Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale Clausole campione

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In considerazione dell’oggetto della presente procedura di gara e del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed economico delle prestazioni previste nel documento preliminare alla progettazione, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti previsti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve aver realizzato durante gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, pena l’esclusione dalla gara, un fatturato complessivo globale d'impresa pari almeno all'importo a base d'asta del lotto per il quale partecipa è precisamente:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a) Fatturato annuo degli ultimi tre esercizi disponibili relativo a servizi di somministrazione di lavoro temporaneo di importo non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa), indicando il committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il raggruppamento e le relative quote di esecuzione. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo, secondo quanto disposto dall’art. 47 del Codice; In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 xx.xx., dal consorzio, nelle modalità indicate all’art. 47, commi 2 e 2-bis del Codice Tale richiesta risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa, idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi. Inoltre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene contemplata la partecipazione in RTI o Consorzi.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 1. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale sono rappresentati da: - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice e dell’art. 61 del d.P.R. 207/10, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai Lavori da assumere, come risultanti dalla tabella recante “Categorie d’opera”, di cui al precedente articolo 3, comma 3.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la/e seguente/i categoria/e: 1 OG 2 1.956.346,00 IV prevalente 2 OG 1 1.565.077,00 III BIS prevalente OG 2 391.269,00 II scorporabile 3 OG 1 1.570.576,00 III BIS prevalente OG 2 385.770,00 II scorporabile 4 OG 1 1.956.346,00 IV prevalente 5 OG 1 1.716.346,00 III BIS prevalente OG 2 240.000,00 I scorporabile 6 OG 1 1.307.326,00 III BIS prevalente OG 2 649.020,00 III scorporabile 7 OG 1 1.468.929,00 III BIS prevalente OG 2 487.417,00 II scorporabile 8 OG 1 1.694.997,00 III BIS prevalente OG 2 261.349,00 I scorporabile 9 OG 1 879.832,00 III scorporabile OG 2 1.076.514,00 III prevalente 10 OG 1 1.791.246,00 III BIS prevalente OG 2 165.100,00 I scorporabile 11 OG 1 1.956.346,00 IV prevalente 12 OG 1 1.626.210,00 III BIS prevalente OG 2 330.136,00 II scorporabile La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento per i contratti concernenti lavori riconducibili alla categoria OG2. Nell’ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’int...
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Il candidato deve disporre ed indicare i seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Alla luce degli orientamenti applicativi formatesi - durante la vigenza del D.lgs. 50/2016 - con riferimento alla qualificazione dei concorrenti in caso di concessioni miste e sull’interpretazione dalla Direttiva 2014/23/UE (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 novembre 2021, n. 7417), i concorrenti della presente Procedura devono essere in possesso sia dei requisiti necessari per realizzare i lavori, sia di quelli per eseguire i servizi. Si precisa che per servizi analoghi si intendono esclusivamente quelli legati ad un contratto che cumulativamente includa la: - fornitura dei vettori energetici (gas metano ed energia elettrica); - manutenzione degli impianti idrico-sanitari; - manutenzione degli impianti termici, di climatizzazione e condizionamento; - impianti antincendio; - manutenzione degli impianti elettrici e speciali; - impianti elevatori; - impianti gas medicali (senza fornitura di gas medicinali). Per la comprova dei requisiti dovranno essere prodotti, su richiesta del Concedente, i certificati di regolare esecuzione emessi dai committenti dei contratti, ovvero, ove l’affidamento sia ancora in corso, copia dei medesimi contratti, da cui si desumono le attività, i servizi svolti ed i relativi importi La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.