SICUREZZA DEL SERVIZIO Clausole campione

SICUREZZA DEL SERVIZIO. L’Utente non può violare, aggirare o alterare in alcun modo qualsiasi componente del Servizio e i suoi contenuti, né assistere terzi a tal fine. È parimenti proibito modificare o tentare di modificare il software del Servizio e fare uso di versioni modificate dello stesso. Le violazioni di cui sopra possono essere sanzionabili a livello civile e penale. La natura interattiva del Servizio consente a qualsiasi utente di caricare propri files in apposite sezioni al suo interno. Ogni caricamento di files da parte dell’Utente avviene esclusivamente sotto la sua diretta responsabilità personale. Sapiens declina ogni responsabilità per il caricamento di materiale non veritiero o sgradevole (con tale espressione intendendosi in via esemplificativa ma non esaustiva: materiale offensivo, indecente, pornografico, etc.). In nessun caso il caricamento di materiale nel Servizio da parte dell’Utente darà a quest’ultimo il diritto di richiedere o ottenere compensi di qualsiasi natura. Nel caso di collegamenti ad altri siti web riferibili a soggetti terzi da cui si possa accedere mediante il Servizio, questi non sono in nessun modo sotto la responsabilità di Sapiens. L’Utente dichiara di accettare tale condizione e di essere consapevole che l’accesso e l’uso di siti web o materiali di terzi avviene nel caso sotto la sua esclusiva responsabilità. Egli s’impegna, pertanto, a farlo in modo tale da non violare il presente accordo e i diritti di una parte terza. In ogni momento, senza preavviso, è diritto di Sapiens effettuare controlli relativi alla sicurezza ed all’effettiva applicazione delle regole d’uso da parte dell’Utente. Sapiens effettuerà ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le informazioni fornite dall’Utente, ivi compresa la tutela dall’uso improprio doloso o fraudolento.
SICUREZZA DEL SERVIZIO. L’aggiudicatario si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, tutela della salute ed igiene del lavoro in ordine alle proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche. Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme di sicurezza stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’aggiudicatario dovrà pertanto depositare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio, In particolare, rientrando l’affidamento nell’ambito d’applicazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà redigere e presentare agli organi competenti oltre che al Committente, i relativi Piani di Sicurezza. I piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso del contratto, nonché ogni qualvolta l’aggiudicatario intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Sarà compito del Responsabile incaricato dall’aggiudicatario (addetto e/o preposto) far rispettare tutto quanto previsto dal piano stesso. L’aggiudicatario si assume inoltre l’obbligo: - dell’osservanza delle norme di sicurezza verso terzi e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti, - di dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale o terzi precisando circostanze e cause; - di predisporre ogni provvedimento allo scopo di evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a provvedere a proprie cure e spese allo smaltimento di rifiuti derivanti dai lavori in discariche autorizzate secondo quanto previsto dalle vigenti normative; L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determina grave inadempimento e, come tale, rappresenta causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In occasione di eventuali lavori urgenti, ove necessario, l’aggiudicatario dovrà predisporre e depositare i relativi Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.).
SICUREZZA DEL SERVIZIO. 3.5.1 Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento Il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (al numero diretto 0332336010 con telefonata registrata ai sensi delle disposizioni normative vigenti) è misu- rato in minuti con arrotondamento al minuto superiore, intercorrente tra l’inizio della con- versazione con l’operatore di centralino di pronto intervento o con l’operatore di pronto in- ASPEM Allegato N° doc. AA.03.01.02 Ed. 01 Servizio acquedotto Carta del Servizio Acquedotto data 01/07/2016 pag.19/27 tervento e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato da ASPEM per il pronto intervento. Al tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento è associato uno standard generale pari a 3 ore calcolate a partire dall’inizio della conversazione telefonica con l’operatore di pronto intervento, che trova applicazione per le segnalazioni relative situa- zioni di pericolo. Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, ASPEM fornisce agli utenti inte- ressati le prime indicazioni comportamentali.
SICUREZZA DEL SERVIZIO. 1. Le imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.
SICUREZZA DEL SERVIZIO. 17.1 Il Gestore sarà tenuto a garantire la sicurezza del servizio alle condizioni offerte in sede di gara e comunque a condizioni mai inferiori a quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni dell’Autorità.
SICUREZZA DEL SERVIZIO 

