FLUSSI FINANZIARI Clausole campione

FLUSSI FINANZIARI. (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)
FLUSSI FINANZIARI. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, il Comune di Imola, è chiamato al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Esso, pertanto, è tenuto ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all’art. 3 della legge citata. Il Comune di Imola provvederà, altresì, a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.
FLUSSI FINANZIARI. 1. Gli importi di cui all’articolo 6 saranno corrisposti previa presentazione ricevute fiscali o fatture da parte dell’Ateneo interessato, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 7 e nel rispetto delle modalità di erogazione ivi previste.
FLUSSI FINANZIARI. (Legge 13 agosto 2010 n.136)
FLUSSI FINANZIARI. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm.ii e, qualora venga a conoscenza dell’inadempimento degli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l’esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc) si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della provincia ova ha sede il contraente
FLUSSI FINANZIARI. L’esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dall’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG 88555463BD. A tal fine si impegna:
FLUSSI FINANZIARI. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla concessione oggetto della presente convenzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, 5° c. della Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i., la concessionaria assume l'obbligo di utilizzare uno o più correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e salvo quanto previsto dall'art. 3, 3° c., della suddetta Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i., devono essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituisce condizione risolutiva della presente convenzione, ai sensi dell'art.3, 8° c. della predetta Legge 13/08/2010, n° 136 e s.m.i, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Livorno di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Il presente articolo, ai sensi della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavoro, servizi e forniture n° 4 del 7 Luglio 2011 (punto 3,5 concessione di lavori e servizi), si intende aver valenza per le operazioni intercorrenti fra l'impresa concessionaria e soggetti terzi per l'acquisto di beni o servizi riconducibili allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, acquisto dei mezzi destinati al servizio e/o manutenzione degli stessi etc.), restano escluse dall'obbligo della tracciabilità di cui trattasi le transazioni fra il concessionario e i cittadini destinatari del servizio di rimozione per i quali i pagamenti delle tariffe di cui al precedente art. 11 del presente atto restano liberi da particolari vincoli, fermo restando l'obbligo dell'impresa concessionaria, ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D.Lgs. 18/10/2012, n° 179, di accettare anche pagamenti effettuate attraverso carte di debito.
FLUSSI FINANZIARI. AEM Cremona S.p.A. si impegna a rispettare gli obblighi in materia di flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e al successivo D.L.187/2010 e ss. mm. ii., avendo altresì cura di inserire, a tal fine, un' apposita clausola all’interno dei contratti che dovesse stipulare.
FLUSSI FINANZIARI. Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 3 saranno regolati nei singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività.
FLUSSI FINANZIARI. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa, ai sensi del comma 7 della suddetta legge, ha indicato in apposita dichiarazione, acquisita in atti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti relativi ai lavori oggetto del presente contratto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui conti correnti stessi. L'Impresa si obbliga, altresì, a trasmettere all'Ente comunicazione per iscritto, per eventuali variazioni in merito ai dati di cui alla suddetta dichiarazione, ai sensi della normativa in argomento.