Sospensione del contratto Clausole campione

Sospensione del contratto. (operante solo se sul contratto non è presente l’opzione di pagamento in 12 rate – LinearFlex) Se il contraente vuole sospendere il contratto può, a sua scelta: - procedere in autonomia seguendo le indicazioni riportate nella sua area personale sul sito di Linear - comunicarlo a Linear tramite email o posta ai riferimenti indicati nella pagina Recapiti utili, sezione “Rinnovare e modificare la tua polizza” La sospensione decorre dalla data di effetto dell’appendice di sospensione. La sospensione può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dalla polizza. Il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto è acquisito da Linear se, dopo 18 mesi dalla sospensione, il contraente non ha richiesto: - la riattivazione della polizza - la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina o appropriazione indebita È possibile chiedere la sospensione: - se sono stati pagati gli importi dovuti - in occasione della scadenza intermedia solo dopo aver pagato la rata di premio dovuta - per un massimo di due volte nella durata del contratto Non è possibile chiedere la sospensione: - se, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto è inferiore a 30 giorni - in caso di furto, rapina o appropriazione indebita, poiché il contratto si risolve come da successivo art. 1.13 ”Risoluzione del contratto per furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo”. - qualora sia presente sul contratto l’opzione di pagamento in 12 rate - LinearFlex, in questi casi si applica quanto indicato all’art. 1.7.2 “Sospensione della rata”.
Sospensione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del contratto indicando le ragioni e l’imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall’art 107 del D.Lgs. 50/2016.
Sospensione del contratto. Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Sospensione del contratto. Circostanza che determina la cessazione degli effetti della polizza sino alla data della sua eventuale riattivazione.
Sospensione del contratto. Se il Contraente intende sospendere la polizza è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde all’intermediario cui è assegnato il contratto. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di assicurazione in corso. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospensione utilizzato.
Sospensione del contratto. In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”. Le disposizioni del presente articolo si intendono valide -in quanto applicabili -anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e l’assicurato rientri in possesso del veicolo, questo viene considerato, ai fini della applicazione della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta, qualora la classe sia già stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
Sospensione del contratto. Il contratto si intenderà sospeso, senza nessuna pretesa da parte del concessionario, qualora per un motivo di forza maggiore (es. lavori di manutenzione, inagibilità ecc.) l'Amministrazione Comunale decidesse di chiudere l'area assegnata per un determinato periodo. In tal caso verrà data comunicazione scritta al concessionario. Alla riapertura, sempre previa comunicazione scritta, la convenzione riprenderà la sua efficacia, senza alcuna pretesa economica da parte del concessionario per l'attività non esercitata nel periodo di sospensione.
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo.
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione della copertura assicurativa/riattivazione".
Sospensione del contratto. Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo.