Responsabilità dell’affidatario Clausole campione

Responsabilità dell’affidatario. L’affidatario, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale e di terzi.
Responsabilità dell’affidatario. Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all’affidatario, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria. L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta presentata in sede di gara, nel rispetto del contratto di affidamento e di tutta la normativa applicabile e di tutta la documentazione relativa al Progetto SU.PR.EME (convenzione di sovvenzione; allegati; modelli; vademecum, ecc). L’affidatario risponde dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale, anche se rilevati ed accertati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale. La Regione Puglia pertanto ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 20 dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato al comma che precede. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Responsabilità dell’affidatario a) L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo dell'Affidamento.
Responsabilità dell’affidatario. L'Affidatario è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei lavori ed è obbligato ad indennizzare il Committente e i terzi dei danni medesimi senza alcuna pretesa di rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso delle attività salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.
Responsabilità dell’affidatario. L'affidatario si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sull'affidatario, il quale si impegna a stipulare la polizza di assicurazione, come previsto dall'art. 47.
Responsabilità dell’affidatario. L’ Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo dell’Affidamento. L’Affidatario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all’Affidante o ai loro dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dell’Affidatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione dell’Affidamento durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione degli Impianti ed Edifici. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Affidatario o ai suoi dipendenti sarà a carico dell’Affidatario. L’Affidatario è responsabile per l’adempimento di tutte le prescrizioni allo stesso imputabili in qualità di terzo responsabile ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 ss.mm.ii. L’Affidatario, in qualità di terzo responsabile, ai sensi della normativa applicabile, risponde del mancato rispetto delle norme relative agli impianti termici, in particolare in materia di sicurezza, conformità e di tutela dell’ambiente. Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori, l’Affidatario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità di custode delle stesse.
Responsabilità dell’affidatario. L'affidatario è responsabile verso il Comune del servizio aggiudicato, che viene svolto con impiego di capitali e di mezzi ed a completo rischio dell'Impresa. Conseguentemente ogni responsabilità colposa o dolosa nell'esercizio delle funzioni appaltate è a carico dell'Impresa appaltatrice.
Responsabilità dell’affidatario. L’Affidatario nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto è responsabile per eventuali danni subiti da Anci Toscana e/o dagli enti e/o da terzi, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da terzi, con conseguente esonero di Anci Toscana e degli enti aderenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La documentazione e i dati dei quali l’aggiudicatario entrerà in possesso durante l’esecuzione del servizio dovrà essere debitamente archiviata e catalogata, secondo le modalità concordate con il comune e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa per il trattamento dati e consegnata al comune per essere conservata negli archivi messi a disposizione dall’amministrazione. A tal proposito l’Aggiudicatario potrà proporre strumenti di archiviazione ottica. L’aggiudicatario sarà nominato da Anci Toscana e dagli enti aderenti all’Accordo Quadro “responsabile esterno per il trattamento dei dati” in riferimento al presente appalto.
Responsabilità dell’affidatario. L’affidatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. L’affidatario è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. L’affidatario risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa con le modalità di cui al successivo art.15.
Responsabilità dell’affidatario. L'Affidatario è responsabile dell'operato dei propri operatori e risponderà direttamente dei danni a persone o cose causati dagli stessi. Il Servizio Sociale Comunale, inoltre, è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al personale messo a disposizione dall’affidatario, durante l'esecuzione del servizio. L’affidatario, in ogni caso, è tenuto a contrarre specifica polizza assicurativa per il proprio personale anche per la responsabilità civile verso terzi, secondo parametri adeguati all’entità e alle caratteristiche del servizio dallo stesso svolto. Il Servizio Sociale del Comune di Irgoli, infine, resta totalmente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra il soggetto affidatario ed il personale dipendente ed è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze nei confronti del personale stesso.