Common use of RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità eventualmente provocati durante l’esecuzione del servizio resterà a totale carico dell’affidatario. L’affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l’ingresso negli ecocentri ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione del servizio. Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sulla committente. L’aggiudicatario contrarrà a favore di ACSEL, prima dell’inizio della fornitura/servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali per sinistro: - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio di ACSEL prima dell’inizio del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

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RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione L’Affidatario è unico responsabile - della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il movimento e trasporto dei rifiuti, sia relativamente all’assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni; - dei danni provocati dal proprio personale e dai propri mezzi sia alle persone, sia alle cose che si verifichino durante lo svolgimento del servizio tutti i provvedimenti servizio. - del corretto recupero e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità smaltimento dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell’art. 188, comma 3 lett. b) del personaleD.lgs. 152/2006. L’Affidatario, per non produrre danni a persone incorrere nell’applicazione delle penali previste all’art 17, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata: ciò vale anche nei casi di impossibilità di utilizzo del fango su suolo agricolo ai fini dello smaltimento. Qualsiasi variazione di destinazione deve essere preventivamente comunicata alla Committente specificandone le motivazioni tecniche, per l’approvazione preliminare. Tali variazioni non possono in alcun modo condizionare il servizio. Qualora la destinazione fosse variata senza la prevista comunicazione e/o cose nonché a beni pubblici e/o privatiapprovazione, rimanendo espressamente inteso e convenuto sarà applicata la penalità di cui all’art.17. Si evidenzia infine la necessità che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale il CCNL applicato dall’Affidatario al personale dedicato allo svolgimento delle attività dovrà essere adeguato rispetto al servizio da svolgere. L’Affidatario, nel caso in cui abbia l’esigenza di infortunidisporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto dell’appalto, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa è tenuto in via prioritaria, qualora ciò sia coerente con la stazione appaltantepropria organizzazione di impresa, all’assunzione delle maestranze, dallo stesso individuate come idonee, che operano alle dipendenze dell’appaltatore/i uscente/i, qualora disponibili. Il completo risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità eventualmente provocati durante l’esecuzione del servizio resterà a totale carico dell’affidatario. L’affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l’ingresso negli ecocentri ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti A richiesta della committente in ragione di una non corretta esecuzione del servizio. Ogni responsabilità civileCommittente, penale ed amministrativa per i danni chel’Affidatario documenterà altresì, in relazione all’espletamento del servizio qualsiasi momento, di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività e, specificatamente, a prestare i servizi previsti dal presente capitolato. L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente della sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti. L’Affidatario non potrà eseguire, per nessun motivo e di propria iniziativa, anche a cause ad esso conseguenti e/o connesseproprie spese, derivassero alcuna modifica negli impianti; eventuali proposte di carattere migliorativo potranno comunque essere segnalate alla committente e/o terziCommittente ed eventualmente, sia a persone che a coseprevio tassativo assenso della stessa, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità procedere di rivalsa sulla committente. L’aggiudicatario contrarrà a favore di ACSEL, prima dell’inizio della fornitura/servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali per sinistro: - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio di ACSEL prima dell’inizio del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati concerto alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o conseguentiloro realizzazione.

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RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario L’ Affidatario assume, nel periodo dell’appalto, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni. Esso è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile di tutto ciò che concerne le attività di gestione, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi dati nell’ambito dell’appalto dal Comune. L’Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in eligendo e in vigilando" derivante da: - il rapporto intercorrente tra lo stesso Affidatario e l'eventuale personale da lui impiegato per i lavori e la gestione (obblighi retributivi, fiscali, previdenziali e assicurativi); - il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda l'incolumità delle persone, l’ordine pubblico e la sicurezza degli impianti dati in appalto. Esso solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione e richiesta di danni da parte di terzi, derivanti dagli obblighi contenuti nel presente capitolato, ivi compresi i danni a persone o cose in dipendenza dell'espletamento del servizio. L’Affidatario si impegna a stipulare apposita assicurazione per la Responsabilità civile, che dovrà essere consegnata in copia al momento della stipula del contratto. L’Affidatario dovrà inoltre consegnare una polizza assicurativa relativa ad eventuali danni derivanti da atti vandalici, qualora non già inclusa nella Polizza assicurativa stipulata dal Comune per gli stabili di proprietà comunale. L’Affidatario si impegna, con la firma del contratto, ad adottare nella esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per ed i comportamenti atti a garantire la tutela e l'incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità eventualmente provocati durante l’esecuzione del servizio resterà a totale carico dell’affidatario. L’affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l’ingresso negli ecocentri ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni scarichi in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione del servizio. Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni chefognatura, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità acqua e nel suolo e di rivalsa sulla committente. L’aggiudicatario contrarrà a favore emissioni in atmosfera al fine di ACSEL, prima dell’inizio della fornitura/servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio, con i seguenti massimali per sinistro: - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose Copia della polizza dovrà essere consegnata al competente ufficio prevenire fenomeni di ACSEL prima dell’inizio del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o conseguentiinquinamento.

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RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO. Sarà obbligo dell’affidatario adottare nella esecuzione Oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, sono in capo all’affidatario del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l'incolumità responsabilità da cui derivino: - danni materiali cagionati ai beni dell’Università; - infortuni del personale, per non produrre personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito); - danni a persone e/o cose nonché corse cagionati a beni pubblici e/terzi, all’Università o privatial personale universitario, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale dall’affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente o incaricati, nel caso di infortuni, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità eventualmente provocati durante l’esecuzione del servizio resterà a totale carico dell’affidatario. L’affidatario dovrà inoltre prendere visione del regolamento per l’ingresso negli ecocentri ed attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione corso dell'espletamento del servizio. Ogni responsabilità civileA tal fine l’affidatario, penale ed amministrativa con effetti dalla data di decorrenza di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primaria compegnia di assicurazioni polizza assicurativa RCT/O con massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro/anno distintamente per sezione RCT (Danni a terzi) e sezione RCO (Danni a prestatori d’opera in genere). La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto con obbligo in capo all’affidatario di dimostrare ad ogni scadenza annuale l’avvenuto rinnovo. L’Università dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’affidatario per i danni cheeventualmente non coperti in tutto o in parte dalla polizza stipulata dall’affidatario. L’esistenza, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa sulla committente. L’aggiudicatario contrarrà a favore di ACSEL, prima dell’inizio la validità e l’efficacia della fornitura/servizio, adeguata polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per tutti i danni derivanti dall’espletamento l’Università, pertanto, qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del serviziosuccessivo art. 17, con i seguenti massimali per sinistro: - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose Copia conseguente escussione della polizza dovrà essere consegnata cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al competente ufficio di ACSEL prima dell’inizio risarcimento del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’aggiudicatario anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi sia per danni a persone che per danni a cose. L’aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all’errata qualità del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso. L’ACSEL è esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse e/o conseguentimaggior danno subito.

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Samples: www.unimc.it