Definizione di Massimale assicurato

Massimale assicurato. Importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose. Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.
Massimale assicurato nel rispetto della normativa vigente e comunque non inferiore a: RCT: euro 25.000.000,00 per sinistro RCV: euro 2.500.000,00 per ogni trasportato Le coperture assicurative per la responsabilità civile dovranno prevedere che sono considerati terzi anche le Aziende Contraenti, il personale dipendente e non dipendente delle stesse, che partecipano all'attività per conto delle stesse, i pazienti trasportati ed altri eventuali passeggeri.
Massimale assicurato formato valore €

Examples of Massimale assicurato in a sentence

  • Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza.

  • Qualora sia stata stipulata dal conduttore una analoga copertura assicurativa relativamente allo stesso Xxxxxxx, la presente garanzia si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il Massimale assicurato dall’altra specifica copertura e comunque nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

  • Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

  • Il Massimale assicurato indicato sulla Polizza si intende operante per ciascun Assicurato sia per il caso di morte che per il caso di Invalidità Permanente.

  • Il Centro Sanitario Convenzionato non potrà comunque richiedere all’Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il Massimale assicurato o non autorizzate.

  • Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del danno € 6.100.000 Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza € 6.000.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000 Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500 Ammontare del danno €5.000 Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie.

  • A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia.

  • Ricorso Terzi e/o locatari Assimoco, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, risarcisce le somme che l’Assicurato, per capitale, interessi e spese, è tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

  • A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, l’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il sottolimite del 10% del Massimale assicurato per la presente garanzia.

  • Assimoco pagherà il Risarcimento anche nel caso di danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del Massimale assicurato.


More Definitions of Massimale assicurato

Massimale assicurato l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
Massimale assicurato. La somma massima stabilita in Polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è il limite globale per ogni sinistro relativo a danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ad un fatto risarcibile a termini di polizza, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente le garanzie R.C.T. – R.C.O.
Massimale assicurato importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa, per Periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.
Massimale assicurato. Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 100.000,00 per nucleo familiare.
Massimale assicurato. Periodo di assicurazione la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro, ma con il limite per ogni persona deceduta o ferita e con il limite per danni a cose, anche se appartenenti a più persone; In caso di polizza di durata inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore ad un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.;

Related to Massimale assicurato

  • Capitale assicurato la parte del Premio Investito assegnata alla Gestione Separata rivalutato periodicamente, secondo il metodo della capitalizzazio- ne composta, in funzione dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separa- ta, al netto dell’aliquota percentuale trattenuta da Poste Vita.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Massimale la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Somma assicurata valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Corrispettivo Si intende l’ammontare dovuto dal Factor al Fornitore a fronte della cessione dei Crediti.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;