Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Clausole campione

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria. Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 20.1 Le attività oggetto del presente Contratto saranno eseguite in conformità ai requisiti dettati dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. EASYNET dichiara che le attività oggetto del presente Contratto rispettano i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto detto del Contratto ed ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. XXXX dichiara che le attività oggetto del presente contratto rispettano i requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente. Compatibilmente con quanto oggetto del contratto e ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (di seguito anche “Decreto”) ed eventuali s.m.i., il Cliente si impegna a fornire a CLIO le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente stesso in relazione alla propria attività ovvero la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, la redazione e la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (D.Lgs. n. 81/2008, artt. 1, lett. a), 2, c. 1 e 3, c. 4) Anche agli apprendisti, lavoratori subordinati a tutti gli effetti, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 che dispone di applicare una particolare attenzione verso i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’«età» e «alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro» (D.Lgs. n. 81/2008, art. 28, c. 1). Nel sistema duale, il datore di lavoro d'intesa con l'istituzione formativa, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, sulle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna158. Il datore di lavoro deve adottare tutte le cautele necessarie per «evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose» adottando misure relative all'organizzazione del lavoro e fornendo informazioni sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni, con particolare riguardo verso gli «apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro»159. 158 D.M. 12 ottobre 2015, art. 6, c. 1, lett. d). 159 Cass., Sez. lav., 18 maggio 2007, n. 11622 e 24 maggio 2012, n. 944. V. anche Cass. pen. 21 febbraio 2012, n. 6870, in X. XXXXXXXXXXX, op. cit., 2016, p. 15. Per quanto riguarda i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni vige il divieto di impiego in lavorazioni, processi e lavori indicati nell'All. I della L. n. 977/1967160. Le lavoratrici apprendiste in stato di gravidanza, e fino a sette mesi di età del figlio, e le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri161. Qualora il datore di lavoro valuti la sussistenza di rischi per la sicurezza e la salute delle apprendiste, è tenuto ad adottare le misure necessarie ad evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro e ove ciò, per motivi organizzativi o produttivi, non fosse possibile dovrà applicarle in altre mansioni162 – in coerenza con quanto previsto nel piano formativo e nel percorso di formazione – e quando anche questa soluzione non fosse praticabile, sarà il ser...
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per quanto attiene alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si fa riferimento alla Legge 31/98, relativi decreti attuativi ed alle successive modificazioni di tale normativa. richiamano le Leggi vigenti.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. (ex art.26 c.2 lettera B D.Lgs 81/08) 0 07/04/17
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 16.1. Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente, nonché l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore. Compatibilmente con quanto oggetto del Contratto ed ove applicabile e conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 ed eventuali s.m.i., il Cliente si impegna a fornire al Fornitore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente stesso in relazione alla propria attività ovvero la dichiarazione sull’esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, la redazione e la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 4.1 Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante.