Requisiti di capacità economico-finanziaria Clausole campione

Requisiti di capacità economico-finanziaria. Fatturato specifico In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’Agenzia delle Entrate si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di fatturato specifico - per una serie di motivazioni. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare degli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato ed elevato livello dei servizi. Va sottolineata, inoltre, la complessità del servizio che richiede una struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare, su tutti gli immobili nei quali lo stesso dovrà svolgersi, le tempistiche previste dal capitolato. Si precisa che, per definire il summenzionato requisito di accesso alla procedura, è stato utilizzato un metodo di calcolo pienamente rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dal D.lgs. n. 50/2016, dalla normativa vigente, nonché dalla giurisprudenza amministrativa. In ragione di quanto esposto, sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato nell’ultimo triennio o negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di avvio della RDO un fatturato annuo specifico non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00), al netto dell’IVA. I partecipanti dovranno dichiarare nel DGUE il possesso del predetto requisito di fatturato specifico, compilando le specifiche sezioni della Parte IV - Criteri di selezione. L’Agenzia potrà chiedere ai partecipanti, a campione, di presentare la documentazione atta a dimostrare l’effettivo possesso del requisito in argomento.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. 1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria: a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività; b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio; c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative; d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett b) del D.Lgs 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari: b.1) In considerazione del fatto che l’impresa concorrente aggiudicataria dovrà realizzare in proprio significativi investimenti, esso deve possedere un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato non inferiore ad €uro 100.000,00. b.2) possedere un fatturato specifico minimo per servizi energetici di efficientamento energetico di Sistemi Edificio-Impianti così come definiti dal D.Lgs n.102/2014 e dall’art. 2, comma 1, punto 7) direttiva 2012/27/UE (così come integrato con la Direttiva 2018/884/UE), espletati nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (2016-2017-2018), per un importo complessivo nelle tre annualità, almeno pari a €uro 500.000 IVA esclusa. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica delle quote di ripartizione del volume d’affari fra le diverse attività; b.3) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, come previsto all’allegato XVII del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, tramite dichiarazioni rilasciate da un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti le capacità finanziarie ed economiche dell’impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento nella misura degli investimenti minimi indicati.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari Istituti Bancari o intermediari iscritti in regolari albi in data successiva all’invio e alla pubblicazione del presente CSA, dalle quali risulti che l’Impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto; Nel caso in cui l’Impresa intrattenga rapporti lavorativi con un unico istituto bancario, è necessario fornire una dichiarazione da parte del legale rappresentante attestante tale circostanza.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e commi 4 e 5, e di cui all’art. 172 del Codice dei contratti pubblici il concorrente deve: a. aver prodotto un fatturato minimo annuo relativo a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili nel triennio 2017/2018/2019, pari almeno ad € 300.000,00 (trecentomila) IVA esclusa. Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione la partecipazione di operatori economici in grado di sostenere l’onere economico del pagamento del canone di cui all’art. 3 del capitolato. Il concorrente potrà dichiarare tale requisito all’interno del DGUE.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Requisiti di capacità tecnico-professionale
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo al fatturato globale annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.