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  • DURATA DEL SERVIZIO La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni, decorrenti dalla data indicata nel contratto concordata di comune accordo da tutte le Aziende sanitarie interessate. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche, per una durata massima di ulteriori anni 2 (due), laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta, qualora prima della scadenza del contratto intervenissero diverse disposizioni normative o fossero impartite nuove direttive da parte dello Stato o della regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del contratto di brokeraggio. L’Azienda USL di Bologna, anche per conto di tutte le Aziende Sanitarie aderenti ad AVEC, si riserva comunque la facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto stesso, alle medesime condizioni di aggiudicazione, per un tempo massimo di 180 giorni, al fine di procedere all’indizione di procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Società è obbligata ad eseguire il servizio alle suddette condizioni. Lo svolgimento del servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie di AVEC sarà oggetto di verifica e valutazione da parte delle Aziende stesse al termine di ogni anno, in particolare per quanto riguarda la tempestività e la completezza dell’assistenza tecnica fornita rispetto a specifiche fattispecie legate alla gestione dei sinistri, oltre che all’assistenza amministrativa fornita rispetto alla gestione delle polizze.

  • Corrispettivo del servizio Per l’attuazione del progetto socio – educativo verrà funzionalmente affidata alla Cooperativa aggiudicataria la gestione del Parco “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” e le strutture e le attività in esso comprese, il cui valore è stimato in € 38.507,00 annui, come risulta da relazione resa del Servizio Patrimonio del Comune di Latina, agli atti dell’Ente comunale. Tenuto conto del valore economico della gestione in via esclusiva del chiosco – punto bar/ristoro, i ricavi derivanti dall’attività commerciale svolta presso il medesimo punto bar/ristoro nonché da eventuali altre iniziative organizzate a pagamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, sono da considerarsi in luogo del pagamento del corrispettivo per la realizzazione del progetto socio –educativo oggetto dell’appalto nonché per l’esecuzione delle prestazioni ad esso collegati, indicati all’art. 6 del del presente capitolato. Con i ricavi di cui sopra si intendono integralmente compensati dal Comune tutti i servizi, le attività e le prestazioni anche se non specificamente indicati dal presente capitolato, necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la Cooperativa aggiudicataria non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi. La Cooperativa aggiudicataria provvederà a trasmettere al Comune di Latina un rendiconto annuale di gestione per la verifica dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del Parco e del chiosco. Nel caso in cui i predetti ricavi fossero di importo inferiore al corrispettivo del servizio pattuito, la Cooperativa Aggiudicataria si intenderà comunque compensata di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto. Nel caso di avanzo della gestione del chiosco- punto ristoro , la Cooperativa Aggiudicataria ha l’obbligo di reinvestire le risorse finanziarie aggiuntive nel miglioramento del servizio e/o nel potenziamento delle strutture presenti nel Parco, nella misura percentuale offerta in sede di gara. Tale destinazione potrà essere realizzata anche mediante l’accantonamento degli avanzi di gestione in appositi fondi di bilancio della Cooperativa, da utilizzarsi entro il secondo esercizio successivo a quello di formazione dell’avanzo di gestione. La Cooperativa Aggiudicataria è tenuta a fornire annualmente dettagliato rendiconto sia della formazione di avanzi di gestione che del loro utilizzo.

  • Attivazione del Servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.

  • ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Il servizio oggetto di intesa si inquadra nell’ambito dell’accordo di fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare il servizio riguarda le seguenti attività: ⮚ offerta delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell’ambito del sistema di prenotazione CUP provinciale; ⮚ attività di prenotazione da parte di operatori della struttura privata; ⮚ attività di verifica e registrazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata; ⮚ produzione dei flussi informativi aziendali e regionali.

  • Oggetto del servizio Il presente schema di contratto ha per oggetto il servizio di Assistenza domiciliare alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di Roma Capitale: Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione; - l’Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016; - il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; - il D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.“Codice delle leggi antimafia”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; - il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali”; - -il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore; - il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. – Prefetture - U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”; - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 e richiamato al punto 6.7 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-2022-2023, approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii.; - le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - la Legge n. 328/2000; - la Legge Xxxxxxx Xxxxx x. 00/0000; - xx X.X.X. Xxxxx n. 1305/2004 e ss.mm.ii.; - il D.U.V.R.I. afferente il presente lotto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato); - l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

  • INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

  • Anzianità di servizio L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero.

  • Svolgimento del servizio 1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

  • Esecuzione del servizio L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate con provata capacità e competenza ai fini della perfetta esecuzione delle attività richieste dalla Sogesid S.p.A. nonchè a garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. L’Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno o pregiudizio correlato alla non corretta e/o intempestiva e/o negligente esecuzione dei compiti demandati allo stesso nell’ambito dello svolgimento del presente incarico nonchè per ogni fatto, negligenza o colpa per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, all’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto. L’Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, ad adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare un compenso aggiuntivo, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell’applicazione del contratto non Le conferisce alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione dello stesso.

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.