Passaggio di livello Clausole campione

Passaggio di livello. 1. Il lavoratore che passa al livello superiore percepisce la retribuzione prevista per il nuovo livello di assegnazione conservando gli aumenti di anzianità già maturati secondo quanto disposto dall'art. 26.
Passaggio di livello. La lavoratrice ed il lavoratore promossa/o al livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello: qualora la lavoratrice o il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno di merito e come tale non assorbibile.
Passaggio di livello. Il teatro, all'atto del passaggio di livello, comunicherà con lettera ai singoli interessati il livello al quale sono assegnati ed in modo sommario le mansioni alle quali dovranno attendere. Comunicherà inoltre all'impiegato il trattamento economico assegnatogli suddiviso nei suoi vari elementi costitutivi.
Passaggio di livello. Per gli impiegati in servizio al 21 luglio 1979, nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello categoriale, corrispondente a 12 scatti per i cartotecnici e a 14 scatti per i cartai.
Passaggio di livello. La lavoratrice e il lavoratore promossi al livello superiore hanno diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello. Qualora la lavoratrice o il lavoratore percepiscano, all’atto della promozione, una retribu- zione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterranno la relativa eccedenza come assegno ad personam non assorbibile.
Passaggio di livello. Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello. Qualora lo stesso già percepisca una retribuzione di importo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello acquisito, l'azienda dovrà corrispondergli la relativa eccedenza sotto forma di assegno "ad personam" avente titolo e caratteristiche originarie. Resta salvo che la eccedenza di cui al precedente comma non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità.
Passaggio di livello. La Direzione aziendale, all'atto del passaggio di livello, comunicherà con lettera ai singoli interessati il livello al quale sono assegnati ed in modo sommario le mansioni alle quali dovranno attendere. Comunicherà inoltre all’impiegato il trattamento economico assegnatogli suddiviso nei suoi vari elementi costitutivi.
Passaggio di livello a) Per mutamento di mansioni
Passaggio di livello. Il passaggio del lavoratore al livello professionale superiore, darà luogo alla corresponsione della retribuzione relativa al livello superiore. A far data dall' 1/1/1995, in caso di passaggio di livello, non si darà luogo ad assorbimento degli scatti maturati. L'importo del successivo scatto sarà pari a quello previsto dal livello superiore. Il periodo intercorso dalla maturazione dell'ultimo scatto sarà considerato utile ai fini della maturazione dello scatto successivo. Il numero degli scatti già maturati concorrerà alla determinazione del numero complessivo previsto nel successivo articolo 55. Il passaggio di livello per il personale di cui all'art 11, solo per il periodo dei 6 anni previsti, darà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati con quelli previsti per il livello superiore.
Passaggio di livello. Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello. Qualora il lavoratore già percepisca una retribuzione di importo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello acquisito, la stessa sarà assorbita sino a concorrenza del nuovo livello. Resta salvo che predetta eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità. Gli scatti di anzianità maturati vengono ricalcolati in occasione del passaggio di livello ed adeguati al nuovo livello retributivo. Il lavoratore inquadrato con la qualifica di Tecnico Antincendio itinerante potrà essere promosso al livello superiore previo superamento dell’esame prescritto e finalizzato all’ottenimento del relativo Patentino. A tal fine, il datore di lavoro agevolerà la frequenza del percorso di formazione finalizzato al conseguimento del patentino da parte del lavoratore. L’accesso all’esame finale è subordinato a diverse variabili relative sia alle competenze acquisite e sia alla disponibilità dei posti.