Sicurezza sul lavoro e DUVRI Clausole campione

Sicurezza sul lavoro e DUVRI. La valutazione dei rischi da interferenza fa seguito al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. All’appaltatore fa carico ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito. La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. La ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardante l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali dell’ULSS. Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando gli stessi, ove necessario, dei mezzi di protezione idonei previsti in particolare dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza. L’Azienda ULSS n° 7 raccomanda l’adozione di qualsi asi accorgimento per ridurre al minimo la presenza di altre persone oltre agli addetti per le operazioni necessarie alla consegna dei GAS liquido o gassoso, al fine di evitare interferenze fra il personale dipendente di questa ULSS e quello dipendente dalla ditta aggiudicataria o altro personale. Gli oneri della sicurezza sono pertanto pari a €. 0,00 (zero). Pertanto si richiede che le consegne, vengano tassativamente effettuate presso la sede prevista nell’ordine, all’orario stabilito. In caso di emergenze la Ditta dovrà attenersi al Piano di Emergenza aziendale che avrà cura di far sottoscrivere/informare a tutti i dipendenti ivi interessati.
Sicurezza sul lavoro e DUVRI. La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. A tale riguardo si sottolinea che, prima dell’inizio dell’appalto, l’Azienda ULSS 7 verificherà, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale della ditta in relazione al servizio oggetto di appalto. La verifica avverrà secondo le seguenti modalità: - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o per le Cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali; - acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000; - ogni altra modalità individuata dall’Azienda ULSS 7 atta a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese tra cui quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI e nel modello MD 74101AZ.000 allegato - “SELEZIONE DEI FORNITORI DI PRODOTTI, DI SERVIZI E DI LAVORI in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (moduli come da procedura aziendale). Nell’ambito della verifica della congruità dell’offerta e dei requisiti tecnico professionali di cui sopra l’Azienda Sanitaria come previsto dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, si riserva di procedere alla valutazione dei costi aziendali della sicurezza indicati in offerta propri “dell’operatore economico” e del costo della manodopera. Al fine di assicurare la necessaria cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi con particolare riguardo anche all’eliminazione/riduzione dei rischi dovuti alle interferenze, di cui all’art. 26 comma 2 lettere a) e b), l’Azienda Sanitaria ha elaborato un documento di valutazione dei rischi interferenziali, preliminare - D.U.V.R.I. Allegato n. 6 al presente CSA che dovrà essere aggiornato unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori. La valutazione dei rischi interferenti, le misure di prevenzione e protezione previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza pari ad euro 2.520,00 oltre all’IVA (non soggetti a ribasso d’asta), ed i nominativi dei referenti con compiti di controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell’appalto specifico, sono riportati nel D.U.V.R.I. Le ditte che intendono partecipare alla gara d...
Sicurezza sul lavoro e DUVRI. Nello svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà operare nel rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza. L’appaltatore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature e dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l’esecuzione del servizio. Dovrà essere fatta apposita riunione di coordinamento con il RSPP Ascit per coordinamento dei DPI da utilizzare. Ascit spa ha valutato che, durante il servizio oggetto del presente appalto non potranno verificarsi interferenze tra il personale dell’Appaltatore o di altre imprese ed il personale della Committente durante la fase di conferimento dei rifiuti di cui al precedente art. 8. Ove si verificassero interferenze tra il personale dell’Appaltatore ed il personale della Committente o di altre imprese, la Committente redigerà apposito DUVRI.
Sicurezza sul lavoro e DUVRI. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/20081[1] e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.lgs. 81/2008. Nell’esecuzione del presente contratto, di durata inferiore a 5 uomini-giorno, ai sensi del D.lgs. 81/2008 non sussistono specifici rischi da interferenze che richiedano la redazione del DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Eventuali variazioni che comportino rischi interferenziali verranno prontamente comunicate. Per quanto attiene l’informativa sui rischi specifici della SISSA, si rimanda al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/_xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxx_00_00_xxx_xxx_xxx- informativa_rischi_specifici.pdf di cui si prega di prendere visione.
Sicurezza sul lavoro e DUVRI. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle direttive a carattere generale o speciale, eventualmente impartite dal Comune di Firenze. L’aggiudicatario garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze]. L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili. Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’ente gestore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Nel caso del servizio di cui al presente appalto, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è necessaria, in quanto nell’esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente Comune di Firenze e quello dell’aggiudicatario. Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, l’aggiudicatario e il Comune di Firenze si impegnano a provvedere all’elaborazione del DUVRI.
Sicurezza sul lavoro e DUVRI. 1. Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura della fornitura oggetto del presente Capitolato, non sussiste la necessità di procedere alla redazione del DUVRI.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.