzioni previste dal presente atto. L’appaltatoreL’Assuntore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori le prestazioni nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni dalla saranno concesse da ACER RAVENNA con le modalità ed i limiti dell’art. 107, comma 5 del Codice purché le domande pervengano prima della scadenza del terminetermine anzidetto. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore Ad ogni modo l’Assuntore non può mai attribuire la causa dei ritardi, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del forniture, se esso Assuntore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato a ACER RAVENNA il ritardo nell’ultimazione dei lavori imputabile a dette ditte, imprese o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxfornitori.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, su ordine nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali . In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, nei casi può, nell’ulteriore termine di avverse condi- zioni climatichedue giorni dal ricevimento degli atti, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte sospendere l’efficacia dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contrattiverbali. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con un congruo anticipo tenendo conto di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza quanto previsto dal comma 10 dell’art. 159 del termined.p.r. L’accoglimento 207/2010. La disposizione di tale istanza da parte della direzione sospensioni e di riprese lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire nonché la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo. Oltre a quanto già stabilito dal Contratto non costituiscono motivo di proroga dell’inizio lavori secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti dell’appaltatore la mancata regolare o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/continuativa conduzione o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.ritardata ultimazione delle seguenti fattispecie:

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Ai sensi dell’art. 133, comma 1, del Reg. n. 554/99, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavoriredigendo apposito verbale, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, l’esecuzione temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa . Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art. 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), della legge n. 109/94, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del codice contratto. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Reg. n. 554/99, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei contrattilavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. L’appaltatoreIl verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 133, comma 8, Reg. n. 554/99, si procede a norma del successivo art. 165. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 114, comma 3, Reg. n. 554/99. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 133 del Reg. n. 554/99 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap. Gen. n. 145/00. Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di prorogaalmeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. L’appaltatore non può mai attribuire, debitamente motivatain tutto o in parte, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione le cause del ritardo nell’ultimazione di ultimazione dei lavori o nel del rispetto delle scadenze fissateintermedie fissate dal programma esecutivo, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitriciimprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi I verbali di sospensione, proroghe e ripresa redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del dpr 207/2010 procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e xx.xxdevono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

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Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavorilavori redigendo apposito verbale. Si applicano l’articolo 132, su ordine commi 2, 3, 4, 5 e 6 del direttore dei lavoriD.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 25 e 26 del codice dei contratticapitolato generale d’appalto. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda di prorogamotivata proroghe che, debitamente motivatase riconosciute giustificate, entro 30 giorni sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzatetermine anzidetto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuire attribuirne la causa causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese fornitricio forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia opera dalla data di emissioneredazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Lo stesso RUP determina Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il momento in cui sono venute meno predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000. Le sospensioni e le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresaproroghe, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore devono essere annotate nel giornale dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xx.

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Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la sospensione ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, su ordine del direttore indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavorilavori sospesi possa essere effettuata, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o una volta intervenuta la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti. L’appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabili, può inoltrare domanda di proroga, debitamente motivataripresa, entro 30 giorni dalla il termine di scadenza del terminecontrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. L’accoglimento di tale istanza Le sospensioni dovranno risultare da parte regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o sospensione e, nel rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione caso di sospensione dei lavori o di prorogheparziale, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxopere sospese.

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Samples: Ente Di Gestione Dei Sacri Monti

Sospensioni e proroghe. E’ ammessa Ai sensi dell’art. 133, comma 1, del Reg. n. 554/99, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavoriredigendo apposito verbale, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, qualora cause di forza maggiore o di maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscono, impediscano in via tempora- nea, temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa . Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del codice Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Reg. n. 554/99, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei contrattilavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. L’appaltatoreIl verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 133, comma 8, Reg. n. 554/99, si procede a norma del successivo art. 165. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 114, comma 3, Reg. n. 554/99. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 133 del Reg. n. 554/99 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap. Gen. n. 145/00. Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabilifissati, può inoltrare chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di prorogaalmeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto. L’appaltatore non può mai attribuire, debitamente motivatain tutto o in parte, entro 30 giorni dalla scadenza del termine. L’accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione le cause del ritardo nell’ultimazione di ultimazione dei lavori o nel del rispetto delle scadenze fissateintermedie fissate dal programma esecutivo, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitriciimprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi I verbali di sospensione, proroghe e ripresa redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158 e 159 controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del dpr 207/2010 procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e xx.xxdevono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro

Sospensioni e proroghe. EQualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche o altre circostanze speciali, impediscano in via temporanea che alcuni lavori affidati tramite i contratti basati sull’Accordo Quadro, procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dellammessa Aggiudicatario, potrà ordinare la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi- zioni climatiche, di forza maggiore o di altre lavori redigendo apposito verbale. Sono ritenute circostanze speciali le situazioni riconducibili alle ipotesi previste all’art. 132, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che impediscono, in via tempora- nea, l’esecuzione o impongano la realizzazione a regola d’arte dei lavori,compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti una variante in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti. L’appaltatoreL’Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non imputabiliaffidati nel termine stabilito contrattualmente, può inoltrare potrà richiedere, con domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla una proroga prima della scadenza del terminetermine anzidetto. L’accoglimento Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei Lavori. Nei limiti della normativa, l’ Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di tale istanza da eseguire soltanto una parte della direzione lavori è subordinata al ricono- scimento delle giustificazioni avanzate. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel affidati tramite i contratti specifici basati sull’Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente i lavori medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto delle scadenze fissate, l’appaltatore non può mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitricia quelle pattuite. Non sono considerate causa appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissateripresa che, al fine della concessione di sospensione dei lavori o di proroghe, l’impossibilità di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona- le nell’edificio. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces- sità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi- cacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina oltre a richiamare il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per tutte le ipotesi precedente verbale di sospensione, proroghe deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale delle attività differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori delle attività è controfirmato dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione. Le disposizioni precedenti si applicano le disposizioni anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di cui agli articoli 158 giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dell’attività sospesa e 159 del dpr 207/2010 e xx.xxl'importo totale dell’attività prevista nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dell’intervento.

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Samples: web.uniroma1.it