RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La stazione appaltante in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere). La stazione appaltante, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: ⮚ in caso di frode accertata nella fornitura; ⮚ in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione; ⮚ in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva. La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte della stazione appaltante e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Dettagliato dei Lavori, Articolo Tempistica dell’appalto , Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti/ e Imprese ausiliarie/. Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere :
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. L’Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec o tramite Raccomandata AR, all’ Ente Gestore nei seguenti casi:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (ART. 1456 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. (art. 1453 C.C.)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ART. 13 NORME FINALI E CONTROVERSIE
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 1. Asp risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: