Rischio di tasso di interesse Clausole campione

Rischio di tasso di interesse. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
Rischio di tasso di interesse. Il rischio di tasso di interesse cui è esposto il Gruppo è originato prevalentemente dai debiti a medio lungo termine. Trattandosi di debiti tipicamente a tasso variabile il Gruppo è esposto ad un rischio di cash flow. L’obiettivo è di limitare tale rischio mediante il ricorso a contratti derivati, tipicamente Interest Rate Swap, che trasformano il tasso da variabile a fisso, e Interest Rate Cap, che fissano un limite massimo ai tassi passivi dovuti dal Gruppo, per ammontari nozionali non superiori all’esposizione finanziaria in linea capitale.
Rischio di tasso di interesse. Il rischio di tasso di interesse si configura come il rischio di subire una riduzione di valore del patrimonio o una diminuzione del margine d’interesse, a seguito degli impatti di variazioni avverse dei tassi di interesse sulle poste dell’attivo e del passivo diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le fonti da cui il rischio di tasso di interesse origina sono individuabili negli eventi avversi che impattano principalmente nei processi del credito, della raccolta e della finanza, essendo il portafoglio bancario costituito prevalentemente da crediti, da titoli (diversi da quelli detenuti per la negoziazione) e dalle varie forme di raccolta. Nello specifico, il rischio di tasso di interesse si configura principalmente nei seguenti fattori di rischio: rischio di revisione del tasso, ovvero il rischio legato agli sfasamenti temporali nelle scadenze, per le posizioni a tasso fisso, o nella data di revisione del tasso, per le posizioni a tasso variabile, relativamente alle attività, alle passività e alle poste fuori bilancio della Società. In particolare, il rischio di tasso di interesse da fair value trae origine dalle poste a tasso fisso, mentre il rischio di tasso di interesse da flussi finanziari trae origine dalle poste a tasso variabile; rischio di variazioni sulla curva dei rendimenti, ovvero il rischio derivante da mutamenti nell’inclinazione e conformazione della curva dei rendimenti (yield curve risk); rischio di base, ovvero il rischio derivante da un’imperfetta correlazione nell’aggiustamento dei tassi attivi e passivi su strumenti diversi, ma con caratteristiche di revisione del prezzo analoghe. Al variare dei tassi di interesse, queste differenze possono determinare cambiamenti imprevisti nei flussi finanziari e nei differenzialidi rendimento fra attività, passività e posizioni fuori bilancio aventi scadenze o frequenze di revisione del tassoanaloghe; rischio di opzione, ovvero il rischio legato alla presenza di opzioni nelle attività, passività e strumenti fuori bilancio della Società. Tali opzioni, incluse quelle implicite, conferiscono alle controparti la possibilità di rimborsare anticipatamente il credito o il debito nei confronti dell’intermediario e/o di rivedere le condizioni economiche sui tassi applicati; rischio di reinvestimento, ovvero il rischio che il rendimento complessivo derivante dal reinvestimento dellecedole sia inferiore a quello iniziale atteso, a causa di un tasso di interesse inferiore a que...
Rischio di tasso di interesse. Il comparto può perdere valore se il tasso di interesse cambia. Di solito i prezzi dei titoli a reddito fisso aumentano quanto i tassi di interesse diminuiscono e diminuiscono quando i tassi di interesse crescono. Più lunga sarà la durata del titolo a reddito fisso, più sensibile sarà la variazione a seguito di fluttuazione dei tassi di interesse.
Rischio di tasso di interesse. La posizione finanziaria netta a breve termine della società non è soggetta al rischio della variazione dei tassi di interesse in quanto da considerarsi in una gestione di gruppo. Per quanto riguarda il mutuo bancario, si specifica che il costo finanziario dello stesso è determinato dal tasso Euribor 3mesi maggiorato di uno spread. Pertanto il costo di tale finanziamento potrebbe essere soggetto a rischi derivanti dalla fluttuazione del suddetto tasso di riferimento.
Rischio di tasso di interesse. Si tratta di un rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse e che si manifesta sulle attività diverse dalla negoziazione. E' una tipologia di rischio tipicamente associata al portafoglio bancario, esulante dallo spettro di attività della Sim
Rischio di tasso di interesse. Le oscillazioni dei tassi di interesse influiscono sul valore di mercato delle attività e passività finanziarie del Gruppo e sul livello degli oneri finanziari netti. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Al 31 dicembre 2019 l’indebitamento finanziario lordo è, pertanto interamente espresso a tassi fissi ed in tal senso non sussiste il rischio che variazioni in aumento dei tassi di interesse possano influire negativamente sul livello degli oneri finanziari netti rilevati a Conto Economico e sul valore dei cash flows futuri. Al fine di limitare i potenziali effetti avversi delle fluttuazioni dei tassi, il Gruppo adotta politiche finalizzate al contenimento nel tempo del costo della provvista limitando la volatilità dei risultati. Il Gruppo persegue tale obiettivo attraverso una sistematica attività di negoziazione con gli istituti di credito, scelti tra banche di primario standing, al fine di ottimizzare il costo medio del debito, nonché mediante la diversificazione strategica delle passività finanziarie per tipologia contrattuale, durata e condizioni di tasso (tasso variabile/tasso fisso). Nell’esercizio 2019, il costo medio dell’indebitamento bancario è stato pari a circa l’1,7%, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Allo stato attuale il Gruppo non detiene strumenti finanziari valutati in bilancio al fair value ed in quanto tali esposti a variazioni avverse a seguito di mutamenti nel livello di mercato dei tassi di interesse. Al 31 dicembre 2019, la gestione del portafoglio titoli del Gruppo ENAV è riconducibile al modello di business “held to collect”. Tali attività finanziarie, costituite da titoli di Stato di emissione italiana (BTP), generano flussi di cassa contrattuali che prevedono esclusivamente il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati e sono stati valutati al costo ammortizzato. Ad oggi non sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati per la gestione del rischio tasso di interesse.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

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