Retribuzione variabile Clausole campione

Retribuzione variabile. 1. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l’ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Retribuzione variabile. Premio aziendale 2015 (erogazione 2016)
Retribuzione variabile. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l’ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Nell’ipotesi di variazione delle norme di legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all’art. 33 del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale. Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l’applicabilità legislativa del comma 2.
Retribuzione variabile. Le parti individuano nella retribuzione variabile uno strumento di orientamento e gestione della prestazione lavorativa dei singoli e dei gruppi di lavoratori per il raggiungimento della missione del Gruppo Sviluppo Italia, nonché di specifici obiettivi aziendali. Tale sistema articolato, concordato tra le parti, significativo e oggettivamente misurabile sarà erogato annualmente in base al raggiungimento di piani e programmi, anche pluriennali. Gli obiettivi aziendali di tali piani saranno preventivamente illustrati alle XX.XX. di competenza con le quali saranno comunque concordati i criteri di erogazione e le metodologie di commisurazione degli importi in relazione ai livelli di risultato attesi. L'importo erogato come retribuzione variabile è lasciato in libera oscillazione in quanto è il risultato di una formula che, oltre a prevedere una condizione di accesso, è composta da indicatori variabili applicati ad una base fissa determinata tra le parti, per ciascun livello d’inquadramento, e corrispondente al valore economico espresso nella norma transitoria del presente articolo. Gli indicatori utilizzati nella formula avranno sia natura di gruppo e/o aziendale, definiti tra quelli normalmente utilizzati nel Controllo di Gestione o nell’Amministrazione, sia individuali, quale riconoscimento del contributo del singolo al raggiungimento degli obiettivi predefiniti. Gli indicatori economici di natura aziendale, sia presi singolarmente sia abbinati tra loro, dovranno rappresentare in modo significativo l’effettivo andamento del Gruppo Sviluppo Italia e delle sue singole realtà. Gli indicatori individuali devono, ove possibile, essere correlati agli indicatori economici aziendali e comunque essere oggettivi e misurabili. Il premio è erogato in un’unica soluzione, di norma dopo l’approvazione del bilancio e, comunque, entro il mese di giugno. Di conseguenza anche gli indicatori saranno aggregati su base annuale. La retribuzione variabile è pari all'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo del premio (secondo le formule ed i grafici di valorizzazione) è da riferirsi a tutto il personale inquadrato dal 1 al 5 livello e matura in ragione di anno solare quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per tutti i lavoratori l'importo orario individuale del premio in oggetto è determinato sulla base dell'importo teorico mensile (totale diviso per 12) diviso per 156. Per tutti i lavoratori che iniziano o cessano il rapporto di lavoro in corso d’anno il premio s...
Retribuzione variabile. Per stimolare le aziende a un maggiore utilizzo della retribuzione variabile le- gata ai risultati conseguiti dal dirigente, vista la rile- vante importanza di tale strumento per sostenere lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, come ri- conosciuto anche dal governo nel Protocollo su pre- videnza, lavoro e competitività presentato il 23 luglio scorso, le parti hanno stabilito di inserire all’interno dell’art. 5 del ccnl, tra l’elencazione degli elementi che compongono la retribuzione del dirigente, uno specifico riferimento alla retribuzione variabile.
Retribuzione variabile. (ES.: MBO) E’, in ogni caso, essenziale che il nuovo modello retributivo preveda per tutti i dirigenti la presenza di una retribuzione variabile incentivante legata ai risultati aziendali e alle performance individuali del dirigente, che è l’elemento che più di ogni altro caratterizza il nuovo modello contrattuale. La carenza applicativa registrata in questi quattro anni, impone l’esigenza di rendere strutturale la disciplina contrattuale di questa fondamentale componente retributiva. A questo fine, occorre: - prevedere una apposita voce retributiva denominata “quota retribuzione variabile” in aggiunta alla voce “trattamento economico individuale (TEI)”; - introdurre una specifica regolamentazione della quota della retribuzione variabile, stabilita in valore minimo comunque significativo in percentuale rispetto alla retribuzione fissa, che definisca i criteri fondati sulla trasparenza e sulla misurabilità, nonché le modalità applicative basate sulla formalizzazione, sul coinvolgimento e sulla verifica dei risultati nel corso e alla fine del periodo; - definire un modello esemplificativo di base a supporto soprattutto delle piccole aziende; - assegnare nell’ambito della predetta regolamentazione un ruolo partecipativo alle RSA o, in assenza, alle Associazioni Federmanager territorialmente competenti, nella definizione dei criteri e delle modalità di attuazione; - prevedere la corresponsione di un emolumento “compensativo” che operi annualmente in modo automatico in assenza di sistemi di retribuzione variabile. Tale emolumento che sarà riconosciuto annualmente in forma variabile, in misura percentualmente predefinita rispetto al TEI su base annua, diventerà strutturale in aumento del TEI, eventualmente assorbile con aumenti sulla retribuzione fissa riconosciuti nella vigenza contrattuale, alla scadenza della vigenza contrattuale; - un importo di tipo “compensativo” andrà, comunque, riconosciuto a coloro ai quali nel vigente periodo contrattuale non sia stato applicato un sistema di retribuzione variabile e non abbiano avuto alcun adeguamento della retribuzione fissa.
Retribuzione variabile. PARTE TERZA
Retribuzione variabile. 1. L’azienda, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e, successivamente, in caso di significativa modifica dello stesso, comunicherà al dirigente il sistema di retribuzione variabile, di regola correlato all’andamento economico dell’azienda e alla valutazione del livello di raggiungimento di obiettivi assegnati al fine di massimizzare la correlazione tra la retribuzione complessiva e il miglioramento della produttività, della competitività e, pertanto, dei risultati aziendali.
Retribuzione variabile iscritti a libro matricola full-time media delle retribuzioni lorde anno comprensive di superminimo. Livello 1 2 3 4 5 Totale/Medie Passaggi al N.interventi Euro Medi Tipologia contr. Stage Lav. Temp. Termine* Part - time* Xx.Xx.Xx. In Out N. Pers. % sul Tot. * di cui del totale dipendenti
Retribuzione variabile. Il c.c.n.l. prevede la stipulazione di accordi collettivi o individuali per la definizione di erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali.