RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE Clausole campione

RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell’Appaltatore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con- cordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con- tratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a condi- zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l’X.X.XX.. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi e in tutte quelle indicate dall’art. 110, la Committente si riserva di procedere con l’interpello dei concorrenti in graduatoria di gara.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. 40.3.1. Nei casi di cui al precedente art. 14.2. “Recesso di Enel per procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore” Enel, con apposita comunicazione, fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi e in tutte quelle indicate dall’art. 110, la Committente si riserva di procedere con l’interpello dei concorrenti in graduatoria di gara. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 5 settembre 2015, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il presente contratto e risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011 e normativa sopravvenuta in materia. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati al progetto: A Relazione B1 Capitolato speciale d’appalto – Parte amministrativa B2 Capitolato speciale d’appalto – Parte tecnica C Schema di contratto D Elenco prezzi unitari E Criteri e giustificazione delle offerte anomale
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazio- ne coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’Art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267), costi- tuisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell’Art. 110 del Codice.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Amministrazione Committente. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. 5.5 Recesso per altre procedure concorsuali dell’appaltatore
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo Quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Regione. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo Quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
RECESSO PER FALLIMENTO DELL’APPALTATORE. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con- cordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 owero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con- tratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condi- zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'X.X.Xx.. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare. 5.3,3 Recesso per altre procedure concorsuali dell'Appaltatore Anas si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all'art. 5.3.2.