Orario multiperiodale Clausole campione

Orario multiperiodale. 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 17, comma 4, lettera e), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa.
Orario multiperiodale. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali. I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso. L’Azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’Azienda d’intesa con l’interessato. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli organismi sindacali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario. In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dall'azienda. L’Azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’Azienda, per il meccanismo della banca delle ore; detto meccanismo è utilizzato anche nell'ipotesi in cui è nec...
Orario multiperiodale. 1. Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro potrà risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco di 26 settimane e con una durata minima di 28 ore e massima di 54 ore settimanali.
Orario multiperiodale. E’ un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso. L’accordo istitutivo dell’orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la procedura di cui al precedente punto 2, dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i periodi dell’anno nei quali viene programmato un orario di lavoro settimanale superiore a quello ordinario contrattuale e quelli in cui viene programmato un orario settimanale inferiore; - i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l’orario multiperiodale, anche con misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del lavoro; - la disciplina dell’orario applicabile nei periodi “neutri”; - la quantità massima dell’orario settimanale; - la corresponsione, sia nei periodi di supero che nei periodi di riduzione dell’orario, della retribuzione commisurata all’orario ordinario contrattuale; - le riduzioni dell’orario di lavoro nella misura di cui al precedente punto 1.1, di cui si potrà tener conto nella definizione dell’orario annuo.
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
Orario multiperiodale. 1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 22, comma 4, lettera c), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa. 2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
Orario multiperiodale. (art. 7, comma 4, lett. q), e art. 25, comma 2 CCNL)
Orario multiperiodale. Art. 126 Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi
Orario multiperiodale. In sede aziendale potrà, inoltre, concordarsi con gli organismi sindacali aziendali una diversa distribuzione dell’orario che sia espressione di una media settimanale di 37 ore calcolata su un periodo di 12 mesi, entro il limite massimo di 47 ore settimanali e quello minimo di 27 ore settimanali (cd. orario multiperiodale). * * * dei propri incarichi, talché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo-interno. Inoltre l’elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità ora- ria pur restando fermo che, nell’assegnazione degli incarichi, le imprese terranno pre- sente che deve esistere un’equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi (compreso il tempo impiegato negli spostamenti da luogo a luogo di lavoro) e l’orario contrattuale. Qualora un lavoratore/trice ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all’impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell’eventuale anomalia.
Orario multiperiodale. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti variazioni di intensità della attività produttiva delle aziende, le Parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o uffici - di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13 della legge n. 196/97, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi. A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e periodi con settimane a prestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso. In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale. I conseguenti assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la RSU. Semestralmente verranno forniti della Direzione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.