RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO Clausole campione

RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità eventualmente provocati durante l’esecuzione del servizio resterà a totale carico dell’affidatario. L’affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l’ingresso negli ecocentri ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione del servizio. Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sulla committente. L’aggiudicatario contrarrà a favore di ACSEL, prima dell’inizio della fornitura/servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali per sinistro: - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio di ACSEL prima dell’inizio del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose conse...
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione della fornitura tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico dell’affidatario. Nella conduzione e gestione della fornitura, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nell’effettuazione della fornitura, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione della fornitura. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire all’ACSEL, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00)
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO a. Il committente redigerà il DPSC che è disponibile per gara,l’aggiudicatario dovrà prenderne visione e:
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. L’Affidatario del Servizio è l’unico responsabile della Gestione Cimiteriale, la quale dovrà svolgersi in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto delle norme operanti, la presenza sul luogo del Responsabile del Servizio o del personale di sorveglianza, nonché le disposizioni da loro impartite si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela dell’Amministrazione aggiudicatrice e non diminuiscono la responsabilità dell’Affidatario che sussiste in modo pieno ed esclusivo. Al soggetto aggiudicatario incombe l’obbligo di designare un responsabile tecnico per la gestione del servizio. Tale nomina dovrà essere comunicata al Responsabile del Servizio entro 30 giorni dalla data di esecutorietà del contratto e comunque, prima che abbia luogo l’effettiva consegna di gestione del servizio. L’Amministrazione aggiudicatrice, in concerto con il Responsabile del Servizio, potrà, entro i termini previsti per l’adempimento degli obblighi di consegna della gestione servizi cimiteriali, effettuare richieste finalizzate e specifiche al soggetto aggiudicatario, in termini di “organizzazione” della gestione del servizio stesso tendenti ad accrescere l’affidabilità del servizio. Al soggetto aggiudicatario compete, inoltre, l’informazione dell’Amministrazione aggiudicatrice di qualunque fatto ne renda opportuno o necessario l’intervento. In particolare, compete esclusivamente all’affidatario del Servizio ogni decisione e responsabilità per quanto attiene:
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia. L'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'affidatario, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. Nel caso di inosservanza da parte dell'affidatario delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Area Tecnica comunale o suo delegato, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori o il servizio restando l'affidatario tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto e richiamando espressamente nella “Descrizione del Rischio“, il medesimo oggetto del presente servizio, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00, e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti. La polizza dovrà inoltre espressamente riportare:
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. In merito ai punti elencati di seguito l’affidatario dovrà :
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Oltre a predisporre le misure di sicurezza previste da normativa, l'Affidatario, di sua iniziativa, dovrà mettere in atto tutte quelle accortezze e quei mezzi necessari per provvedere all'incolumità delle persone e all'integrità delle cose nella zona dei lavori. In ogni caso egli resta l'unico e pieno responsabile civile e penale per eventuali danni a persone e a cose comunque verificatesi, sia per inadempienza propria che dei suoi dipendenti. L'esecuzione dell'affidamento è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi normativi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. La Affidataria è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, e si obbliga a non pretendere alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante. La Affidataria è obbligata alla scrupolosa osservanza delle regolamentazioni e disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui luoghi nei quali deve eseguirsi il servizio. Nessuna obiezione può essere sollevata dalla Affidataria per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio, in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione nonché all’estensione, alla natura e alle caratteristiche delle zone soggette ai trattamenti. L'Affidataria è l'unica responsabile dell'esecuzione del servizio affidato in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette attività e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento del servizio. Le disposizioni impartite dalla D.E.C, la presenza, nelle aree interessate dal servizio, del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Affidataria, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al verbale di fine lavori. Nel caso di inosse...
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. In merito ai punti elencati di seguito l’affidatario dovrà : - comunicare al Comune prima dell’inizio della gestione i seguenti dati :
RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. 7 10. PENALITA' 8