Antiriciclaggio Clausole campione

Antiriciclaggio. OLT dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di “collaborazione attiva” (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In accordo con quanto previsto all’art. 648 bis del Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione ovvero l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231. Il Venditore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall’art. 38 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti penali in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le Parti convengono che l’inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dal Venditore costituisce inadempimento al presente Contratto. Conseguentemente a OLT è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico del Venditore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. L’esercizio di detta facoltà comporterà a favore di OLT il diritto di addebitare al Venditore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente ordine.
Antiriciclaggio. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente Contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Antiriciclaggio. 1. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 e xx.xx. ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.
Antiriciclaggio. Il Cliente dichiara di:
Antiriciclaggio. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate al Contraente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio. (Decreto Legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 5/2014).
Antiriciclaggio. VENDITORE
Antiriciclaggio. UTENTE DEL SERVIZIO
Antiriciclaggio. Il Cliente dichiara:
Antiriciclaggio. L’adeguata verifica della clientela è un obbligo previsto dalla normativa e dalla regolamentazione in materia di Antiriciclaggio. Se prima di emettere la polizza, in corso di Contratto o al momento di pagare il riscatto o il Capitale Caso Morte, Poste Vita non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi del Regolamento IVASS 44/2019 dovrà astenersi dal compiere le seguenti attività: ▪ dare corso al Contratto ▪ effettuare modifiche contrattuali ▪ accettare versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori ▪ dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari.
Antiriciclaggio. Il professionista dichiara di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs 21 Novembre 2007, n. 231 e ss.mm.ii..