Responsabilità e assicurazione Clausole campione

Responsabilità e assicurazione. 12.1 Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose di Pfizer e di terzi e/o a persone, derivanti da violazione e/o inadempimento delle presenti Condizioni, da responsabilità da prodotto ovvero da fatto del personale del Fornitore nonché da fatto delle imprese e/o consulenti cui il Fornitore abbia affidato in subfornitura e/o in subappalto le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne Pfizer da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.
Responsabilità e assicurazione. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o l’Appaltante, durante l'esecuzione del servizio. L’Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del committente. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale o da propri mezzi a persone o a cose, tanto dell’Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delta prestazione. A tal fine la ditta risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dovrà essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RCT ed RCO per tutta la durata dell’appalto, a copertura dei rischi derivanti, con minimo di copertura di €.1.000.000,00 per danni a persone e cose, con esplicita clausola relativa a danni ambientali per inquinamento accidentale con massimale non inferiore ad €.500.000,00 e con esclusione di qualsiasi franchigia. L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Responsabilità e assicurazione. L’Affittuario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno ed all’esterno dell’immobile. Sono da considerarsi terzi i fruitori dei servizi erogati dall’Affittuario, il Comune di Sarcedo, gli eventuali dipendenti o prestatori d’opera dell'impresa Affittuario che operano, a qualsiasi titolo, presso i locali oggetto di contratto, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso la struttura stessa. Per tutta la durata del presente contratto, l’Affittuario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Sarcedo, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. Il Comune di Sarcedo prende atto che l’Affittuario ha stipulato le seguenti polizze assicurative con compagnie di primaria importanza:
Responsabilità e assicurazione. Il Contraente è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi. Il Contraente è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale il Contraente, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori e subcontraenti. Restano a carico del Contraente tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del Contratto nonché l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. Fermo restando quanto sopra descritto, ove previsto in Contratto, rimane fermo l'obbligo per il Contraente di stipulare idonee polizze assicurative rilasciate in relazione alla esecuzione del Contratto da primaria società di Assicurazione e riferita anche all'attività di eventuali ditte subappaltatrici e disciplinate dal Contratto medesimo ovvero dagli Allegati. Il Contraente si obbliga a consegnare al Poligrafico le suddette polizze contestualmente alla sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che ove le suddette polizze non vengano consegnate al Poligrafico, ovvero non siano conformi alle disposizioni del presente articolo, non si procederà alla stipula del Contratto medesimo. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga meno la copertura assicurativa, ovvero sia a qualsiasi titolo ridotto il massimale a favore del Poligrafico, il Contraente è tenuto a darne comunicazione al Poligrafico medesimo entro quarantotto ore dal verificarsi dell'evento e a disporre immediatamente, senza soluzione di continuità, il rinnovo delle polizze e/o il reintegro del massimale ai livelli di cui al comma precedente. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Poligrafico ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 14.
Responsabilità e assicurazione. Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione concedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente. Pertanto, il concessionario è obbligato a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per l’intera durata contrattuale, idonea polizza assicurativa, con valore massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), per sinistro, per persona e per danni alle cose, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all’Amministrazione Provinciale, a terzi e a cose. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro. L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione Provinciale prima della stipula del contratto. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario non sono opponibili alla stazione appaltante. Resta ferma l’intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale assicurato.
Responsabilità e assicurazione. Per il periodo di affidamento, l’Associazione è tenuta a rispondere in proprio, sotto l’aspetto giuridico ed economico, di ogni attività e azione intraprese, nei confronti sia dei propri soci, investiti dei servizi e delle attività di cui all’art. 3 del presente accordo, sia dei soggetti esterni autorizzati a svolgere attività in regime di collaborazione e partenariato. L’Associazione si impegna ed è tenuta a svolgere nello spazio in affidamento esclusivamente le attività per le quali tale spazio è affidato, assumendo ogni altra responsabilità in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività stesse ai sensi dell’art. 1587 c.c. E’ altresì a carico dell’Associazione ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e patrimoniale in ordine alla corretta conduzione dei locali. Nel quadro del presente accordo, l’Associazione deve sottoscrivere con una Compagnia Assicuratrice apposito contratto di assicurazione che preveda massimali adeguati per i rischi di responsabilità civile e locativo, compreso il rischio incendi e il ricorso di terzi. L’Associazione deve presentare all’Amministrazione l’originale della polizza assicurativa conclusa entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto, mantenendola valida ed efficace per tutta la durata dello stesso. Per eventuali danni che risultino non coperti dalle garanzie previste nella suddetta polizza per inadeguatezza dei massimali, la stessa Associazione risponderà direttamente assumendo a proprio carico tutte le spese.
Responsabilità e assicurazione. 1. La Ditta risponderà direttamente dei danni che potrebbero subire terzi e/o cose del Committente durante l’esecuzione del servizio.
Responsabilità e assicurazione. Il Concessionario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il Concessionario ha l’obbligo di tenere indenne l’Ente da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l’adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa con valore massimale di almeno euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente. L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il Concessionario dalle propria responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all’Ente prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione.
Responsabilità e assicurazione. Il concessionario del servizio è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all’uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare la Provincia da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all’uopo dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.
Responsabilità e assicurazione. 1. Il Concessionario solleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento delle attività oggetto di concessione.