INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile di Settore/Servizio preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Art. 13: foro competente
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. L'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 7.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 1.4, 4.3 e 5.3, nel caso di mancato adempimento a taluno degli obblighi assunti dalle parti con il presente contratto, la parte non inadempiente potrà a sua scelta: - o chiedere l’adempimento (artt. 2930 e segg. c.c.) - o chiedere la risoluzione del presente contratto (artt. 1453 e segg. c.c.) salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente contratto è risolto “ipso facto et jure” ad insindacabile giudizio dell’ATS Sardegna previa comunicazione scritta, nei seguenti casi, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: - quando il Legale Rappresentante dell’ente Fornitore e gli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 32-quater del Codice Penale e in ogni altra situazione che comporta il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - il venir meno in capo al Fornitore ed al personale addetto di anche uno solo delle condizioni, titoli e requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente in materia, statale e regionale, per quel che concerne l’esercizio delle attività che formano oggetto del vigente rapporto contrattuale; - in caso di inadempimento agli obblighi di Tracciabilità di cui alla L.136/2010, qualora l'inadempimento non costituisca già causa di nullità del contratto, nelle ipotesi previste dalla legge; - cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento; - frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali; - interruzione non motivata del servizio; - perdita dei requisiti previsti per la stipula dell’accordo; - violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche; - inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi; - inadempienza totale o anche parziale del fornitore relativamente ai punti dell’art. 3 - non osservanza degli indirizzi discussi e convenuti con l’Azienda Sanitaria o applicazione non conforme degli stessi; - subappalto non autorizzato del servizio oggetto del contratto; - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; - inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza; - motivi di interesse pubblico; - violazione del segreto professionale e della riservatezza relativa ai dati sensibili dei minori; - qualora nei confronti del “Fornitore” sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia;
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Qualora nel corso dell'espletamento dei servizi si verificassero gravi e perduranti carenze e/o inadempimenti accertati a carico della Ditta Aggiudicataria, l'AOU comunicherà alla Ditta Aggiudicataria, a mezzo lettera raccomandata a.r., tali inadempimenti, intimando alla stessa aggiudicataria di porvi rimedio entro 3 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine senza che l'aggiudicatario abbia posto in essere i rimedi indicati dall'AOU in relazione agli inadempimenti contestati, queste potranno risolvere il contratto dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria a mezzo lettera raccomandata a.r.. Inoltre l’AOU a partire dal sesto mese successivo alla data di decorrenza, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione alla Ditta Aggiudicataria per mezzo di lettera raccomandata a.r. qualora: □ Nel corso di un mese solare vengano applicate più di tre penalità per disservizi comunicati e per i quali non sia stata fornita adeguata giustificazione; □ Nel corso di un semestre solare vengano applicate più di dieci penalità per disservizi comunicati e per i quali non sia stata fornita adeguata giustificazione; □ Nel corso di un semestre solare vengano applicate all’appaltatore più di cinque penalità per il mancato rispetto degli obiettivi qualitativi del servizio; □ In ogni caso di mancato rispetto delle norme poste a tutela del personale dipendente della Ditta Aggiudicataria, della sua sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie di lavoro, accertate dagli Enti a ciò preposti; □ In caso di ingiustificata interruzione del servizio, anche per il caso di sciopero del personale di eventi esterni, salvo il caso di forza maggiore disciplinato precedentemente. L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito, derivante dall’inadempimento contrattuale.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. In caso di inadempimento si applica l’art. 2932 c.c. in forza del rinvio compiuto dal comma 3 dell’art. 23; pertanto, se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, la parte adempiente potrà chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Consideriamo per esempio il caso relativo all’ipotesi di inadempimento del concedente relativamente all’obbligo di stipulare il contratto di compravendita alla scadenza del periodo di godimento, nel caso in cui il conduttore abbia espresso la volontà di esercitare il diritto di acquisto; in tale ipotesi, non potendo quest’ultimo acquistare l’immobile, potrà richiedere l’azione di esecuzione in forma specifica potendo ottenere dal giudice una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, purché non sia stato inadempiente all’obbligo di corresponsione dei canoni. Qualora invece, il conduttore opti per il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., l’art. 23, al comma 5, prevede che il concedente/proprietario debba restituire al conduttore la quota parte dei canoni che è stata contrattualmente imputata al prezzo di vendita, maggiorata degli interessi legali. Nell’opposta ipotesi di inadempimento del conduttore, qualora il concedente non ritenga conveniente esperire l’azione esecutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., specie nel caso in cui quest’ultimo non abbia le risorse finanziarie necessarie all’acquisto dell’immobile oggetto del Rent to Buy, questi può optare per la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. In tal caso il concedente/proprietario, ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce i canoni, per intero, a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto. Una specifica ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore è poi prevista in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, da parte del medesimo, di un numero minimo di canoni stabilito dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto e che comunque non deve essere inferiore ad 1/20 del loro numero complessivo, vale a dire pari al 5% del totale dei canoni.
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La FNOPO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nel termine indicato l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno.