Common use of Riduzione dell’orario di lavoro Clause in Contracts

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, di cui all'art. 15, a decorrere dal 1º giugno 1986 viene concordata una riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (10º e 9º livello) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l. In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse. L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: - superare eventuali difficoltà; - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; - adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:

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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattualedi 40 ore settimanali, la riduzione di cui all'art. 15orario annua complessiva sarà pari, a decorrere dal 1º giugno 1986 viene concordata 1.1.90, a: - 56 ore annue per i lavoratori giornalieri - 52 ore annue per i lavoratori turnisti I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto con la domenica o il sabato o periodo feriale e per la festività del 4 no- vembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di agosto e no- vembre saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette ri- duzioni d'orario. I lavoratori impiegati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno, al raggiungimento di numero 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro orario pari ad 8 ore con decorrenza dal 1.10.94. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente. Il pacchetto di 40 ore su base annua a titolo di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto delle esigenze aziendali cui ai commi precedenti potrà essere utilizzato, previo esame congiunto tra Direzione aziendale e del singolo lavoratoreRSU, o nei periodi di minore attività produttiva, o per permessi individuali. In Nel caso di assunzioneper- messi individuali, cessazione, assenze non retribuite il lavoratore ne farà richiesta con diritto alla conservazione del posto, la predetta almeno 48 ore di preavviso e il permesso sarò accordato tenendo presenti le esigenze di lavoro. La riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni orario di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi ai commi precedenti non maturerà nei pe- riodi di assenza per maternità e servizio militare, e maturerà ‘pro quo- ta’ annuale per 12simi nei casi di inizio e/o di cessazione del rapporto di lavoro considerando lavoro, considerandosi come mese intero le frazioni pari la frazione non inferiore alle 2 settimane. Per i lavoratori non addetti a turni l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o superiori organizzative aziendali, potrà essere fissato a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo di norma al riconoscimento di riposi compensativi che verranno assegnati tenute presenti le esigenze di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (10º e 9º livello) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l48 ore. In questo ambito le parti condividono tal caso la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi distribuzione dell'orario settimanale suddetto sarà defi- nita tempestivamente tra Direzione e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse. L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: - superare eventuali difficoltà; - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; - adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:RSU.

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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattualeFino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui ai commi precedenti, a far data dal 1° gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di lavoro. In seguito al ripristino della festività del 2 giugno, festa della Repubblica, troverà applicazione quanto previsto per la festività del 4 novembre anche per le aziende in cui sia stata trasformata in permessi retribuiti la retribuzione prima spettante per tale festività che cadeva, per legge, di domenica. Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce quanto previsto dal 1° comma, del punto B), dell'art. 7, Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati del c.c.n.l. del 12 maggio 1983. Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione annua dell'orario di lavoro sopra prevista, saranno riconosciute le seguenti ore su base annua: - 4 ore dal 1° gennaio 2001; - 4 ore dal 1° gennaio 2002. Le ore di cui all'artsopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto. 15I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio effettivamente prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, la riduzione d'orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a cause di forza maggiore od a contrazioni temporanee di mercato. Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro. Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali e/o accordi nazionali ed interconfederali tra le parti. Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti, a decorrere dal 1º giugno 1986 viene concordata una riduzione livello regionale, provinciale, locale o aziendale. Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto B) "Riduzione orario di lavoro" fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7 della Parte seconda del c.c.n.l. 12 settembre 1979 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro". Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di 40 ore su base annua settimanali medie, a titolo decorrere dal 1° febbraio 2000 i regimi di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto fruizione delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo dell'orario di norma al riconoscimento lavoro sono stabiliti, anche in modo non uniforme, tra quelli di riposi compensativi seguito previsti; tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le Rappresentanze sindacali unitarie: - fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che verranno assegnati tenute presenti le esigenze potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto chenorma, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o ; - fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di un reparto norma, al termine della settimana; - fruizione in gruppi di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"ore collettive; personale- altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali. Le modalità di cui ai due primi alinea del comma precedente potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo, quindi, da ma non identificare necessariamente con quello avente la qualifica potranno essere applicate ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno delle ore di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione riduzione dell'orario di lavoro gli impiegati in forma collettiva od individuale per gruppi di ore o per singole ore. Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno essere fruite in forma collettiva od individuale, secondo tempi e modalità compatibili con funzioni direttive (10º le esigenze tecniche, di organizzazione e 9º livello) di produzione dell'azienda e per gruppi di quattro od otto ore, salvo casi eccezionali. Le ore di riduzione di orario non si applica quando sia richiesto fruite entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento. Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre dell'anno di maturazione, l'azienda e la R.S.U. potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con comunicazione scritta le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il rispetto loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di un prestabilito orario maturazione, in quanto a tale data cessa il diritto all'effettiva fruizione, salvo diversi accordi tra Direzione aziendale e R.S.U. o, in assenza di quest'ultima, tra Direzione aziendale e singoli lavoratori. Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Qualora, per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, i lavoratori prestino attività nel momento previsto per la fruizione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, queste verranno fruite in altro momento, ferma restando la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo alle condizioni sopra previste. N.d.R.: L'accordo A decorrere dal 1° gennaio 2005, le ore eventualmente non fruite entro l'anno di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l. In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse. L'Osservatorio nazionale maturazione verranno accantonate nella banca ore di cui all'art. 59 12 della Parte seconda, su richiesta scritta del c.c.n.l. 3 luglio 1996lavoratore, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: - superare eventuali difficoltà; - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; - adeguare, ove necessario, da presentarsi entro il 30 novembre ed a esse si applicherà quanto previsto per la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacalibanca ore. In questo ambito vengono confermate mancanza di comunicazione scritta, le ore saranno trasformate in normale retribuzione e pagate con le competenze del mese di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:dicembre.

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Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattualeFino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui ai commi precedenti, a far data dal 1° gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto per la festività del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di lavoro. In seguito al ripristino della festività del 2 giugno, festa della Repubblica, troverà applicazione quanto previsto per la festività del 4 novembre anche per le aziende in cui sia stata trasformata in permessi retribuiti la retribuzione prima spettante per tale festività che cadeva, per legge, di domenica. Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce quanto previsto dal 1° comma, del punto B), dell'art. 7, Regolamentazione comune ad operai, intermedi, impiegati del c.c.n.l. del 12 maggio 1983. Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione annua dell'orario di lavoro sopra prevista, saranno riconosciute le seguenti ore su base annua: - 4 ore dal 1° gennaio 2001; - 4 ore dal 1° gennaio 2002. Le ore di cui all'artsopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto. 15I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio effettivamente prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Ai sensi dell'accordo interconfederale 22 gennaio 1983, punto II, la riduzione d'orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a cause di forza maggiore od a contrazioni temporanee di mercato. Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro. Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali e/o accordi nazionali ed interconfederali tra le parti. Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti, a decorrere dal 1º giugno 1986 viene concordata una riduzione livello regionale, provinciale, locale o aziendale. Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto B) "Riduzione orario di lavoro" fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7 della Parte seconda del c.c.n.l. 12 settembre 1979 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro". Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di 40 ore su base annua settimanali medie, a titolo decorrere dal 1° febbraio 2000 i regimi di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto fruizione delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º comma e darà luogo dell'orario di norma al riconoscimento lavoro sono stabiliti, anche in modo non uniforme, tra quelli di riposi compensativi seguito previsti; tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le Rappresentanze sindacali unitarie: - fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che verranno assegnati tenute presenti le esigenze potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di servizio ovvero con modalità da definire in sede aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendali. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto chenorma, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o ; - fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di un reparto norma, al termine della settimana; - fruizione in gruppi di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"ore collettive; personale- altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali. Le modalità di cui ai due primi alinea del comma precedente potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo, quindi, da ma non identificare necessariamente con quello avente la qualifica potranno essere applicate ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno delle ore di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione riduzione dell'orario di lavoro gli impiegati in forma collettiva od individuale per gruppi di ore o per singole ore. Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno essere fruite in forma collettiva od individuale, secondo tempi e modalità compatibili con funzioni direttive (10º le esigenze tecniche, di organizzazione e 9º livello) di produzione dell'azienda e per gruppi di quattro od otto ore, salvo casi eccezionali. Le ore di riduzione di orario non si applica quando sia richiesto fruite entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento. Su richiesta di una delle parti, di norma nel mese di ottobre dell'anno di maturazione, l'azienda e la R.S.U. potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con comunicazione scritta le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il rispetto loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di un prestabilito orario maturazione, in quanto a tale data cessa il diritto all'effettiva fruizione, salvo diversi accordi tra Direzione aziendale e R.S.U. o, in assenza di quest'ultima, tra Direzione aziendale e singoli lavoratori. Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione. Qualora, per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, i lavoratori prestino attività nel momento previsto per la fruizione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, queste verranno fruite in altro momento, ferma restando la scadenza del 31 marzo dell'anno successivo alle condizioni sopra previste. N.d.R.: L'accordo A decorrere dal 1° gennaio 2005, le ore eventualmente non fruite entro l'anno di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l. In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse. L'Osservatorio nazionale maturazione verranno accantonate nella banca ore di cui all'art. 59 12 della Parte seconda, su richiesta scritta del c.c.n.l. 3 luglio 1996lavoratore, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: - superare eventuali difficoltà; - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; - adeguare, ove necessario, da presentarsi entro il 30 novembre ed a esse si applicherà quanto previsto per la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacalibanca ore. In questo ambito vengono confermate mancanza di comunicazione scritta, le ore saranno trasformate in normale retribuzione e pagate con le competenze del mese di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:dicembre.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riduzione dell’orario di lavoro. Fermo restando l'orario settimanale contrattuale, Fino al 31 dicembre 1989 i lavoratori fruiranno di 44 ore complessive annue di riduzione dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dall'1/1/1990 i lavoratori fruiranno di ulteriori 12 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A decorrere dall' 1/1/1994 i lavoratori fruiranno di ulteriori 8 ore di riduzione annua dell'orario di lavoro in ragione d'anno. A fronte delle ore annue di riduzione dell'orario di cui all'art. 15ai commi precedenti, a decorrere far data dall'1 gennaio 1990 il compenso pari ad 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal 1º giugno 1986 viene concordata una presente contratto per la festività del 4 Novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto e quindi assorbito e ricompreso nella retribuzione relativa alla fruizione delle predette ore di riduzione dell'orario di lavoro. Per i lavoratori delle aziende che per accordi aziendali o territoriali abbiano trasformato la retribuzione contrattualmente prevista per la festività del 2 Giugno, Festa della Repubblica, in ulteriori ore di riduzione dell'orario di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati, la riduzione di orario di cui ai commi precedenti ricomprende ed assorbe le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro o di permessi retribuiti comunque denominati. Quanto sopra previsto nel presente punto B) per la festività del 4 Novembre non troverà, pertanto, applicazione per i lavoratori citati al comma precedente. Quanto previsto nei commi precedenti comprende, assorbe, e sostituisce quanto previsto dal primo comma del punto B) dell'art. 7 Regolamentazione Comune ad Operai, Intermedi, Impiegati del C.C.N.L. del 12.05.1983. Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione annua dell’orario di lavoro sopra prevista, saranno riconosciute le seguenti ore su base annua: - 4 ore dall’1/1/2001; - 4 ore dall’1/1/2002. Le ore di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti in atto. I singoli lavoratori matureranno le suddette ore di riduzione dell'orario di lavoro in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio effettivamente prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni. Ai sensi dell'Accordo Interconfederale 22.01.1983, punto II, la riduzione d'orario, anche in cumulo con le ore relative alle festività abolite, verrà utilizzata prioritariamente a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a cause di forza maggiore od a contrazioni temporanee di mercato. Sono assorbiti dalle ore di riduzione dell'orario di lavoro previste nel presente punto B), fino a concorrenza, eventuali trattamenti in materia di orario di lavoro stabiliti a livello aziendale o territoriale che prevedano per l'orario di lavoro qualsiasi riduzione o sospensione retribuita. Fa eccezione a quanto disposto dal comma precedente quanto collegato espressamente a lavorazioni particolarmente nocive e quanto previsto per i lavoratori turnisti, esclusi i lavoratori turnisti con orario di lavoro settimanale medio pari od inferiore a 36 ore di lavoro. Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali e/o accordi nazionali ed interconfederali tra le parti. Si conviene che la presente materia non potrà essere nuovamente negoziata o subire variazioni per iniziativa di nessuna delle parti a livello regionale, provinciale, locale o aziendale. Qualsiasi iniziativa a livello regionale, provinciale, locale o aziendale tesa ad ostacolare, impedire o modificare quanto stabilito in termini di flessibilità nella presente normativa sull'orario di lavoro, farà automaticamente decadere quanto indicato al punto B) "Riduzione orario di lavoro" fermo restando solo quanto previsto dalla formulazione dell'art. 7 della parte seconda del C.C.N.L. 12.09.1979 al paragrafo "Riduzione dell'orario di lavoro". Ferma restando la durata dell'orario normale di lavoro di 40 ore su base annua settimanali medie, a titolo decorrere dall’1/2/2000 i regimi di riposi individuali da usufruirsi tenendo conto fruizione delle esigenze aziendali e del singolo lavoratore. In caso di assunzione, cessazione, assenze non retribuite con diritto alla conservazione del posto, la predetta riduzione annua avverrà in correlazione ai mesi di servizio, considerando mese intero le frazioni di mese ed assorbendo tutte le eventuali riduzioni già concesse a qualsiasi titolo a livello aziendale. A far data dal 1º giugno 1989 l'orario di lavoro sarà ridotto di una giornata lavorativa. Con il 1º giugno 1990 l'orario di lavoro sarà ridotto di un' ulteriore giornata lavorativa. Le riduzioni di cui sopra sono frazionabili in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori. L'ulteriore riduzione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si cumula con le 40 ore di riduzione annua prevista dal 1º dell’orario di lavoro sono stabiliti, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti; tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le rappresentanze sindacali unitarie: - fruizione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine dell’orario di lavoro; - fruizione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana; - fruizione in gruppi di ore collettive; - altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali. Le modalità di cui ai due primi alinea del comma precedente potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclo continuo, ma non potranno essere applicate ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno delle ore di riduzione dell'orario di lavoro in forma collettiva od individuale per gruppi di ore o per singole ore. Le ore che residueranno dalle suddette modalità di fruizione potranno essere fruite in forma collettiva od individuale, secondo tempi e darà luogo modalità compatibili con le esigenze tecniche, di organizzazione e di produzione dell'azienda e per gruppi di quattro od otto ore, salvo casi eccezionali. Le ore di riduzione di orario non fruite entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza per quanto ne riguarda l'effettivo godimento. Su richiesta di una delle parti, di norma al riconoscimento nel mese di riposi compensativi ottobre dell’anno di maturazione, l'azienda e la RSU potranno procedere a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che verranno assegnati tenute presenti risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo all’anno di servizio ovvero con modalità da definire maturazione, in sede quanto a tale data cessa il diritto all’effettiva fruizione, salvo diversi accordi tra Direzione aziendale con riguardo agli aspetti tecnici organizzativi e produttivi aziendaliRSU o, in assenza di quest’ultima, tra Direzione aziendale e singoli lavoratori. Dichiarazione Tali accordi non potranno prevedere il differimento oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a verbale Le parti si danno atto chequello di maturazione. Qualora, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinarioper esigenze tecniche, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923produttive ed organizzative, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2 del X.X. 00 settembre 1923, n. 55 (regolamento i lavoratori prestino attività nel momento previsto per l'applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limitazione la fruizione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con , queste verranno fruite in altro momento, ferma restando la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di nono e decimo livello. La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive (10º e 9º livello) non si applica quando sia richiesto con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 18 gennaio 2001 prevede quanto segue: Le parti confermano, quale prassi ordinaria per l'accesso al lavoro, il sistema di assunzione a tempo indeterminato. Allo stesso tempo ritengono che la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato scadenza del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l. In questo ambito le parti condividono la consapevolezza che le modalità di assunzione stanno subendo oggi e subiranno ancor più nel futuro una notevole innovazione da cui discende l'esigenza di trasparenza delle stesse. L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, viene investito, tra l'altro, dei seguenti compiti: - monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo; - proporre soluzioni per: - superare eventuali difficoltà; - rafforzare l'utilizzo di tali strumenti; - adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello; - dirimere eventuali controversie interpretative; - attuare quanto demandato da accordi sindacali. In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. Nella materia del presente articolo troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991. In caso di eventuali trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza 31 marzo dell’anno successivo alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari. Il presente articolo regolamenta e/o introduce i seguenti istituti:sopra previste.

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