DISCIPLINARE TECNICO - NORMATIVO
SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E PIAZZE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.
DISCIPLINARE TECNICO - NORMATIVO
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto la pulizia delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche adiacenti nonchè la manutenzione del verde pubblico nel Comune di Ales e nella Frazione di Zeppara.
le strade e aree verdi interessate dall’intervento sono quelle meglio individuate nella allegata planimetria e sostanzialmente risultano come di seguito elencate:
COMUNE ALES:
1. Tutta la viabilità urbana e le aree e piazze pubbliche fino ai cartelli di delimitazione dell’abitato evidenziati nella planimetria allegata;
2. Aree esterne al cimitero;
3. Strada Ales Zeppara;
4. cortili e impianti sportivi scuole medie;
5. cortili e impianti sportivi scuole elementari;
6. campo tennis xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx)
0. Via Xxx Xxxxxx fino ai locali ex carcere
8. Interno locali ex carcere
sono escluse solo le seguenti strade e aree pubbliche:
• X.xx Cattedrale
• Via Xxxxxxx fino all’incrocio con Via Amsicora
• Via Amsicora
• Via Regina Margherita da incrocio con Via Amsicora fino a X.xx Xxxxxxx
• Xxx Xxxx. Xxxx
• Xxx XX Xxxxxxxx
• Via Roma
• Via Battisti da incrocio Via IV novembre fino a incrocio con Via Regina Margherita
• Xxx Xxxxxxxx
• Xxxx Xxxxx Cattedrale
• Via Dessì
• Via S.Xxxxxx
• Via Episcopio
• Vico I° Mons. Pilo
• Vico Amsicora
• Piazzale Municipio
• Piazza Cattedrale
• Piazza X.Xxxxxxxxxx
• Piazza Cappelledda
• Piazza Mercato
• Area verde in prossimità del Poliambulatorio lungo la via IV novembre
• Cimitero aree interne
• impianti sportivi Via Amsicora (campo sportivo)
FRAZIONE DI ZEPPARA
a) Tutta la viabilità urbana fino ai cartelli di delimitazione dell’abitato evidenziati nella planimetria allegata;
b) impianti sportivi Via Monti
c) area in prossimità del depuratore
sono escluse solo le seguenti strade e aree pubbliche:
• Via Vitt. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx di ingresso da Ales fino uscita per Figu incrocio con Via Trento
• Via Monti fino impianti sportivi
• Viabilità perimetrante la chiesa
• aree verdi e giardini di pertinenza del museo del giocattolo
• prato verde Piazza per la festa all'uscita per Gonnosnò
ART. 2 - PULIZIA PIAZZE, SEDE STRADALE, CUNETTE, MARCIAPIEDI, E AREE VERDI.
il servizio consiste nella accurata pulizia di tutte le aree pubbliche inserite nella allegata planimetria fino al confine con la proprietà privata qualunque sia il materiale di pavimentazione o finitura (bitume, cls, lastricato, sterrato, ecc). In particolare sono oggetto di intervento le seguenti aree:
🢒 piazze;
🢒 sede stradale;
🢒 cunette stradali (la pulizia prevede anche il taglio dell’erba quando necessario);
🢒 marciapiedi;
🢒 muretti e cordonate varie delimitati da strade e piazze;
🢒 tutte le aree sterrate e le aree verdi come indicate all’art. 1 ed evidenziate nella allegata planimetria;
La pulizia della sede stradale prevede la pulizia di cunette, banchine, aree verdi o sterrate adiacenti, marciapiedi e di tutte le aree pubbliche e a uso pubblico adiacenti alla strada fino al confine con la proprietà privata.
la pulizia va effettuata a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici. Dovranno essere raccolti e conferiti a discarica autorizzata eventuali rifiuti presenti nelle aree pubbliche interessate. Dovrà essere tagliata l'erba dalle cunette e dai cigli delle strade. Periodicamente, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, dovrà essere predisposto il taglio dell’erba mediante utilizzo di decespugliatori o Trinciatrici; tutti i residui erbosi, se non triturati dalla trincia, dovranno essere raccolti e conferiti in discarica. Dovranno essere inoltre eliminate le erbacce e gli arbusti dai muri sulla pubblica via.
2. 1. FREQUENZA DEGLI INTERVENTI frequenza ogni settimanale:
🢒 svuotamento, sostituzione dei sacchetti, pulizia dei cestini portarifiuti e raccolta di rifiuti eventualmente accumulati in prossimità dei medesimi, nella viabilità e nelle aree indicate all’art.1. Al fine di evitare l'accumulo dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini dovrà essere organizzato in funzione della raccolta differenziata che viene attuata nel Comune di Ales; la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre e posizionare i sacchetti in orari consoni a garantirne il corretto ritiro secondo il calendario definito dall'Ente gestore del servizio di raccolta differenziata.
frequenza ogni 15 giorni:
🢒 pulizia mediante spazzatura manuale o meccanica, raccolta di eventuali rifiuti, bottiglie, ecc, su tutte le aree individuate all’art. 1;
🢒 taglio delle erbacce dai cigli stradali e pulizia cunette con sfalcio erba alla bisogna con l'utilizzo di adeguate attrezzature (trincia e decespugliatori).
🢒 raccolta bottiglie, rifiuti in genere, etc dalle aree di gioco e dei cortili delle scuole medie ed elementari e di tutte le aree individuate nella allegata planimetria;
frequenza mensile:
🢒 pulizia delle caditoie e dei pozzetti della rete acque bianche;
🢒 pulizia area PIP e taglio erba area PIP I° e II intervento
ulteriori disposizioni
Gli interventi di pulizia previsti con frequenza settimanale dovranno essere ripetuti in concomitanza di manifestazioni, sagre, patrono, e nelle festività principali, (pasqua, ferragosto,
Natale). Nelle festività civili e religiose per le quali sono previste processioni con infiorate, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere alla pulizia delle strade entro il giorno immediatamente successivo alla manifestazione anche se non lavorativo.
Sono a carico dell’affidatario, il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata (oneri compresi) dei rifiuti. Qualora i rifiuti possano essere conferiti utilizzando il servizio di raccolta gestito dall'Unione dei Comuni, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre e posizionare i sacchetti e/o i bidoni dei rifiuti in orari e modalità tali da garantirne il corretto ritiro secondo il calendario definito dall'Ente gestore del servizio raccolta.
In caso di negligenza e di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte della Ditta affidataria gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore successive dalla semplice comunicazione inviata via fax dall’Amministrazione a pena la sanzione di 100,00 €. per ogni giorno di ritardo.
ART. 3 – MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E AREE INCOLTE
il servizio consiste nella accurata pulizia dei giardini, delle aiuole, delle aree di gioco, delle aree incolte, delle cunette, delle banchine e delle fasce stradali ed in particolare:
🢒 fresatura e/o sfalcio erba con mezzi meccanici delle aree incolte delle cunette, banchine, ecc, e di tutte le aree pubbliche elencate all’art. 1
🢒 pulizia e cura di alberi e arbusti lungo le aiuole, mediante potatura, taglio dei rami secchi e raccolta fogliame.
🢒 sagomatura di siepi e xxxxxxxxx;
🢒 lavorazione del terreno con l’utilizzo di zappe o, dove possibile di mezzi meccanici dotati di fresa;
🢒 spazzatura e pulizia di vialetti e camminamenti presenti nei giardini e nelle aiuole.
🢒 Diserbo con cadenza annuale del campo sportivo e delle aree cimiteriali con diserbanti ecologici;
🢒 pulizia del terreno di gioco del campo di calcio; taglio delle erbacce resistenti al diserbo fino alla recinzione.
Il carico, il conferimento e il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata o presso le eventuali compostiere o bidoni ubicati in appositi siti comunali sono oneri a carico dell’affidatario. La ditta dovrà altresì provvedere al posizionamento dei bidoni portarifiuti all’esterno secondo gli orari e le indicazioni previste dall’organizzazione della raccolta differenziata organizzata dall'Unione dei Comuni, e al successivo ricovero dei medesimi all’interno dei cimiteri o dei siti comunali appositi.
3.1 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI frequenza quindicinale
🢒 pulizia da erbacce e da eventuali rifiuti delle aree verdi ove ve ne fosse la necessità;
🢒 pulizia aree esterne cimiteri
frequenza annuale
🢒 diserbo aree interne cimitero e campo sportivo.
frequenza variabile (alla bisogna)
gli interventi sottoelencati dovranno essere realizzati ogni qualvolta ve ne fosse la necessità:
🢒 potatura e sagomatura di siepi e xxxxxxxxx. In ogni caso gli interventi di potatura e sagomatura di siepi e alberelli devono essere effettuati almeno con cadenza trimestrale.
🢒 taglio erba con l’utilizzo di decespugliatori o frese dalle aree verdi, dalle aree incolte e da cunette, scarpate e banchine stradali; Gli interventi di taglio erba devono comunque essere intensificati durante il periodo intercorrente tra (marzo e giugno) prevedendo una frequenza media quindicinale.
In caso di negligenza e di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo da parte della Ditta affidataria gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti entro le 48 ore successive dalla semplice comunicazione inviata via fax dall’Amministrazione a pena la sanzione di 100,00 €. per ogni giorno di ritardo.
ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
oltre ai servizi indicati agli artt. 2 e 3 del presente disciplinare suddetti su specifica richiesta dell’Amministrazione e previa negoziazione dell'offerta, potranno essere eseguite le seguenti lavorazioni:
🢒 cura di piante e siepi malate e/o infestate con i necessari trattamenti fitosanitari e di disinfestazione specifici e controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere;
🢒 diserbo di aree non incluse nel contratto
🢒 manutenzione straordinaria dei giochi per bambini presenti nelle piazze. La manutenzione straordinaria prevede la eventuale sostituzione di parti danneggiate, la verniciatura di tutti gli elementi lignei con vernici protettive e quant'altro ritenuto necessario per la sicurezza degli utenti e la durata degli impianti.
🢒 messa a dimora di prato verde e relativi impianti di irrigazione;
🢒 semplici riparazioni di impianti idrici;
🢒 lavori di riparazione buche stradali, pozzetti e quant’altro;
🢒 taglio alberi e grosse potature nel territorio comunale;
🢒 semplici interventi manutentivi in genere;
4.1 Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione dei capitali dell’affidatario e dei suoi mezzi con proprio personale, attrezzi e macchine per tutte le necessarie manutenzioni oggetto dell’appalto.
La ditta, prima di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico.
La stessa ditta ha l’obbligo di segnalare all’Ufficio Tecnico eventuali anomalie o guasti su strade, impianti, attrezzature, giochi per bambini, ed edifici oggetto dell’appalto; In caso di mancata segnalazione la ditta aggiudicataria del presente servizio sarà ritenuta responsabile anche sotto il profilo penale di eventuali danni che dovessero verificarsi a cose o persone.
4.2 La messa in sicurezza urgente di situazioni di pericolo che mettano a rischio l’incolumità di persone o cose, dovrà essere assicurata, anche nei giorni prefestivi e festivi, entro due ore dalla segnalazione, sia essa proveniente dal controllo diretto dell’Impresa, sia da ordine dell’Ufficio Tecnico Comunale, sia da parte dei Vigili Urbani, VV.FF. e organi di vigilanza in genere, detto ordine verrà impartito per vie brevi (Telefono o Fax).
L’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non implichino situazioni di pericolo o di rilevante disagio per i cittadini), dovrà essere assicurata entro 7 giorni dalla richiesta. Per lavori che prevedono ordinativi di materiali non reperibili in tempi brevi potranno essere concordati con l’Amministrazione tempi diversi di esecuzione degli interventi;
4.3 Per gli interventi di manutenzione straordinaria l’affidatario si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, una volta ricevuta la formale ordinazione da parte del Comune, dietro pagamento dei relativi costi concordati con l’affidatario e preventivamente autorizzati dall’ufficio tecnico Comunale.
4.4 Si stabilisce che la ditta potrà essere affidataria, a discrezione dell’Amministrazione, di lavori in economia o cottimo fiduciario per una spesa annua complessiva massima di € 40.000,00, con prezzi verificati e concordati con l'Amministrazione. Le forniture di materiali per le lavorazioni di cui al presente articolo saranno da concordarsi volta per volta con L’Amministrazione, la quale potrà scegliere se provvedervi direttamente oppure se porle a carico della ditta appaltatrice.
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna eventualmente prorogabile a seguito formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale ed accettazione da parte della ditta affidataria ai sensi della vigente normativa.
ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
6.1 Pulizia strade piazze e verde pubblico
per quanto concerne gli interventi previsti agli artt. 2, 3, 4, del presente disciplinare il compenso complessivo annuo a base di gara è stabilito in €. 23.600,00 IVA esclusa di cui:
🢒 €. 21.000,00 quale importo soggetto a ribasso
🢒 €. 2.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
dunque al di sotto della soglia comunitaria di €. 193.000,00 come stabilita dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009.
6.2 Il pagamento del canone avverrà in rate trimestrali posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della posizione contributiva e previdenziale (DURC).
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’affidatario ed a suo rischio.
ART. 7 - MATERIALI ED ATTREZZATURE
Tutti gli oneri per materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per il servizio suddetto restano a carico dell’affidatario, fatti salvi i casi in cui viene specificato diversamente;
🢒 sono a carico dell’affidatario tutte le spese per l’acquisto di dotazioni di sicurezza, Dispositivi di Protezione Individuale, per la segnaletica di cantiere, per le attrezzature in genere e quant’altro.
🢒 Restano a carico dell’Ente, se non diversamente specificato, le forniture non strettamente connesse con il servizio suddetto e necessarie per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.4
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Restano a carico dell'Affidatario i seguenti oneri e prescrizioni:
🢒 l'approntamento di tutte le opere provvisorie;
🢒 la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
🢒 il rispetto del piano operativo di sicurezza redatto dallo stesso affidatario;
🢒 l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
🢒 la pulizia del cantiere;
🢒 il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
🢒 la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
🢒 il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
🢒 la stipula di una polizza assicurativa, di cui ai punti successivi
🢒 l’obbligo a comunicare il proprio domicilio legale, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale l’Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.
ART. 9 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
L’affidatario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. L’affidatario è tenuto ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese nel settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti
collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso d’inottemperanza accertata dall’autorità comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d’appalto o della cauzione, senza che l’affidatario possa opporre eccezioni, né aver titolo a risarcimento danni. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, previdenziali ed assistenziali sono a carico dell’affidatario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune, con esclusione d’ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e d’ogni indennizzo.
ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE
L’affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle norme atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) nonché alle vigenti legislazioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.
Le gravi o ripetute violazioni delle norme suddette da parte dell’affidatario, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate nell’esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. L’affidatario si obbliga a sostituire immediatamente e a riparare a proprie spese eventuali danni a cose o materiali forniti in dotazione dall’Amministrazione e provocati dal personale dell’impresa.
E’ a carico dell'Impresa affidataria l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori.
Il piano di sicurezza deve essere presentato da tutte le imprese che partecipano alla esecuzione delle opere e dei servizi per qualsiasi frazione di essa e a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti similari che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'Impresa affidataria).
L'organizzazione operativa dei piano spetta all'impresa affidataria del servizio, anche quando essa sia parte di un raggruppamento di imprese appositamente creato. E' altresì a carico dell’impresa mandataria o capogruppo quando l’affidatario è un consorzio o associazione di imprese.
Il piano messo a disposizione, a cura dell'impresa, delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo, va consegnato in copia alla stazione appaltante.
Si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di mancata presentazione del piano, mancata esecuzione delle prescrizioni del servizio di controllo o in caso di interruzione dei lavori da parte della Autorità Giudiziaria per inadempienze alla normativa di sicurezza.
Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile del Servizio verificherà consegna e correttezza dei piano e le eventuali prescrizioni e/o riserve rilasciate dall'autorità competente.
Il Piano definitivo si ritiene valido quando sia vistato dall'ente di controllo.
Il piano deve essere redatto secondo quanto previsto dal X.Xxx 81/2008 e, tra l'altro dovrà specificare::
- l’identificazione dell’impresa e dei responsabili della sicurezza
- la descrizione dei lavori per singole fasi, in cui sia riportato:
a) le attrezzature e le macchine necessarie all’espletamento del servizio;
b) le modalità operative;
c) le misure di protezione collettive e/o individuali;
ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. L’affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, a sostituire, i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo saranno impegnative per l’affidatario.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
L'esecutore del contratto, ai sensi del'art. 113 del D.Lgs 163/2006, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva copre l’eventuale risarcimento danni ed il rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere, durante la gestione appaltata per fatto dell’affidatario a causa d’inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva per l’Amministrazione l’esperimento d’ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso d’inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’affidatario, prelevandone l’importo dal canone d’appalto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'affidatario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro.
In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.
L' affidatario, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa per un importo assicurato di €. 10.000,00 (diecimila/00), che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a €. 500.000,00 (cinquecentomila/00).
La polizza, da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l’intera durata dello stesso.
L’appaltante è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.
ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO
L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia.
L'affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio appaltato in conformità a quanto prescritto, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
Le disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'affidatario, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
Nel caso di inosservanza da parte dell'affidatario delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Area Tecnica comunale o suo delegato, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori o il servizio restando l'affidatario tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all'Appaltante in conseguenza della sospensione.
ART. 14 - PENALI
Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
Nel caso in cui per qualunque motivo imputabile all’impresa il servizio non venisse espletato anche per un solo giorno o non venga svolto conformemente al presente disciplinare saranno applicate le seguenti sanzioni:
pulizie periodiche strade e piazze – in caso di inosservanza delle frequenze indicate all’art. 2 sarà applicata la penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
manutenzione verde – in caso di inosservanza delle frequenze indicate all’art. 3 sarà applicata la penale di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.
In caso di inerzia da parte della Ditta appaltatrice relativamente agli interventi da eseguirsi con frequenza variabile di cui all’art.3 se questi non vengono eseguiti entro le 48 ore successive alla semplice richiesta dell’Amministrazione sarà applicata una penale di €. 100,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo.
Le altre inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, comporteranno l’applicazione di una penalità di € 50,00 con la sola formalità della contestazione scritta degli addebiti salvo accettazione da parte del Responsabile del Procedimento delle giustificate motivazioni scritte dall’impresa entro 15 giorni dalla formale contestazione.
In caso di recidiva le infrazioni di lievi entità comporteranno l’applicazione di una penale doppia (€. 100,00). Un ulteriore recidiva potrà essere motivo di risoluzione del contratto.
Per gravi inadempienze contrattuali (interventi non eseguiti con la dovuta urgenza che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini, mancati pagamenti degli oneri previdenziali ai dipendenti, ecc) e per la mancata applicazione delle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori, l’Amministrazione Appaltante potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto in danno all’impresa appaltatrice con incameramento della cauzione definitiva.
le comunicazioni circa l’applicazione delle penali saranno trasmesse tramite raccomandata A/R o tramite fax all’impresa appaltatrice. Le penalità saranno prelevate dalle competenze spettanti all’impresa operando le opportune detrazioni dalle fatture emesse dall’impresa oppure attingendo dalla cauzione definitiva.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il Comune e l’affidatario in ordine al servizio, è competente il Foro di Oristano.
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali l’Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno all’impresa previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e il credito residuo quale penale.
Tutte le clausole del presente disciplinare sono comunque essenziali, pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre un’immediata risoluzione del contratto.
In aggiunta a quanto sopra l’Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
🢒 in qualsiasi momento quando essa a suo insindacabile giudizio, ritenga l’impresa non più idonea a proseguire il servizio;
🢒 in caso di cessione d’azienda, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc, a carico della ditta aggiudicataria;
🢒 in caso di cessione parziale o totale o di subappalto;
🢒 in caso di violazione delle norme relative al contratto di lavoro dei dipendenti, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
🢒 in caso di grave violazione delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;
🢒 ripetuto svolgimento del servizio in maniera insoddisfacente da contestarsi per iscritto da parte della stazione appaltante;
🢒 sia accertata negligenza o frode dell'affidatario. L'affidatario sarà considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore annuo del presente contratto:
🢒 sia accertata inadempienza dell'affidatario agli ordini impartiti dal Supervisore in merito all’esecuzione del servizio conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, ed a tutti i documenti contrattuali:
🢒 sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei lavori e/o dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati con l'amministrazione;
🢒 sia accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi.
🢒 sia accertato il mancato inizio dei lavori nelle modalità indicate dal presente disciplinare;
Nei casi di cui sopra e in caso di gravi inadempienze, accertate e contestate dal Responsabile del servizio, si procederà alla risoluzione del contratto, con esclusione d’ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante Fax, telegramma o lettera raccomandata. In tale ipotesi l’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare l’appalto alla Ditta 2^ classificata oppure ripetere la gara d’appalto;
è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà insindacabile di recedere unilateralmente dal contratto nel caso in cui non abbia più interesse allo svolgimento del servizio, previa notifica all’impresa con almeno 60 gg di anticipo a mezzo raccomandata A/R senza che la ditta abbia nulla a che pretendere oltre il corrispettivo dovuto fino alla data di risoluzione del contratto.
ART.17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso d’infrazione delle norme di cui al presente disciplinare, commessa dal subaffidatario occulto, l’unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l’affidatario.
INDICE
DISCIPLINARE TECNICO - NORMATIVO 1
Art 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 1
Art. 2 - PULIZIA Piazze, sede stradale, cunette, marciapiedi, e aree verdi 2
2. 1. FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 2
Art. 3 – manutenzione verde pubblico e aree incolte 3
3.1 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI 3
Art. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4
ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO 5
ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 5
ART. 7 - MATERIALI ED ATTREZZATURE 6
ART. 8 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 6
ART. 9 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE 6
ART. 10 - NORME ANTINFORTUNISTICHE 7
ART. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 7
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 7
ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO 8